Abstract
Una sentenza del Tribunale di Torino (la n. 184/2022 Giudice Dott. Oberto) così si espressa, in termine di “massima”: “In assenza di specifica esclusione contrattuale – le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili“. Un percorso deduttivo e di giudizio assolutamente diversi da altri precedenti (Tribunale di Roma 5947/21, Tribunale di Pescara 3082/21, Tribunale di Pesaro 436/2021, Tribunale di Catania 13182/2021). La sentenza viene così commentata dal Dott. Enrico Pedoja, membro del Consiglio Direttivo di SIMLA, e da tempo alfiere dell’indennizzabilità delle conseguenze dell’infezioni da SARS-CoV2 in ambito infortunistico privato.
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Hanno promosso la Causa gli eredi di paziente deceduto a seguito di contagio SARS COV 2, assicurato privatamente contro gli infortuni- caso morte. La Compagnia aveva respinto la richiesta di liquidazione, deducendo esclusivamente la “non indennizzabilità del sinistro denunciato”.
Secondo il Giudice va considerato che:
[…] in base alle risultanze della c.t.u., è emerso in modo incontrovertibile che le motivazioni all’origine del decesso 24/03/20 sono da considerarsi conseguenza di una comprovata condizione di “insufficienza respiratoria da SARS-CoV-2″ […] del tutto condivisibili appaiono a questo Tribunale le conclusioni cui è giunto il c.t.u., nella parte della relazione in cui lo stesso rileva che le prodotte “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” considerano l’infortunio – come peraltro di regola – un evento dovuto a causa a) fortuita, b) violenta ed c) esterna, in grado di determinare constatabili lesioni che possono determinare come conseguenza anche la morte. […] Giustamente rileva poi il c.t.u. che nel contratto di riferimento non sono peraltro escluse le infezioni virali – così come quelle batteriche, micotiche o parassitarie – e che non sono documentate nel soggetto preesistenti situazioni in grado di facilitare l’insorgenza dell’infezione da SARS-CoV-2 così come la determinatasi sfavorevole evoluzione. […] È quindi da concludere che, in assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da SARS-CoV-2 soddisfa la definizione di infortunio contemplata nell’art.12 delle prodotte “Condizioni Generali” del contratto di assicurazione di cui qui oggi si discute.
Il Giudice poi conclude:
Sia consentito aggiungere che, nella denegata ipotesi in cui un qualche dubbio dovesse ancora sussistere, verrebbe in pronto soccorso degli attori il disposto dell’art. 1370 c.c., alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. Come, invero, stabilito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 17 gennaio 2008, n. 866) «Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo. […] Sia ancora consentito aggiungere che questo Tribunale sposa, toto corde, le pertinentissime osservazioni autorevolmente svolte dal c.t.u. nei confronti dei puntuti rilievi sollevati dal c.t. della parte convenuta in merito alla bizantina distinzione che si vorrebbe porre tra “infortunio” e “malattia”, quasi che il contrarre una malattia non costituisse un infortunio (la cui stessa etimologia latina – in-fortunium – squaderna il riferimento ad un evento sfortunato, malaugurato), ma semmai, allora… un colpo di buona sorte!. Giustamente rileva qui il c.t.u. che nel contesto di una Polizza Infortuni vige tuttora l’equiparazione tecnica medico-legale di “causa virulenta” con “causa violenta”.
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UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE TECNICA MEDICO GIURIDICA
Il Tribunale di Torino , in modo chiaro e motivato, ha preso posizione sulla diatriba che, negli ultimi due anni ha visto contrapporsi gli assertori dell’indennizzabilità (o meno) in ambito infortunistico privato del decesso ascrivibile a infezione da Covid, quale causa diretta ed esclusiva , la quale si incentrava , in ambito medico giuridico, sulla classificabilità del processo infettivo come infortunio o malattia, per poi dispiegare effetti di rilevanza assoluta in campo assicurativo
Nella Sentenza il Giudice ha , in primo luogo, colto l’essenza del problema interpretativo che afferisce esclusivamente all’ambito applicativo medico legale. Vengono infatti in essa correttamente richiamati i consolidati presupposti dottrinari riportati nelle “annotazioni“ del Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Prof Riccardo Zoia, che raccolgono tutto l’excursus dottrinario nella specifica materia assicurativa, quale si è sviluppato nel corso negli anni , confermando il consolidato e condiviso inquadramento delle “ infezioni “ nel contesto di causa lesiva idonea a configurare l’ipotesi di “infortunio“ indennizzabile.
