I Colleghi e Soci SIMLA Domenico Vasapollo, già Associato di Medicina Legale presso l’Università di Bologna e Luca Cimino, specialista in Medicina Legale e Psichiatria nonché Prof. a. c. presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Bologna, ci inviano questo articolo su un tema spinoso e di grande interesse per tutta la comunità professionale medico-legale.
Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento d’interesse verso il settore giuridico-forense e ad una crescente diffusione di titoli professionali soprattutto in tale ambito (ma non solo), spesso utilizzati in modo improprio o non supportati da una regolamentazione chiara. Accanto alle figure consolidate, infatti, stanno emergendo, con espansione significativa, figure spesso prive di regolamentazione e standard professionali univoci, associate a percorsi formativi disomogenei e talvolta senza alcun riconoscimento istituzionale.
Navigando in rete, è assai facile oggi imbattersi nella segnalazione, sempre più frequente, di corsi riguardanti figure professionali non regolamentate e prive di un corrispettivo normativo, quali ad esempio, criminologo forense, esperto in medicina legale, esperto in scienze forensi, ecc.
Poiché tale fenomeno solleva rilevanti interrogativi sul piano normativo, deontologico e giuridico, lo abbiamo voluto analizzare esaminando le criticità normative, i percorsi abilitanti effettivamente previsti e i rischi legati alla sovrapposizione tra titolo accademico, marketing formativo e riconoscimento giuridico.
La generazione di un mercato “forense”
Come appena ricordato, la crescente domanda di perizie e consulenze tecniche nei procedimenti giudiziari civili e penali ha spinto numerosi professionisti a indirizzarsi verso l’ambito forense. Tuttavia, la proliferazione di corsi e master non sempre riconosciuti, nonché l’assenza di requisiti uniformi per accedervi, ha generato un “mercato” formativo eterogeneo, con rischio concreto di confondere i cittadini, il sistema giudiziario e gli stessi operatori di settore. Peraltro, è proprio il vuoto regolatorio che induce a favorire l’uso di alcuni titoli professionali, generando ambiguità giuridica, conflitti deontologici e potenziali casi di abusivismo.
Per tali motivi ci siamo proposti di analizzare le modalità con cui vengono assunti, attribuiti e, quindi, pubblicizzati i titoli forensi nel contesto italiano, di evidenziare le differenze tra titoli riconosciuti e non, le lacune normative e le zone grigie in ambito professionale, nonché le implicazioni deontologiche e giuridiche connesse all’uso eventualmente improprio di tali titoli. Così facendo vorremmo, magari con il contributo di tutti i lettori interessati a tale problematica e ovviamente con le diverse associazioni, delineare i confini tra titolazione legittima, qualificazione scientifica e comunicazione professionale, combinando l’analisi normativa, la revisione della letteratura scientifica e accademica. L’obiettivo finale sarebbe quello di proporre anche con l’ausilio di altri esperti della materia, una riflessione strutturata e fondata sull’uso dei titoli professionali in ambito forense, individuando criteri, limiti e raccomandazioni che possano contribuire a rafforzare la trasparenza, la qualità professionale e, soprattutto, la tutela del cittadino.
Master e corsi di formazione
Analizzando il quadro normativo vigente e i requisiti ufficiali per l’uso dei titoli professionali in ambito forense abbiamo notato una proliferazione eccessiva di titoli, con alcune professioni inquadrate in assenza di un albo professionale e di regole certe, con conseguenti rischi legati alla formazione di corsi privati non riconosciuti e alla confusione tra qualificazione legittima e “marketing formativo”.
A proposito dei percorsi formativi accademicamente riconosciuti e tracciabili, è da precisare che i master universitari post-laurea (di I o II livello) sono corsi di perfezionamento scientifico che, al termine di specifici percorsi formativi conferiscono un titolo non professionalizzante in quanto le Università rilasciano crediti formativi (CFU) e attestano competenze, ma non abilitano al conferimento di un nuovo titolo professionale riconosciuto dalla legge italiana.
I master non universitari, attivati, erogati e gestiti autonomamente da scuole di formazione, aziende o enti privati non rilasciano un titolo di studio legalmente riconosciuto, né “titoli forensi” ufficiali, seppur utili per attestare esperienza in alcuni ambiti.
