Introduzione
La nuova Legge sull’oblio oncologico è indubbiamente un passo avanti, o così almeno è stata salutata, per la garanzia dei diritti dei pazienti affetti da neoplasia successivamente guarita che si vedevano, a a causa della loro pregressa malattia, discriminati in una molteplicità di adempimenti di natura burocratica e contrattuale.
I nostri autori illustrano il dispositivo, commentano il difficile viaggio verso l’adozione definitiva di tutte le norme in esso contenute e mettono in evidenza anche alcune problematiche di natura medico-legale.
Struttura della legge
E’ stata finalmente pubblicata sul n. 294 del 18 dicembre della Gazzetta Ufficiale la Legge n.193/2023, nota come la legge sull’oblio oncologico. Nello specifico la legge riguarda “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.
La legge è divisa nei seguenti 5 articoli:
art.1 “Oggetto, finalità e definizione”
art. 2 “Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi”
art. 3 “Modifiche della legge 4 maggio 1983, n.184, in materia di adozione”
art. 4 “Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale”
art. 5 “Disposizioni transitorie e finali”
Finalità e scopo
La Legge ha il fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento delle persone guarite da patologie oncologiche. La Legge ha poi lo scopo di attuare gli articoli in merito ai diritti inviolabili dell’uomo, dei doveri inderogabili di solidarietà, alla pari dignità sociale, al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, in armonia anche al dettame costituzione sulla tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo. Diritti questi tutti contenuti nella nostra Carta Costituzionale.
La legge fa poi chiaro riferimento anche alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, alla Carta del Piano Europeo di lotta contro il cancro, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge n. 848 del 4 agosto 1955.
A chi è rivolta e definizioni
La Legge sopracitata è rivolta:
1) A tutti i cittadini, individuati nella legge con il termine persona, precedentemente affetti da patologie neoplastiche e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
La Legge fornisce anche la definizione di “diritto all’oblio oncologico”, specificando già all’art. 1 comma 2 cosa si intende con tale diritto: la facoltà di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti da questa legge, allorquando la persona è guarita da un tumore.
La legge recita: “Per «diritto all’oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni nè subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.”.
L’esercizio di tale diritto è quindi subordinato alle seguenti specifiche, che hanno grande pregnanza medico legale:
- l’essere stato affetto da una patologia oncologica;
- l’essere guarito, da intendersi:
- in senso temporale: da oltre 10 anni, o 5 anni prima del compimento del 21° anno di età;
- in senso terapeutico: trattamenti attivi conclusi nell’arco temporale previsto;
- in senso clinico: assenza di episodi di recidiva nell’arco temporale previsto;
2) Ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, anche tra privati, che devono garantire l’esercizio di tale diritto nella stipula e/o rinnovo dei contratti;
3) Agli Enti e Commissioni preposti alle procedure di adozione, così come anche ai relativi servizi di medicina legale;
4) A tutti gli Enti o Strutture pubbliche e/o privati che indicono procedure concorsuali e selettive o danno accesso al lavoro e alla formazione professionale, così coinvolgendo sia le relative strutture di medicina legale che di medicina del lavoro;
Ambito di applicazione e divieti
La Legge è applicabile nei seguenti ambiti e prevede chiari divieti:
a) servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi “art. 2”: ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché di ogni altro tipo di contratto, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona contraente concernenti patologie oncologiche. Qualora le informazioni siano disponibili, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. In tutte le fasi di accesso ai servizi sopracitati, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto all’oblio oncologico. Non possono poi essere applicati al contraente limiti, costi, e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente. E’ fatto divieto di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari. Infine, qualora le informazioni siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente
b) adozione “art.3”: le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, secondo quanto già specificato nella definizione;
c) procedure concorsuali e selettive del lavoro e della formazione professionale “art.4”: quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche;
Conseguenze contrattuali
Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, stipulati successivamente all’entrata in vigore della Legge, la violazione delle disposizioni determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di al comma 1 art. 2 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido e efficace per il resto. Tale nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Norme collegate
A parte la richiamata Legge 4 maggio 1983, n.184, riguardante l’adozione, nel testo della Legge è più volte citato il Garante per la protezione dei dati personali. Ciò induce a ritenere che una violazione della Legge aprirebbe la prospettiva di una violazione dei dati personali secondo il GDPR ex Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
Per quanto possa risultare ora assai azzardato un simile accostamento, la Legge 193/2023 ben si può accostare alla legge 18/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.”, che promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, evitando discriminazioni, anche nella stipula di contratti assicurativi ed in particolare all’art. 25 comma e) proibisce: “le discriminazioni contro le persone con disabilità nella fornitura di assicurazioni sanitarie e assicurazioni vita, laddove tale assicurazione sia consentita dalla legge nazionale, che deve essere fornita in modo equo e ragionevole.”.