Il Giudice – alla luce di una adeguata valutazione tecnica medico legale dei principi generali in materia assicurativa, fornita dal proprio Ausiliare – ha giustamente fatto proprio tale aspetto, pervenendo ad una motivata conferma probatoria – ai fini indennizzativi contrattuali di Polizza Infortuni – sulla idoneità dell’infezione da Sars Cov 2 nel configurare una condizione di causa lesiva inquadrabile nel contesto di “causa violenta, esterna e fortuita “, quale richiesta dalle Condizioni Generali di Polizza Contratto, verificando in subordine, la contestuale insussistenza di oggettivi fattori concausali nel determinismo delle conseguenze di danno indennizzabile.
Nella citata sentenza il Giudice ha altresì idoneamente chiarito che l’infezione non può certo rientrare, sotto l’aspetto contrattuale, nel concetto di “malattia”.
In effetti, l’errore concettuale in cui incorrono in genere alcuni giuristi – allorchè ipotizzano che l’infezione sia una malattia e non un infortunio – è quello di confondere il concetto assicurativo di “causa“ (cioè il presupposto contrattuale dell’evento lesivo) con quello di “effetto“ (cioè la conseguenza della lesione), dimenticando che il principio di “indennizzabilità” dell’infortunio, che deve afferire alle “Condizioni generali di Polizza“ concordate tra le Parti, riguarda esclusivamente solo il fattore “causale“, indipendentemente da quale siano la tipologia ed i tempi di manifestazione clinica della conseguenza (cioè la lesione corporale obiettivabile ovvero la malattia).
Il presupposto contrattuale di “malattia”, in ambito di polizza è dunque semplice ed infatti viene definito: ”[…] ciò che non è infortunio“ o, in altri termini, ciò che non è riconducibile a causa violenta esterna e fortuita.
Per meglio comprendere tale presupposto si deve considerare che, come ad una lesione traumatica conseguente ad un violento trauma di un arto (ascrivibile a causa violenta meccanica) può seguire il riscontro di una frattura, la quale determina quindi una correlata malattia traumatica, che evolve fino alla guarigione con postumi o meno, analogamente a seguito di contaminazione da parte di alta concentrazione di agente infettivo, quale il Sars-COV2 (con particolare virulenza, cioè con adeguata violenza causale secondo condizioni generali di polizza) possono derivare lesioni corporali obiettivabili (quali la polmonite da Covid) che determinano una malattia infettiva che evolve fino alla guarigione, ovvero alla stabilizzazione con postumi ovvero con la morte.
Tutto cio considerando che all’assicurato non compete, ne importa, conoscere quale sia il meccanismo eziopatogenetico che violentemente è stato reponsabile dell’infortunio patito: motivo per cui le condizioni generali di Polizza devono essere necessariamente “semplici e acquisibili dall’uomo comune”. Il voler sovrapporre il concetto eziopatogenetico di “causa” a quello di “effetto”, considerando l’infezione una malattia, non ha dunque alcun valore contrattuale, ed è solo foriero di alterne interpretazioni medico-giuridiche, prive di attinenza ai fini della indennizzabilità dell’infortunio.
Ed invero, se l’infezione non fosse mai stata considerata – in ambito Assicurativo Privato – un “infortunio“, non si comprende il motivo per cui fino ai primi anni 2000 tutte le Polizze prevedevano, di fatto, una specifica esclusione per le conseguenze dirette delle infezioni. Clausole che, successivamente, hanno mantenuto solo alcune Compagnie Assicurative, mentre la maggior parte delle Imprese, ridimensionata o addirittura eliminata la verifica tecnica medico legale dei propri Prodotti Assicurativi di Polizza, ha scelto una strada esclusivamente commerciale, nel contesto di una globalizzazione assicurativa, eliminando – per propria scelta di mercato – le precedenti clausole di esclusione delle conseguenze dirette delle infezioni, senza che ciò possa automaticamente costituire – per autonoma scelta di una delle Part – presupposto di non indennizzabilità delle stesse.
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