Le tabelle di Roma 2019
E’ stata pubblicata l’edizione 2019 delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale promosse dal Tribunale di Roma.
Persiste la critica netta alle Tabelle dell’Osservatorio milanese in relazione ai contenuti degli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Come sapete questa è principalmente incentrata sulla questione dell’incremento proporzionale al punto per la liquidazione della componente relativa al danno morale in soggetti portatori di danno biologico.
Continua la polemica con Milano
La contestazione al sistema ambrosiano costituisce l’impianto dell’intera introduzione. I dissensi esplicitati sono moltissimi. Ne segnalo uno particolarmente interessante relativo alla possibile introduzione di possibili meccanismi “punitivi” in caso di fatti dolosi quali poduttori di danno o, ancora, per mettere in opera quanto esplicitato dall’art. 7 della Legge 24/17 . La Legge infatti recita: “Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge“. Tutto ciò avverrebbe attraverso la modulazione del “danno morale” inteso come “sofferenza soggettiva” considerata autonoma e non obbligatoriamente connessa alle conseguenze menomative biologiche valutabili medico-legalmente.
Le tabelle di Roma e il rapporto con la dottrina medico-legale. E’ forse l’ora di qualche riflessione
Abbastanza singolare il rapporto dello scritto romano con la medicina legale.
Uno degli esempi è quello che segue. “Il criterio del punto variabile si fonda su un postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata da lesioni personali cresce in misura geometrica rispetto al crescere dei postumi permanenti. Dunque a invalidità percentualmente doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi”. Lascio a ciascuno dei lettori un giudizio su questa affermazione. Essa comunque, allo stato, non corrisponde certo a quanto la Cassazione va sostenendo nel tentativo di fornire la massima possibile personalizzazione nell’ambito liquidativo.
Lo strano caso delle menomazioni oltre al 80 %.
Vi segnalo un altro spunto di nostra possibile interna discussione. E’ rappresentato dalla porzione del documento che discute su una presunta posizione della medicina-legale relativamente ai danni superiori all’80 % in cui, addirittura, si invita la medicina legale a rinnovare i baréme in ossequio al Codice delle Assicurazioni. Riporto integralmente:
“Sotto questo aspetto non pò. trovare giustificazione la misura dell’incremento utilizzata dall’Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l’accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale.
Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all’80% in considerazione della valutazione complessiva gi. svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall’80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione, analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del baréme medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni”.
Un’altra circostanza da segnalare è che i valori liquidativi per l’invalidità temporanea siano calcolati solo per le forme al 100 % e al 50 %. Ciò appare in contrasto con una dottrina medico-legale che, come sanno i più, tende a differenziare in almeno altre due sotto classi la fattispecie.
Le novità nelle tabelle di Roma
Nelle tabelle romane, per ciò che concerne il danno da rapporto parentale, tutto rimane invariato. Ovvero ci si rifà, ancora una volta, ad una liquidazione basata sun criterio classificatorio a punteggio numerico stabilito su 4 parametri. Questi sono costituiti dal grado di rapporto parentale, dall’età della vittima e del congiunto e dalla convivenza.
Più sotto invece vi segnaliamo le vere novità introdotte nelle tabelle romane 2019.
Queste riguardano gli argomenti più sotto evidenziati.
Il danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni
Questa risulta, senza alcun dubbio, la vera novità. Il valore è determinato da due parametri monetari. 3.000 € per il danno relativo all’aspetto interiore del dolore del congiunto.
Un importo compreso tra i 2.000 ed i 3.000 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all’assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Tali cifre sono moltiplicate da coefficienti numerici che prendono in considerazioni parametri simili a quelli previsti da danno per la morte del congiunto. Relazione di parentela, numero dei soggetti con relativi coefficienti, età del danneggiato, età del parente da risarcire, età della vittima e quota di danno biologico del danneggiato.
