Torniamo nuovamente su un argomento assai caro a tutti i Medici Legali, o meglio a tutti gli specialisti in Medicina Legale: il principio di collegialità della composizione dei collegi tecnici di ufficio in tutte le questioni giuridiche che hanno ad oggetto la responsabilità sanitaria.
L’argomento è già stato oggetto da queste colonne di un interessante commento del dottor Lucio di Mauro (VEDI) di solo qualche mese fa, in merito alla sentenza n. 34085 del 24/12/2025 emessa dalla III Sezione della Cassazione Civile.
Oggi la storia si ripete, quasi come un ciclo ineffabile il cui punto di partenza è nuovamente il punto di arrivo, ma questa volta con qualche puntualizzazione in più.
Gli Ermellini sono nuovamente tornati ad esprimersi, seppure in modo più sintetico, ma anche più incisivo con l’ordinanza della Corte di Cassazione del 29 marzo 2026, n. 7577.
Il caso
Il fatto riguarda un procedimento civile di responsabilità professionale medica che si genera dopo un procedimento penale in cui i sanitari chiamati a rispondere andarono esenti da responsabilità penali, sulla base di una consulenza redatti dai consulenti del pubblico ministero.
In primo grado, il Tribunale rigetto la domanda attorea ed anche in sede di appello la Corte confermò le conclusioni del primo giudice condividendo con lui il rigetto dell’ipotesi, sollevata dagli attori, dell’errata motivazione in merito alla validità della “perizia svolta in sede penale dal consulente tecnico del pubblico ministero; l’errata e contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale della convenuta per mancanza del consenso informato; la mancata ammissione dei mezzi istruttori tempestivamente richiesti”.
Gli attori impugnavano quindi in Cassazione la sentenza di appello, ribadendo la contraddittorietà della sentenza là dove considerava la “valutazione esclusivamente sulle conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato dal pubblico ministero nel procedimento penale a carico dei sanitari che ebbero in cura V. S., così attribuendo una “efficacia presuntiva decisiva” alla perizia, quale “prova atipica” realizzata in assenza di un contraddittorio, senza procedere ad alcuna istruttoria, malgrado le reiterate richieste degli attori volte anche ad ottenere una CTU medico legale finalizzata all’accertamento delle responsabilità della azienda sanitaria.”
I principi fondamentali dell’Ordinanza
Lasciando al lettore la lettura della Ordinanza della Cassazione qui allegata, soffermiamoci su alcuni principi definibili come ora fondamentali, divenuti caposaldi irrinunciabili nella decisione del Giudice in virtù proprio della Legge 24/2017, ricorrendo anche all’analisi dei lemmi utilizzati:
- Cogente: costrizione, vincolo, obbligo. Scrivono gli Ermellini: “L’art 15 cit. è norma volta a introdurre una cogente indicazione del legislatore”;
- Imposizione: porre sopra, ordine. Scrivono gli Ermellini: “…consistente nell’imposizione del requisito della ‘collegialità qualificata’ dell’apporto tecnico nella materia della responsabilità sanitaria”.
- Irriducibile incompiutezza: il primo è aggettivo qualificativo, indicante l’impossibilità alla semplificazione, al piegamento, alla modifica, e qualifica il secondo termine che assume il significato di mancanza di perfezione e definizione. Tanto che ciò che rimane non completo, compiuto infatti, non può essere diversamente colmato. Scrivono gli Ermellini: “…destinata a tradurre una specifica valutazione – predeterminata del legislatore – di irriducibile incompiutezza degli accertamenti istruttori, ove espletati in difformità ai requisiti che l’art. 15 cit. impone”.
Questa impostazione è appunto talmente “cogente”, “imposta” dall’art. 15 Legge 24/2017 che se difettosa comporta una “irriducibile incompiutezza” degli accertamenti che “quanto il principio di libera valutazione delle prove precostituite e atipiche, anche assunte in un precedente procedimento penale, nei giudizi per responsabilità sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, non esime il giudice dal dover procedere all’accertamento tecnico con la collegialità qualificata di cui si è detto”.
Pertanto, se la CT del PM è prova atipica, la legge 24/2017 vincola il giudizio civile all’istruttoria collegiale qualificata, senza la quale non vi è margine alcuno per colmare una sua carenza nel procedimento civile o nell’accertamento tecnico preventivo.
La forza della 24/17 anche nell’applicazione delle BPCA SIMLA
Se la portata della legge 24/2017 è di tal forza, cardine istruttorio indefettibile, allora mi sorge una riflessione che, per quanto possa apparire temeraria, è assai necessaria: se tutti gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità di medicina legale si attengono, salve le specificità del caso concreto, alla raccomandazioni previste dalla linee guida pubblicate ai sensi della stessa legge o, in loro mancanza, si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali (BPCA), e se sul sito previsto propria dalle legge è stata pubblicato il documento “Buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente”, come può ancora oggi derogarsi da tale buona pratica, salvo la specificità del caso specifico?
Se per gli Ermellini la “collegialità qualificata” è ormai cardine irrinunciabile per il Giudice, per quale motivo non dovrebbe esserlo la suddetta buona pratica? Se infatti la “qualificazione” della collegialità fa riferimento alla specifica professionalità, va da sé che è irrinunciabile ricorrere alla Buone pratiche prima richiamate.
Qui potete leggere e scaricare l’Ordinanza della Cassazione