L’applicazione
I contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l’adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità che opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Ciò significa, che la legge è applicabile in tutti quei rami assicurativi in cui il medico legale è chiamato a ponderare i rischi contrattuali di un eventuale stipula di un prodotto assicurativo, quale una polizza vita, una polizza infortuni, una polizza invalidità permanente da malattie o una long term care.
…ma c’è d’attendere ancora un po’
Per quanto la Legge, come visto, sia subito applicabile nella sua ratio fondamentale, si deve ancora rimanere in attesa di alcuni decreti attuativi e definitori, che la seguente tabella riassume:
ARTICOLO | SCOPO | MINISTERI INTERESSATI | TEMPO DI EMANAZIONE |
2, comma 7 | Modalità attuazione comma 1 art 2, formulari e modelli | Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sentito il Garante per la protezione dei dati personali | Entro 6 mesi |
2, comma 7 | Modalità attuazione comma 1, formulari e modelli | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali | Entro 6 mesi |
3, comma 2 | Modalità di attuazione delle disposizioni comma 1 | Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia | Entro 3 mesi |
4, comma 2 | Promuovere specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute | Entro 6 mesi |
5, comma 1 | Modalità e forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge | Ministero della Salute | Entro 2 mesi |
5, comma 2 | Elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli della Legge | Ministero della Salute | Entro 3 mesi |
È quindi necessario attendere che siano predisposti:
- la modulistica ed i formulari;
- l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori;
- modalità e forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti ai fini dell’applicazione della presente legge.
Qui sotto potete leggere e scaricare il testo legislativo
Qualche problema c’è
Una prima lettura di questa normativa mette senza dubbio in evidenza il grande sforzo che vuole compiere il Legislatore al fine di rimuovere ogni possibile fonte di discriminazione della persona che potrebbe derivare da una condizione patologica pregressa guarita. E’ anche vero che la stessa lettura pone sinceramente alcune domande, in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi.
Innanzitutto la Legge non cita il diritto all’oblio riguardo agli esiti di procedure terapeutiche attuate sui pazienti oncologici, che hanno permesso la cura e la guarigione della stessa patologia neoplastica. Sorge così il dubbio se è consentita o ancora doveroso, pena l’addebito di una reticenza nella stipula del contratto, il riferimento a tali esiti che, per quanto non siano in sé e per sé inquadrabili come malattia oncologica in fase terapeutica attiva, rappresentano postumi stabili e rendono menomata la persona.
Si pensi ad esempio ad un paziente monorene. Se l’eziologia di tale condizione deriva da un episodio traumatico, potrebbe essere vista come reticenza il non aver riferito tale dato significativo all’interno di una polizza invalidità permanente malattia o polizza vita. Ma cosa accade se tale condizione deriva dall’asportazione di un tumore renale?
Se è ovvio che non debba essere riferita, secondo le previsioni della legge 193/2023, la pregressa condizione tumorale, è consentito tacere la condizione di monorene? Magari anche in un paziente diabetico? L’attuale Legge copre anche queste ipotesi? Parrebbe di no, in quanto non indicato specificatamente.
Inoltre, se ciò si verificasse, si creerebbe un discrimine tra chi è monorene per una patologia non oncologica e chi lo è a seguito di una patologia oncologica.
Si potrebbe pensare che venga in aiuto proprio il comma e) dell’art. 25 della legge 18 del 2009, per quanto tale prospettiva è molto limitata rispetto alle previsioni della legge 193/2023.
Un altro aspetto, attenendosi al tenore letterale della Legge, è il fatto che il diritto all’oblio sussista solo in assenza di episodi di recidiva. In tal senso non sarebbe sufficiente un unico caso di recidiva nell’arco temporale previsto dalla Legge a far venir meno il diritto, dovendosi manifestare più di un singolo episodio.
Per quanto questa nostra prima lettura sottolinei l’importanza innovativa della Legge in merito alla rimozione di tutti quegli ostacoli che limitano l’esercizio dei diritti tra tutti i consociati, è pur vero che la nostra disciplina, la Medicina Legale, ha ancora molto da dare per fornire sia alla politica, sia alle imprese, sia ai cittadini interessati, il suo apporto su un tema come questo che vedi intersecarsi diritto, diritti e medicina