Abstract
Una recentissima sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione, argomentando sulla tabella da utilizzare per liquidare il danno da perdita della relazione parentale, sceglie, senza lasciare alcuna ombra di dubbio, la tabella proposta dal Tribunale di Roma che garantirebbe, con il sistema a punti, maggiore equità, rispetto a quella oggi più in uso elaborata dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano. Si tratta di una decisione che è destinata a suscitare indubbiamente discussioni ma che muta anche in modo radicale l’impronta per la liquidazione di questo tipo di danno.
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La sentenza 10579 del 21/04/2021 della Terza Sezione della Corte di Cassazione Civile (Presidente Travaglino, relatore Scoditti) è senz’altro di quelle che faranno discutere. Si trattava di un caso di decesso da incidente stradale in cui era venuto a mancare un uomo e a chiedere il risarcimento per perdita del legame parentale erano la sposa convivente e il fratello della vittima. Il tribunale di Siracusa lo aveva liquidato utilizzando le Tabelle proposte dal tribunale di Roma. La Compagnia assicurativa coinvolta aveva proposto appello e la Corte d’Appello di Catania aveva accolto le rimostranze di quest’ultima riducendo la liquidazione sulla base, questa volta delle tabelle di Milano, per la loro “vocazione nazionale”. Le parti attrici avevano allora ricorso in Cassazione.
Molti di Voi sapranno che la liquidazione del danno da perdita parentale, è assai diverso quanto a valutazione tabellare per i disposti dei due differenti osservatori di Milano e Roma.
Per le tabelle del Tribunale di Milano si va da un massimo ad un minimo a seconda del tipo di rapporto parentale presente con l’onere per la parte di presentare allegazioni che giustifichino la concessione del risarcimento connesse a diverse circostanze (sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, convivenza o meno di questi ultimi, qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, età della vittima primaria e secondaria). Lo schema previsto è rappresentato, comunque, da determinazioni risarcitorie che vanno da un massimo ad un minimo secondo questo schema.
Ciò non libera il Giudice dall’obbligo della motivazione e il disposto è particolarmente chiaro sul punto tanto che il Giudice può evadere dai massimi e dai minimi della tabella sempre, ovviamente, dettagliando le ragioni della sua decisione. Potete trovare le disposizioni complete alle pagine 8 e 9 del documento che potete scaricare a questo LINK.
E’ evidente che, a parte la necessità della parte attrice di attestare gli elementi che abbiamo sopra richiamato, si lascia al Giudice ampia possibilità di manovra tra i minimi e i massimi disposti dalla tabella.
Per le tabelle di Roma invece, la liquidazione del danno da perdita parentale si calcola sulla base di un sistema a punti determinato dalla relazione del parente con il deceduto, dall’età della vittima, dall’età del congiunto e dalla condizione di convivenza e composizione del nucleo familiare. Il punteggio ottenuto va poi moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma pari, per la versione 2019, pari ad € 9806,70. Ad esempio, per la moglie (20 punti) di 50 anni (3 punti) convivente (4 punti) che perde il marito di 62 anni (2 punti) in una coppia senza figli (3 punti) il valore della liquidazione è pari a 90806,70 moltiplicato per 32 (ovvero la somma dei punti) per un totale di € 2905814,4. Per il padre (20 punti) di 40 anni (4 punti) che perde un figlio di 5 anni (5 punti) convivente (4 punti) ma che ha altri due figli (0 punti) avremo 33 moltiplicato per 90806,7 pari a 2996621,1. Per il nonno (6 punti) di 84 anni (1 punto) che perde il nipote non convivente (0 punti) di 20 anni (5 punti) avremo 9806,7 x 12 ovvero 117680,4.
Potete trovare le disposizioni complete alle pagine 9 e 10 del documento che potete scaricare a questo LINK.