Il termine ‘legale’ non necessariamente indica una qualità migliore o un valore maggiore che consente di accedere più velocemente al mondo del lavoro e il titolo conseguito è un mero attestato di frequenza/partecipazione.
L’aggettivo “forense”
Poiché di recente, in alcuni incontri professionali di aggiornamento continuo in medicina (ECM) cui abbiamo partecipato come uditori, i relatori si sono qualificati come “operatori forensi”, ci siamo chiesti, per prima cosa, quale fosse il significato di “forense” e abbiamo dato questa interpretazione. “Psicologo forense”, “Odontoiatra forense[1]”, e così tante altre analoghe figure professionali, non sono titoli legalmente protetti. Servono certamente ad attestare che si possiede una formazione specifica in tale ambito, e avere conseguito un master può essere, ad esempio, requisito per l’iscrizione all’albo nazionale come CTU/Perito in ambito giudiziario. Quindi, a nostro avviso, e in conclusione su questo punto è appropriato usare il titolo “forense” ma solo aggiungendo e precisando però la formazione post-laurea conseguita e non come titolo protetto, e ciò anche per evitare potenziali conflitti deontologici e disorientamento dei cittadini.
In un prossimo articolo approfondiremo taluni aspetti giuridici dei master a cominciare dalla qualifica giuridica degli insegnanti, anche perché, fino ad ora non credo che il pur importante problema sia stato affrontato dagli studiosi della materia. Ad ogni modo possiamo anticipare che condividiamo quanto scritto da Introna ( di cui alla nota 1) laddove ha dato risposta negativa.
Come segnalato prima, in un prossimo articolo approfondiremo talune questioni specifiche riguardanti i SSD, gli insegnamenti e gli insegnanti nei master[2], la loro qualifica professionale[3], ecc., al fine, se possibile, di fare chiarezza su tale importante e delicato argomento.
Le competenze nella valutazione del danno alla persona
Un aspetto particolarmente importante, perché spesso fonte di indebite attribuzioni di competenze riguarda la figura professionale deputata alla valutazione del danno. Particolarmente rilevante in merito l’annullamento, tramite la Sentenza n.12854/2024 del TAR del Lazio, del DM 4 agosto 2023 n.109 concernente la disciplina sugli Albi dei CTU (“Regolamento concernente la individuazione di ulteriori categorie dell’Albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale”) nella parte in cui attribuisce specializzazioni proprie dell’area medica e segnatamente dell’area medico-legale agli psicologi.
In particolare, la pronuncia in esame afferma che, seppure in astratto siano possibili aree contigue tra le due professioni e parziali sovrapposizioni, tuttavia, non è corretta l’attribuzione agli psicologi dei settori della capacità di intendere e volere (penale e civile), della capacità di stare in atti, della previdenza adulti (indennità di accompagnamento, legge 104) e della valutazione del danno. Le azioni tecniche esigibili nell’ambito dei percorsi forensi, sia penali che civili, vengono pertanto ricondotte all’interno dei confini dei rispettivi profili professionali, ribadendo che la responsabilità normativa di una diagnosi clinica è, salvo modifiche delle leggi nazionali di riferimento, sempre e solo in capo a un medico.
Diagnosi di Malattia psichica e valutazione medico-legale
Tale vicenda ripropone la centrale questione di quale sia la figura professionale deputata a fare diagnosi di disturbo mentale, in particolar modo quando si opera in un contesto forense. Rimandando per un approfondimento del tema a nostri lavori in merito[4], in questo contesto riteniamo utile rimarcare che in tema di valutazione di danno psichico soltanto il medico legale[5] deve ritenersi competente per l’accertamento del danno biologico di natura psichica.
Peraltro, poiché l’inquadramento nosografico rappresenta la prima ed irrinunciabile fase del processo psicodiagnostico, che si configura in quella diagnosi psichiatrica il cui principale scopo è di disvelare, tramite le manifestazioni sintomatiche rilevabili, il processo patologico sottostante, ovvero la sequenza eziopatogenetica che in campo forense rappresenta il fondamento di ogni corretta valutazione peritale inerente la chiarificazione del problema della causalità materiale, il ruolo del medico psichiatra, per sua natura e formazione, appare centrale e non sostituibile da altre figure come quella dello psicologo.
