Abstract
Un sentenza della Sezione d’Appello della Corte dei Conti della Regione Sicilia affronta il delicato tema dell’intervento della partecipazione dell’operatore sanitario nella fase stragiudiziale che segue la richiesta di un risarcimento per un fatto collegato a “malpractice“. Ce ne parlano il nostro Davide Santovito e il Dott. Simone De Sanctis (specialista in formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina legale dell’Università di Torino).
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L’insegnamento giunge da lontano, ma come si potrà ben leggere non ha ancora sortito i suoi effetti.
La responsabilità medico-sanitaria sta divenendo un elemento sempre più concreto, tanto da doverci fare i conti e perdere il treno non è consigliabile.
Allora, è bene che qualsiasi operatore sanitario inizi a rendersi conto che la legge 24/2017, nota come legge Gelli-Bianco, prevede anche una sua partecipazione attiva nella fase di transazione del danno arrecato al paziente, pena poi non potersi “discolpare” dal danno erariale solo per non aver preso parte alle procedure di mediazione avviate dalla Azienda Ospedaliera presso cui lavora.
Su tale tematica si è espressa la Sezione d’Appello della Corte dei Conti della Regione Sicilia con la sentenza n. 158/A/2022, che accoglieva, in parte, il ricorso proposto dalla Procura della Corte dei Conti, e rimetteva nuovamente al Giudice di Primo grado della Corte dei Conti il caso, non condividendo l’applicazione dei principi previsti dalla legge 24/2017 (Gelli-Bianco). La vicenda giudiziaria contabile atteneva ad un risarcimento erogato in via stragiudiziale in seguito a responsabilità medica in ambito ginecologico.
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Il fatto
Il ginecologo e l’ostetrica ricevevano direttamente dal paziente la richiesta risarcitoria, a seguito della quale l’Azienda sanitaria presso cui lavoravano erogava il risarcimento per il danno compiuto. Era pertanto avviato il processo di responsabilità amministrativa-contabile.
Presso la Corte dei Conti con la sentenza di primo grado il medico e l’ostetrica coinvolta andavo esenti da responsabilità contabile in virtù del fatto che l’Azienda presso cui operavano non li aveva informati sulle trattative extragiudiziali in corso.
Avverso tale assoluzione, il Procuratore della Corte dei Conti proponeva ricorso.
In secondo grado, la sentenza di appello della Corte dei Conti accoglieva le doglianze formulate dal Procuratore. I Magistrati dell’appello si concentrarono sulla necessità della presenza o di convocazione di tutte le parti coinvolte nel caso nelle fasi di accordo stragiudiziale, ossia operatori sanitari e Azienda Sanitaria.
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La sentenza
L’appello mosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti faceva leva sul fatto che la legge 24/2017 lascia facoltà al danneggiato di scegliere se intervenire direttamente contro l’Azienda oppure contro i presunti responsabili diretti, atto espressamente previsto dall’articolo 9, comma 5. Inoltre, il Procuratore evidenziava come il dettato normativo prima richiamato non preveda la convocazione o la presenza di ogni parte coinvolta.
Inoltre, se, come in questo caso, è il danneggiato stesso ad avviare stragiudizialmente le procedure contro i presunti imputati (il ginecologo e l’ostetrica), l’Azienda Sanitaria stessa non è tenuta ad informare i diretti interessati (suoi dipendenti), in quanto già destinatari di una richiesta risarcitoria diretta da parte del paziente.
I Magistrati della Corte di appello giungevano a questa conclusione, ritenendo quindi “pleonastica e superflua” un’ulteriore comunicazione da parte dell’Azienda ai dipendenti.
La legge 24/2017 specifica che l’Azienda Sanitaria ha l’onere di convocare i suoi dipendenti se i danneggiati non hanno avviato un’azione contro tutti i professionisti sanitari implicati, così rendendoli edotti della richiesta risarcitoria.
Si può ritenere quindi che sussistano due binari informativi per l’operatore sanitario, che hanno rilevanza nel successivo giudizio contabile: l’azione di risarcimento mossa dal paziente direttamente nei confronti di chi ha eseguito la prestazione sanitaria ex art. 9 comma 5, per la quale da oggi si apprende che non è necessaria alcuna ulteriore informazione da parte dell’Azienda; l’informativa ex art. 13 nel caso in cui la richiesta risarcitoria sia mossa nei soli confronti dell’Azienda sanitaria od ospedaliera o dell’impresa di assicurazione.
Perdere il treno non è mai una buona difesa.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in forma completa:
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