A tutti sono note le decisioni della Corte di Cassazione che da tempo ha deciso di intervenire vietando il divieto di accumulo del risarcimento proveniente da fatti legati alla responsabilità civile con l’indennizzo derivante al medesimo accadimento per il possessore di una polizza privata infortuni.
Non molti, nel mondo giuridico e legale, hanno preso posizione una posizione netta e, soprattutto, pubblica su questo indirizzo della Suprema Corte che, al contrario, ha suscitato molto rumore nel mondo medico-legale tradizionalmente legato, per cultura e quotidiana operatività, nel complesso campo della valutazione delle menomazioni conseguite nell’ambito della contrattualistica privata. Sto per tutti gli scritti del Prof. Enzo Ronchi e le sessioni dedicate nell’ultimo Congresso di Rimini al tema.
Quello che sta accadendo
Nel frattempo la giurisprudenza di merito sta seguendo pedissequamente, salvo rarissime eccezioni (Presidente Spera a Milano) le decisioni della Suprema Corte e la maggior parte delle Compagnie assicurative, pur continuando a proporre sul mercato il prodotto “infortuni” non ha cambiato contratti, non ha informato la clientela sulla diversa copertura del rischio ha, anzi, approfittato della Cassazione per ridurre i risarcimenti sostenendo, in molti casi in sede di contenzioso le tesi dei Supremi Giudici avvallate in modo costante dalla Magistratura.
La posizione della medicina legale italiana
La posizione della medicina legale italiana, pur non entrando nel merito delle specifiche decisioni sul tema della Suprema Corte che rientrano comunque nell’alvo di specifici e complessi temi legati ad interpretazioni di Legge e giurisprudenziali per mera incompetenza, ha sempre sostanzialmente ritenuto di sottolineare come l’indennizzo da polizza derivi da una valutazione operata sulla capacità lavorativa ultragenerica mentre quella sul danno biologico, oggi definito per Legge, ovvero il nocumento, per dirla con la Cassazione, sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato. E ciò non può non avere conseguenze su una decisione poca nota ma che introduce una novità importante che grava sugli assicurati (certamente milioni considerando le polizze collettive che interessano, per contratto, per esempio, la totalità dei dirigenti d’azienda) e che è certamente profittevole per gli assicuratori (nel 2022 i premi pagati sono stati pari a 3.418 milioni di € con una Loss Ratio del 41,5 % – dati IVASS).
La lettera di AMLA
Il Consiglio Direttivo dell‘Associazione Medico Legale Ambrosiana (AMLA) ha deciso, quindi, di scrivere a IVASS (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che, per compito istituzionale,: “è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela…“.
Cosa si chiede? Chiarezza. E se davvero IVASS, come proclama nel suo sito, è un’istituzione al servizio dei cittadini, ci attendiamo, credo tutti, risposte concrete per chiarire dubbi, lanciare proposte e regolare un vasto mercato.
Il testo
Ecco il testo della lettera che è stato inviato ad ANIA e per conoscenza, alle principali associazioni riconosciute dallo Stato come tutelanti i consumatori:
In qualità di membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione Medico-Legale Ambrosiana (AMLA), vogliamo portare all’attenzione di codesto Spett.le Istituto una questione che riteniamo di grande rilevanza e della quale crediamo che il medesimo Istituto, quale ente preposto alla tutela degli assicurati, dovrebbe interessarsi per trovare una soluzione ad un problema che coinvolge tutti i cittadini che hanno contratto una polizza contro gli infortuni.
Perché
Non deve stupire che un’associazione medico-legale si interessi di questo specifico tema. Noi specialisti in Medicina Legale siamo i professionisti che si occupano delle valutazioni tecniche alla base degli indennizzi nei casi di infortuni denunciati da un assicurato ad una Compagnia assicurativa: conosciamo, quindi, bene le dinamiche contrattuali che regolano questa particolare tutela assicurativa e siamo, peraltro, i gestori della gran parte dei contenziosi tra assicurati e Compagnie assicurative attraverso le procedure “arbitrali “(per meglio dire perizie contrattuali). Per di più, essendo in prevalenza liberi professionisti, siamo noi stessi abituali acquirenti di questo prodotto assicurativo.
Il contesto
È noto a codesto Istituto che a partire dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione –sez. III civile 13233/2014 su Cass. civ. SU, 5119/2002 – seguita da decisioni analoghe della medesima Corte accolte poi nella maggioranza dei casi in sede di giurisprudenza di legittimità – non è più possibile cumulare un risarcimento riconducibile a lesioni personali da responsabilità civile con l’indennizzo che deriva dalla denuncia del medesimo evento nell’ambito di una polizza contro gli infortuni.