Lo psicologo, infatti, è nello specifico un professionista in possesso di una formazione propria diversa da quella medica che non può mai sostituire l’ineliminabile valutazione medico psichiatrica di quadri menomativi che attengono all’integrità psicofisica della persona nel suo complesso considerata, tanto che anche il DSM-5-TR evidenzia come “è sconsigliato l’uso del DSM-5 da parte di personale non clinico, non medico”[6]. Sebbene il concetto di diagnosi clinica sia stato spesso sottoposto ad indebite distorsioni ed attribuzioni, rinviando per un approfondimento del tema a nostri lavori già citati[7], in questo contesto ci limitiamo a rimarcare quanto rilevato da Galimberti (1992) laddove, a proposito della definizione di “Diagnosi”, riporta: “Parola di origine greca (διάγνωσις) già utilizzata dalla medicina antica col significato di “riconoscimento”.
Con la diagnosi si tratta infatti di riconoscere dei segni, assunti come indizi per la valutazione di facoltà specifiche o del quadro globale della personalità (diagnosi psicologica), oppure dei sintomi di funzioni alterate o riconducibili a entità nosografiche di cui si conoscono a grandi linee il decorso e l’esito (diagnosi psichiatrica)”[8]. Risulta pertanto evidente anche da questa definizione come solamente lo psichiatra sia la figura preposta all’accertamento di disturbi psicopatologici che possono far parte del quadro esitale di un evento lesivo e che devono rispondere, nell’ambito di una valutazione medico legale, ad un’assoluta coerenza diagnostica riconducibile ad entità nosografiche previste dai sistemi categoriali, DSM e/o ICD. La valutazione psicologica risulta sicuramente complementare e integrativa rispetto al sapere medico, per esempio in merito alla somministrazione di reattivi psicodiagnostici, ma l’atto finale di una diagnosi, sia con finalità cliniche che valutative, non può che essere di competenza medica[9].
Per concludere
In conclusione, l’analisi condotta – fin qui pur limitata – ha cercato di evidenziare come l’uso dei titoli professionali in ambito forense si collochi attualmente in una zona di forte ambiguità normativa, con effetti potenzialmente critici tanto per i professionisti quanto per il sistema giudiziario ed i cittadini. Infatti, se da un lato esistono percorsi riconosciuti e regolamentati, dall’altro si osserva una crescente diffusione di titoli privi di fondamento giuridico, spesso veicolati da percorsi formativi eterogenei e non certificati. Il fenomeno si inserisce in un contesto di espansione di “esperti forensi”, in cui la tentazione di costruire identità professionali attraverso il ricorso a titoli evocativi, ma normativamente non fondati, rischia di generare sovrapposizioni, confusione di ruolo e vere e proprie forme di irregolarità.
La mancanza di controlli sull’effettiva aderenza tra titolo utilizzato e percorso formativo svolto, unita alla debolezza delle sanzioni deontologiche e alla scarsa chiarezza per il cittadino, contribuisce ad alimentare un clima di incertezza professionale e giuridica. In questa prospettiva, queste nostre brevi note hanno evidenziato la necessità di un intervento sistemico e articolato almeno su tre punti essenziali. Maggiore chiarezza normativa con una definizione puntuale dei requisiti per l’uso dei titoli forensi. Riconoscibilità formativa: è fondamentale distinguere tra percorsi accademici certificati (ad esempio, Master universitari) e corsi privati non accreditati, rafforzando il ruolo delle Università come garanti dell’affidabilità e delle competenze forensi. Tutela dell’interesse pubblico. Peraltro, l’uso improprio di titoli mina la fiducia nei confronti delle consulenze tecniche e delle perizie, con potenziali ricadute negative sui processi giudiziari. La trasparenza informativa e la vigilanza ordinistica diventano strumenti centrali per garantire correttezza, professionalità e tutela del cittadino.
