Quattro sentenze della Cassazione a Sezioni Unite si esprimono, nell’ambito di diverse fattispecie, sulla “compensato lucri cum danno” ovvero su quei casi nei quali il compimento di un fatto illecito produce anche conseguenze vantaggiose. In queste ipotesi, la determinazione del risarcimento va fatta calcolando anche gli eventuali vantaggi che trovino origine nello stesso atto che ha prodotto il danno detraendoli dall’ammontare del danno da risarcire.
Ecco le quattro sentenze con le loro massime:
Cass. SSUU n. 12564 del 22 maggio 2018
Massima: “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal famigliare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’INPS al famigliare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.
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Cass. SSUU n. 12565 del 22 maggio 2018
Massima: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto” (Quesito relativo alla detraibilità dell’indennizzo assicurativo ricevuto dalla compagnia aerea, titolare del velivolo abbattuto nel disastro di Ustica, dalla liquidazione complessiva del danno relativo al valore dell’aeromobile).
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Cass. SSUU n. 12566 del 22 maggio 2018
Massima: “l’importo della rendita dell’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.
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Cass. SSUU n. 12567 del 22 maggio 2018
Massima: “dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’INPS in conseguenza di quel fatto”.
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La domanda che ci si pone è se, sulla scorta di queste prese di posizione, visto il precedente inquadramento, sancito dalla Cassazione, delle polizze infortuni nel ramo “danni”, se l’indennizzo delle usuali polizze infortuni potrà o meno cumularsi con il danno risarcito in ambito di RC, come già statuito da precedente sentenza della Sez. 3° della Cassazione di cui era relatore il Dott. Rossetti.
Una simile impostazione, ovviamente, sconvolgerebbe completamente il mercato delle polizze infortuni e dovrebbe portare ad una completa revisione dei premi.