La medicina legale abita un ponte, quello in cui il corpo, il dato biologico, l’evento lesivo, la malattia e la morte cessano di essere soltanto fenomeni naturali e divengono fatti giuridicamente rilevanti. Essa non si limita a trasportare un contenuto dalla medicina al diritto, come se la scienza producesse un significato già compiuto e il diritto dovesse soltanto riceverlo. Piuttosto, opera una transcodificazione, assumendo un accadimento biologico e lo riformula entro categorie normative, probatorie, assicurative, previdenziali, penali, civilistiche. Rossetti ha definito felicemente il ruolo del ctu come “occhiale del Giudice”.
In questo passaggio, la lingua scritta non è un accessorio della funzione medico-legale ma il luogo stesso in cui quella funzione si compie. Il diritto moderno esiste prevalentemente in forma testuale: leggi, sentenze, contratti, relazioni, consulenze, verbali, certificazioni, pareri. Ne deriva che il medico legale lavora dentro una doppia grammatica: quella della scienza biologica e quella della rilevanza giuridica. Il suo compito non è semplificare l’una nell’altra, ma governare la soglia tra le due, impedendo che la traduzione diventi tradimento.
La forma è sostanza. Non per estetismo, non per gusto retorico, ma perché nel linguaggio il contenuto non preesiste interamente alla sua formulazione. La parola seleziona, circoscrive, include ed esclude; la sintassi dispone i rapporti tra i concetti; il registro qualifica l’atto comunicativo; il genere testuale stabilisce le aspettative di verità. Una perizia, una consulenza o una relazione medico-legale non raccontano semplicemente un fatto: organizzano le condizioni alle quali quel fatto diviene comprensibile, utilizzabile e, infine, decidibile.
Qui il riferimento a Carmelo Bene può diventare interessante, purché non venga assunto come maniera, ma come teoria radicale del linguaggio. Bene ha costruito una parte essenziale della propria ricerca contro l’illusione della rappresentazione trasparente; il testo non è un deposito pacifico di significati da eseguire, e la voce non è il semplice veicolo del senso. Nella sua opera, il lavoro sulla phoné, sulla macchina attoriale e sul superamento della rappresentazione mostra che la parola possiede una materialità propria: agisce, eccede, deforma, sottrae, produce effetti prima ancora di essere ricondotta a un significato stabilizzato. Treccani ricorda, a proposito di Bene, il suo costante programma “contro la rappresentazione” e individua nella fase finale della sua ricerca lo studio sulla phonè e sulla “macchina attoriale” come traguardi critici ed estetici centrali.
Naturalmente, il medico legale non può fare della parola un luogo di dissoluzione del senso, come accade nel teatro beniano. Il suo compito è opposto: non disfare la rappresentazione, ma renderla controllabile; non far esplodere il significante, ma disciplinarlo; non portare il linguaggio verso l’irrappresentabile, ma impedire che il rappresentato venga alterato da improprietà, automatismi e scorie del linguaggio comune. Proprio per questo Bene è utile: perché insegna che nessuna parola è innocente, nessuna forma è neutra, nessun dire è un semplice dire.
Nel linguaggio istituzionale, infatti, il rischio maggiore non è soltanto parlare male. È essere parlati da formule che non si controllano. Cliché mediatici, espressioni approssimative, parole emotivamente cariche, locuzioni pseudo-tecniche e automatismi burocratici possono prendere il posto del pensiero. Il perito, allora, non dice ma viene detto. Non governa il lessico maa ne è governato. In termini beniani, si potrebbe dire che egli non agisce la lingua, ma ne viene agito. Ed è precisamente questo che la medicina legale deve evitare.
Vi è dunque da chiedersi come sia possibile pensare correttamente determinati fatti se non si possiedono i significanti adeguati a formularli, tanto nella lingua della medicina quanto in quella del diritto. La cura della parola diventa cura del pensiero. Prima ancora di comunicare bene al committente, al giudice, all’avvocato, all’assicuratore o all’amministrazione, il medico legale deve pensare bene ciò che scrive. La precisione terminologica non è una rifinitura successiva del ragionamento: è parte del ragionamento stesso.
Da questo punto di vista, certe imprecisioni correnti non sono semplici cadute di stile. Dire “legge sull’aborto” in luogo di “interruzione volontaria della gravidanza” significa sostituire alla denominazione tecnico-giuridica una formula più povera, più esposta alla polarizzazione ideologica e meno idonea a restituire la struttura normativa della materia. La legge n. 194/1978 reca infatti il titolo “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”.