Fonti
[1]Riguardo al Ruolo dell’odontoiatra esperto in odontologia forense, il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), Dott. Raffaele Iandolo, ha inviato un protocollo d’intesa alle Associazioni di Odontologia Forense italiane, crediamo a tutti noto. Hanno fatto seguito le comunicazioni della Dott.ssa Gabriella Ceretti, Presidente SIOF (Società Italiana Odontoiatria Forense), del Dott. Franco Marozzi, Vicepresidente SIMLA, del Prof. Alessandro Dell’ Erba, Presidente della FAMLI (Federazione delle Associazioni Medico Legali Italiane), del Prof. Riccardo Zoia, Presidente AMLA (Società Medico legale Ambrosiana), del Prof Domenico De Leo, Presidente del Collegio dei Docenti MED 43, del Prof. Piergiorgio Fedeli, Presidente GISDAP (Gruppo Italiano di studio del danno alla persona), del Prof. Claudio Buccelli, Past President della Società Italiana di Odontoiatria Forense, del Prof. Emilio Nuzzolese, del Dott. Noberto Maccagno, del Dott. Davide Santovito e tanti altri (per i dettagli di alcuni interventi si rinvia a Simlaweb) .
Il Prof. Francesco Introna, Presidente SIMLA (Società italiana di Medicina legale), con riferimento al documento CAO, si è espresso tra l’altro sull’eterea figura dell’Odontologo forense (….invece di stabilirne limiti, competenze ed operatività, ne ha irrimediabilmente minato la credibilità, la professionalità, mettendone in dubbio competenze ed attendibilità), aggiungendo che, fermo restando che il termine Odontologo non esiste nella lingua italiana, a proposito della formazione di tale operatore, c’è da chiedersi se l’Odontoiatra perfezionato in Odontologia forense, mediante corsi non regolamentati, differentemente strutturati, organizzati da strutture sia pubbliche che private, spesso non Universitarie, ognuno delle quali ha insegnamenti diversi, possa essere paragonato per background culturale e formativo ad uno specialista in medicina legale.
L’Odontologo forense è un odontoiatra che riceverà pure nozioni disparate e diverse di medicina legale, riceverà pure informazioni sui criteri valutativi del danno biologico, ma la sua formazione non è codificata da univoci programmi Ministeriali, è fornita in maniera non univoca da Associazioni per lo più di diritto privato, non soggette al controllo ministeriale. In pratica abbiamo tanti Odontologi forensi, fra loro differenti, in funzione del Corso di perfezionamento che hanno seguito.
Per quanto infarinato di medicina legale possa essere, non ritengo che l’Odontologo forense possa tentare una conciliazione ai sensi del 696 bis su un danno ove quello odontoiatrico ne rappresenti solo una parte, o possa correttamente inquadrare e valutare il danno extrapatrimoniale, il danno parentale, il danno differenziale, la sofferenza psichica, il danno che deriva da una malattia psichica come il disturbo post traumatico da stress, le concause preesistenti nei diversi ambiti valutativi o entrare nel merito di polizze vita o malattia.
[2] A noi risulta che in un Master Universitario di Odontologia forense, l’insegnamento di Identificazione personale è riservato a docenti facenti parte del SSD Med 43, le Problematiche medicolegali in odontoiatria sono insegnate da docenti del SSD Med 28, con il seguente peso in percentuale di ciascun SSD: MED28 (94,5%) CFU 58; MED 43 (5,5%) CFU 2. Inoltre, il Coordinatore del Master è un docente MED 28 ed anche il Comitato dei Garanti è costituito da docenti MED 28, così come il Gruppo di Valutazione Interna è MED 28. Le seguenti materie: Elementi di diritto civile. Elementi di diritto penale. Principi di procedura civile. Principi di procedura penale vengono insegnate da docenti MED/28.
[3] Ad esempio, in Italia, il titolo di “Professore” è riservato ai docenti universitari di ruolo e ai docenti a contratto. Tuttavia, questi ultimi, pur potendo utilizzare il titolo, devono specificare la loro condizione contrattuale e la materia insegnata, secondo quanto stabilito dalla legge. Questo è importante per distinguere i docenti a contratto dai docenti di ruolo, che hanno uno status differente nell’ordinamento universitario.
Quindi, mentre l’abbreviazione “Prof.” è ammessa per entrambi, è fondamentale che i docenti a contratto specifichino la loro posizione e la materia di insegnamento, come previsto dalla legge. Al riguardo si ricorda che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, con nota n. 35 del 19-03-2004, ha confermato quanto più volte aveva espresso in proposito e in conformità ai rilievi della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite.
