La Corte di Cassazione si esprime sui poteri e i limiti del CTU durante l’espletamento del suo ufficio.
Lo fa con la sentenza 31886/2019 del 6-12-2019 (Sezione Terza Civile, Presidente Sestini, Relatore Rossetti).
I principi della Sentenza
In sintesi la sentenza afferma questi principi:
(1) Il CTU non può indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti.
(2) Il CTU non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali.
(3) Il CTU può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.
(4) I princìpi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti;
(5) La nullità della consulenza, derivante dall’avere il CTU violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall’acquiescenza delle parti ed è rilevabile d’ufficio.
L’importanza della Sentenza
La sentenza parrebbe por fine agli ancora frequenti tentativi di introdurre nuova documentazione agli atti nel corso delle operazioni peritali.
Risulta evidente, secondo le parole della Cassazione, che il ricorso al Magistrato per consentire l’acquisizione di altri documenti, è del tutto inutile. Come, altrettanto inutile, risulterebbe la concordia tra le parti per procedere all’acquisizione stessa.
Punti oscuri ?
Resterebbe un punto da chiarire. Quanto disposto dalla Cassazione si riferisca anche ai procedimenti che si svolgono nell’ambito dell’applicazione delle CTU ai sensi dell’art. 696 bis? La risposta dovrebbe essere negativa per tempistica processuale (la causa non è ancora iniziata) e per diversa modalità applicativa (CTU a fini conciliativi).
Parrebbe oscuro, il principio prospetto al precedente punto 3). La sentenza, invece, chiarisce molto bene e con un esempio calzante, il passaggio a pagina 14:
“In un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità d’un medico per avere malamente interpretato una immagine diagnostica, quest’ultima e il relativo referto saranno “fatti costitutivi” della domanda, in quanto dimostrativi della diligenza o negligenza del sanitario. Per contro, l’accertamento del grado di accuratezza consentito dal macchinario usato per la diagnosi, o la sua tecnica costruttiva, costituiscono “fatti tecnici secondari”, come tali accertabili dal c.t.u. richiedendo informazioni alla ditta costruttrice o venditrice“.
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