La Cassazione, con quest’ultima sentenza, in estrema sintesi opera le sue scelte su alcuni principi complessi che si cerca qui, non senza difficoltà, di sintetizzare:
- La liquidazione del danno è operata, in assenza di specifica legislazione, su base equitativa in ossequio all’art. 1226 del codice Civile sulla base delle circostanze del caso concreto ma, comunque, si deve garantire anche l’uniformità di giudizio, per cui, con la sentenza n 12408 del 7 giugno 2011 (sentenza Amatucci – che potete scaricare a questo LINK) la Cassazione, stante l’ampia diffusione della Tabella di Milano, l’ha scelta come parametro adeguato per la liquidazione del danno biologico.
- Le tabelle di Milano costituiscono quindi, pur non essendo una norma derivata da un precetto legislativo, una sorta di clausola generale, che si può definire come un ideale di norma cui parametrare la norma individuale che il giudice pone concretizzando il valore enunciato da questa disposizione che si può definire come “elastica”. Il criterio con cui è stata costruita la tabella milanese è fondata sul sistema del punto variabile nonché, per astrazione, sulle sentenze di merito monitorate. Riguardo a ciò, dice la Cassazione, si è andati a creare una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”.
- Naturalmente, tutte queste disposizioni, non avendo una base normativa, possono essere variate dai giudici personalizzando il danno per il singolo caso concreto oltre i valori massimi o minimi risultanti dalle tabelle sulla base di adeguate motivazioni. Tutto ciò muterebbe in senso radicale, qualora si introducesse un sistema tabellare regolato per legge come nel caso fosse approvato il progetto di DPR basato sulle previsioni contenute nell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni per la liquidazione del danno biologico.
- Ma tornando al motivo del contendere, la Cassazione fa notare che il principio di diritto enunciato dalla già citata sentenza Amatucci faceva riferimento ad una tabella in cui il principio base era il cosiddetto “punto variabile” che, secondo la Suprema Corte, “sarebbe garanzia dell’uniformità e della prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza”. Ma le tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita parentale, non usano il sistema del “punto” ma indicano soltanto, come si è visto più sopra, dei valori minimi e massimi e, quindi, ci troveremmo di fronte ad “una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità”. Di conseguenza, “la tabella, così concepita, non realizza in conclusione l’effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato”.
- Al contrario, sempre secondo la Cassazione, “garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi”. Ecco dunque i motivi preferenza della tabella capitolina rispetto a quella ambrosiana.
- Il principio di diritto finale espresso dalla Cassazione nella sentenza di cui si sta discutendo è il seguente: “Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella“.
Qui potete leggere e scaricare la sentenza in forma completa:
La decisione della Suprema Corte appare quindi molto netta e, nonostante le discussioni che certamente seguiranno, pare difficile che si possa derogare, a questo punto, dall’applicazione di tabelle per la liquidazione del danno da perdita parentale, non basate sul sistema “a punto” ovvero, per ora, a quelle utilizzate dal Tribunale di Roma.
A parte l’interesse specifico per questa decisione, ci pare il caso di segnalare che la Cassazione fa un passo in avanti verso una standardizzazione delle valutazioni relative al risarcimento del danno non patrimoniale. Tutto ciò, però, appare in contrasto rispetto alla quantificazione del cosiddetto “danno morale” che, nell’ottica della dimostrazione tramite allegazioni sposata dalla stessa Cassazione, è diventato un punto interrogativo per Giudici, Avvocati e liquidatori di Compagnie assicurative soprattutto se si pensa alla fase pregiudiziale.
Pur sapendo delle difficoltà della posizione medico-legale sul tema (il danno morale, secondo la Cassazione, dovrebbe sfuggire alla nostra valutazione) si ritiene che il contributo che la medicina legale potrà dare al tema, proprio in funzione del tentativo di standardizzazione e ripetibilità del metodo connesso alla valutazione della sofferenza menomazione correlata – certamente migliorabile e da valutare con ponderatezza – sarà certamente importante e da inquadrare come un obbiettivo fondamentale da raggiungere per dare nuovi e più precisi strumenti al mondo del Diritto anche nel solco di questa decisione della Suprema Corte.
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Leggi anche: Le nuove Tabelle del Tribunale di Milano – Tabelle di Roma 2019 (anche Milano però si sta muovendo)