[4] Cimino L., Landuzzi F., Vasapollo D.: Medico e psicologo: l’importanza di definirne l’ambito di competenza. Riv. It. Med. Leg. 6: 967, 2010; Cimino L. Diagnosi psichiatrica e diagnosi psicologica: considerazioni metodologiche e medico-legali. In: Cerisoli M, Vasapollo D, Cimino L (con la collaborazione di). Problematiche medico-legali e valutazione del danno nelle patologie di interesse psichiatrico. Società Editrice Universo, Roma, 2012.
[5] Raccomandazioni di Buone Pratiche Cliniche di Valutazione Medico Legale delle Menomazioni alla Integrità Psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di Invalidità Permanente pubblicate dall’I.S.S. il 26 marzo 2025. E’ opportuno ricordare alcuni Statement previsti nelle RBPCA e precisamente il n. 5.1 che recita: La valutazione quantitativa della menomazione della funzione psichica è di esclusiva competenza del medico chirurgo specialista in medicina legale e il n.7.1: Avuto riguardo alla diagnosi clinica funzionale di un processo morboso delle arcate dentali da parte dell’esercente la professione sanitaria di odontoiatra, tenuto conto che una modificazione menomante a carico dell’apparato dentale può originare impatti pregiudizievoli su altri organi ed apparati (respiratorio, fonatorio, psichico, posturale), la valutazione del danno biologico permanente complessivo eventualmente esitato è competenza dello specialista in medicina legale.
[6]American Psychiatric Association (2022) Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta Edizione Text Revision DSM-5-TR. Ed. it. RaffaelloCortinaEditore, Milano2023, pag. 36.
[7] Loc cit sub 1.
[8] Galimberti U.: Dizionario di psicologia. UTET, Torino, 1992.
[9] Nelle Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico (a cura dell’ANDI, 2016), nel capitolo 3 vengono affrontate delicate questioni riguardanti la personalizzazione del danno e il danno psichico. Rinviando alla lettura diretta di quanto riportato, si fa presente la nostra personale non condivisione su molteplici punti, a cominciare dal riferimento alla causalità. A tale riguardo è necessario rimarcare che in tema di danno psichico un punto centrale dell’accertamento è la metodologia adottata al fine di identificare i nessi causali e l’eventuale preesistenza o meno di disturbi psichici al fatto per rilevare se vi siano o meno concause in riferimento al disturbo oltre all’evento oggetto di contestazione. Il danno psichico, infatti, si sviluppa secondo modalità causali sostanzialmente diversificate rispetto al danno alla persona derivante da lesioni fisiche che è contraddistinto da una tendenziale linearità, oltre a rilevarsi in forme tangibili all’evento traumatico stesso.
Al contrario, in riferimento ai disturbi di natura psichica, la sequenza causale è tipicamente “circolare” con concatenazioni concausali, fortemente influenzata dalla soggettività individuale. La multifattorialità del danno psichico rende pertanto evidente che, sebbene il momento efficiente possa essere individuabile in un life event, non si può del tutto prescindere dallo stato preesistente: infatti la reazione ad eventi traumatici/stressanti è estremamente variabile da persona a persona, non solo su un fronte qualitativo, ma altresì quantitativo, essendo fortemente influenzata dalla struttura personologica stessa del soggetto.
Si ricade pertanto nel campo della concausalità tale per cui la validità dei classici criteri di riferimento eziologico dell’accertamento medico legale del nesso di causalità materiale, quali ad esempio quello topografico, quello di adeguatezza lesiva e quello di esclusione di altre cause perdono di consistenza, contrariamente a quanto sostenuto nel citato barème ANDI. Pertanto, in tema di danno psichico i criteri dell’accertamento del nesso causale appaiono più articolati e complessi rispetto alla linearità propria della valutazione medico legale del danno derivante da lesioni fisiche. Ex multis: Brondolo W, Marigliano A. Danno psichico, Giuffrè Editore, Milano, 1996; Toppetti F, Il danno psichico e la prova nel processo. Maggioli Editore, Rimini, 2016; Cimino L. Il nesso di causa: fra certezza e probabilità. In: Vasapollo D, Cimino L. La responsabilità professionale dello psichiatra fra esigenze di cura ed istanze sociali. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.