A titolo esemplificativo, per coloro che ci leggono in c.c., se un pedone regolarmente assicurato contro gli infortuni e quindi pagante il premio di polizza conseguente, riporta lesioni personali in seguito all’investimento da parte di un autoveicolo e, quindi, non può più cumulare l’indennizzo derivante dalla propria polizza infortuni con il risarcimento dovuto dal responsabile civile: quindi, se ad esempio per le lesioni riportate il pedone ha diritto a percepire a titolo di risarcimento dal responsabile civile pari a 200.000€ , non ha più diritto a percepire, in modo disgiunto, ad esempio, i 150.000 € che gli sarebbero stati indennizzati dalla propria polizza infortuni. Quindi, mentre in epoca antecedente alle decisioni della Cassazione il soggetto leso e assicurato avrebbe percepito a propria migliore tutela 350.000 €, oggi ne riceve solo 200.000.
La posizione
Premettiamo che pur non potendo certamente discutere sotto il profilo giuridico le decisioni della Suprema Corte, per parte nostra, mantenendoci fedeli alla dottrina della nostra branca specialistica dedita alla valutazione delle conseguenze invalidanti e alla tutela delle persone danneggiate, come peraltro sostenuto da autorevoli autori appartenenti alla nostra disciplina, non riteniamo corretto l’aver posto sullo stesso piano poste di danno del tutto diverse, quali sono da un lato la capacità lavorativa ultragenerica, che è il parametro di riferimento per gli, indennizzi nelle polizze infortuni, e dall’altro il danno biologico, che è l’oggetto del risarcimento, nell’ambito della responsabilità civile.
In ogni modo, venendo al punto centrale della nostra comunicazione, a nostra conoscenza, né l’IVASS né alcuna Compagnia Assicurativa hanno affrontato questo problema emergente, che è ormai andato consolidandosi nell’orientamento giurisprudenziale corrente.
Le richieste
Non ci risulta, infatti:
- che siano giunte informative sul tema a coloro che hanno stipulato una polizza infortuni;
- che simili informative siano proposte a coloro che oggi contraggono un contratto di questo tipo;
- che i premi di polizza siano stati ridotti in rapporto ad una copertura contrattuale che non si estende più o si estende in misura solo parziale agli infortuni conseguenti ad illeciti civili;
- che siano state proposte delle variazioni contrattuali nell’ambito della copertura per lesioni personali subite in ambito di responsabilità civile;
- che sia stata posta in atto una procedura codificata per la gestione dei sinistri che interessino entrambi gli ambiti: quello RC e quello infortunistico privato.
Le situazioni a cui mettere riparo
Molto eloquente è una recente sentenza del Tribunale di Milano (Causa 15433/2021, Sez. X Civile, 6/3/2026), per effetto della quale la persona lesa, vittima di un grave evento traumatico, avendo già percepito l’indennizzo a lui spettante dall’aver contratto una polizza privata ed essendo tale indennizzo superiore a quello derivante dal risarcimento, ha visto il responsabile civile del sinistro e la sua Compagnia assicurativa totalmente liberati da qualsiasi forma di obbligazione risarcitoria nei suoi confronti.
Si profila così il paradosso che a ristorare un soggetto danneggiato da un terzo non è il terzo, ma il danneggiato stesso (!).
Il paradosso si acuisce se si pensa che persino un soggetto vittima di un’azione lesiva dolosa potrebbe vedere il suo aggressore libero da obbligazioni risarcitorie dei danni provocati, poiché indennizzato dalla polizza infortuni contratta a proprie spese. Una situazione a dir poco incresciosa e che, più, riduce di molto l’effetto principale ricercato da chiunque contragga una polizza contro gli infortuni, vale a dire quello di avere una tutela economica delle proprie menomazioni permanenti migliore di quella derivante dagli obblighi risarcitori, che vedono varie limitazioni e spesso tempi molto lunghi, talora persino irragionevoli, per il loro riconoscimento.
Va aggiunto che le conseguenze di questa situazione interessano centinaia di migliaia di utenti: tutti i dirigenti industriali, personale dipendente da innumerevoli imprese, tutte le polizze stipulate per l’infortunio del conducente ecc…
Una risposta oltre che gradita, doverosa
Per tutte queste ragioni e per trovare una soluzione, ci rivolgiamo a codesto Istituto, informando altresì coloro che ci appaiono come diretti interessati alla questione, cosicché codesta istituzione sia elicitata ad esercitare la propria funzione di tutela degli assicurati, ponendo la preghiera, in ogni caso, di rispondere a questa nostra.
CLICCANDO QUI potete leggere e scaricare la PEC che è stata inviata.
AMLA è in attesa di ricevere risposte e vi informeremo certamente di quello che accadrà.