Allo stesso modo, “eutanasia” e “suicidio medicalmente assistito” non sono espressioni equivalenti. Nel contesto italiano, la costruzione giurisprudenziale ruota intorno all’art. 580 c.p. e all’aiuto al suicidio, con le condizioni definite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019 e poi ulteriormente precisate, in particolare quanto al requisito dei trattamenti di sostegno vitale, dalla sentenza n. 135/2024.
Ancora più grave, sul piano epistemologico, è la confusione tra correlazione e causazione. Qui l’improprietà linguistica non riguarda soltanto il nome da attribuire a un fenomeno, ma la struttura stessa dell’inferenza. Dire che due eventi sono correlati non equivale a dire che l’uno abbia causato l’altro. La correlazione descrive una co-occorrenza o un’associazione; la causalità richiede un giudizio ulteriore, fondato su plausibilità biologica, temporalità, esclusione di spiegazioni alternative, forza dell’associazione e coerenza del quadro complessivo. In ambito medico-legale, questo slittamento può trasformare una mera compatibilità in un nesso eziologico, con conseguenze decisive sul piano risarcitorio, penale, previdenziale o assicurativo.
Anche l’esempio dell’infortunato che definisce “vincita” l’indennizzo che ritiene spettargli non è marginale. La parola “vincita” introduce l’immaginario dell’alea, del gioco, della fortuna; l’indennizzo, invece, appartiene al lessico della riparazione, della garanzia, del riconoscimento giuridico di una perdita o di una menomazione. Cambiare parola significa cambiare cornice concettuale.
Il problema, dunque, non è il purismo lessicale. È la qualità epistemica e istituzionale del discorso medico-legale. A ogni termine improprio corrisponde un possibile slittamento dell’oggetto: dalla condizione clinica al giuadizio morale; dal dato osservato alla spiegazione causale; dalla compatibilità alla certezza; dalla probabilità alla prova; dalla menomazione al danno; dal danno all’indennizzo; dall’indennizzo alla pretesa. La lingua, quando è imprecisa, non nomina male una cosa già chiara: contribuisce a renderla oscura.
Per questo, nei territori che il diritto affida alla medicina legale, occorre un lavoro costante di sorveglianza del lessico. Non si tratta soltanto di scegliere parole eleganti, ma di costruire un vocabolario capace di reggere il peso delle conseguenze che quelle parole produrranno. “Compatibile con” non significa “causato da”. “Riferito” non significa “documentato”. “Temporalmente successivo” non significa “eziologicamente dipendente”. “Possibile” non significa “probabile”. “Probabile” non significa “certo”. “Lesione” non coincide sempre con “menomazione” o “danno”. “Invalidità”, “menomazione”, “inabilità”, “disabilità”, “danno biologico”, “danno patrimoniale” e “danno morale” non sono variazioni stilistiche, ma categorie distinte.
In questo senso, la relazione medico-legale dovrebbe essere intesa come un atto di responsabilità linguistica. Essa non deve sedurre, non deve suggestionare, non deve eccedere in formule assertive quando il dato consente soltanto un giudizio probabilistico. Deve invece costruire un percorso: dal fatto al dato, dal dato all’interpretazione, dall’interpretazione alla conclusione, dalla conclusione al suo grado di affidabilità. La buona scrittura medico-legale non amplifica il pensiero: lo misura.
Il richiamo a Carmelo Bene consente allora di formulare una conclusione più esigente. Bene ha mostrato che la lingua può sottrarsi al dominio del significato stabilito, che la voce può eccedere il senso, che la rappresentazione può essere smontata fino a rivelare il proprio artificio. Il medico legale deve fare il movimento inverso, ma dopo avere appreso quella lezione: deve sapere che ogni rappresentazione è costruita, che ogni parola produce un effetto, che ogni formula può diventare macchina. Solo questa consapevolezza permette di costruire una lingua non ingenua, non automatica, non gregaria.
In vista del congresso nazionale, l’auspicio non può quindi limitarsi all’invito a “parlare meglio”. L’impegno è più radicale: coltivare una lingua medico-legale capace di pensare con precisione ciò che deve decidere con prudenza. In un tempo segnato dall’accelerazione delle tecnologie biomediche, dalla complessità delle domande bioetiche e dalla crescente esposizione pubblica delle categorie giuridico-sanitarie, il vocabolario non è un ornamento della disciplina. È uno dei suoi strumenti fondamentali di verità.