Il danno da morte per causa indipendente
Qui la situazione è molto diversa dalle tabelle di Milano. Innanzitutto, il Tribunale capitolino stabilisce, in una scala comparativa, l’entità del danno “biologico” che viene acquisita immediatamente. Si calcola poi un’altra quota che è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell’importo già considerato. Questa viene moltiplicata per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media (vale a dire, si calcola la durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media. Si divide poi per il danno residuo e si ottiene la somma (calcolata a giorno o a mese o ad anno) da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza concreta. Tale cifra viene sommata a quella ottenuta per il danno che viene immediatamente acquisito.
Il Danno catastrofale
Anche qui, in modo piuttosto simile al metodo milanese, la quota liquidata va a scalare con il trascorrere dei giorni di sopravvivenza. Non si assiste, però, a nessun tipo di interruzione cronologica della possibilità di acquisire il diritto. Le somme sono invero assai elevate rispetto a quelle proposte dall’Osservatorio ambrosiano.
QUI POTETE SCARICARE IL DOCUMENTO IN FORMA COMPLETA
Siccome la ruggine non dorme mai, a Milano, intanto…
Il coordinatore dell’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, Dott. Damiano Spera, intanto affila le armi.
In un articolo su RIDARE del 9 luglio scorso (“Le novità normative e la recente giurisprudenza suggeriscono un ritocco della Tabella milanese del danno non patrimoniale da lesione del bene salute?“) egli prospetta novità radicali per la metodologia liquidativa delle “sue” tabelle che ancora si contrappongono a quelle romane.
Come molti sanno la tabelle milanese, oggi, è composta da sei colonne.
Ecco l’esempio riportato nell’articolo del Dott. Spera
Nella prima vi è il valore dell’invalidità biologica ottenuto da parte del medico legale (si è usato, in questo caso, la perdita di un occhio). Nella seconda sta il valore del punto del danno biologico compreso degli aspetti dinamico-relazionali. Tale valore viene rivalutato (terza colonna) del 44 % stante la necessità di tener conto della media della sofferenza interiore (danno morale). Si ottiene quindi il reale valore del punto. Tale valore, tenendo conto del demoltiplicatore per età, dà luogo alla somma complessiva del danno non patrimoniale. Quest’ultimo può essere ulteriormente aumentato (6° colonna) al massimo del 31 %. Tale possibile salita del risarcimento è a discrezione del Giudice. Ovvero egli giudicherà se, nel caso in esame, il danneggiato abbia subito danni alla sfera dinamico relazione o condizione di sofferenza interiore che si distacchino dalla media.
La nuova proposta milanese
Le novità sarebbe, innanzitutto lessicali. Cambierebbero quasi tutte “le intestazioni”, delle diverse colonne.
Ecco come:
Nella pratica cosa cambierebbe.
Che anche l’attribuzione del danno da sofferenza soggettiva media non sarà più automatico. Quindi la parte dovrà fornire allegazioni e il Giudice dovrà tener conto delle risultanze della CTU medico-legale e delle suddette allegazioni per consentire l’aumento “massimo” della quota media. Il Giudice poi potrà in casi definiti, però, come “eccezionali” ulteriormente aumentare l’importo (nel caso di specie fino al 31 %).
Lasciamo alla meditazione di tutti Voi questo nuovo metodo.
Certamente, i risarcimenti dovrebbero scendere se parte attrice, attraverso i suoi tecnici (legale e medico-legale), non dovesse dimostrare in modo chiaro la condizione di sofferenza interiore. Pensiamo, soprattutto, a valutazioni di danno biologico di casi collocati tra le minori delle “macro” che vanno dal 10 al 20 %.
Naturalmente, la necessità delle allegazioni, comporterebbe trattative assai difficili e prolungate per la sicura resistenza sul punto da parte dei liquidatori delle Compagnie Assicurative.
Si ha l’impressione che ci stia preparando per un “autunno caldo”.