Il 2026 si apre sul nostro sito con attese rilevanti: non soltanto nuove sfide per il SNN, ma anche per la Medicina Legale che amiamo e rappresentiamo.
L’onda dell’innovazione e l’adozione di nuovi strumenti concettuali e criteri applicativi impongono alla nostra disciplina un ruolo attivo. Non possiamo restare spettatori né lasciarci travolgere: è nostro compito guidare il cambiamento, traducendo rigore scientifico e responsabilità professionale in proposte concrete.
La riforma del SSN è la posta in gioco. Il testo delega DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2026 traccia i punti fondamentali per ridisegnare il sistema.
Già in passato questo sito ha sostenuto il coinvolgimento della Medicina Legale nei nuovi modelli organizzativi e nelle responsabilità del SSN (vedi).
Oggi quella proposta diventa ancora più attuale e urgente.
Il ruolo della medicina legale e di SIMLA
La nostra Società Scientifica dispone di un patrimonio dottrinario, scientifico e culturale che deve essere messo al servizio della collettività e della res publica.
Il DDL, all’articolo 2, indica principi e criteri direttivi che riguardano direttamente la nostra attività: tra questi, il riconoscimento del valore giuridico delle buone pratiche clinico‑assistenziali (comma f) e la valorizzazione della bioetica clinica nelle aziende sanitarie, con modelli organizzativi centrati sulla persona e sull’umanizzazione delle cure (comma i).
Lo schema del DDL sul SSN
Per questo proponiamo uno schema interpretativo degli articoli del DDL, focalizzato su responsabilità sanitaria e bioetica, con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva e orientare il contributo della nostra disciplina alla costruzione di un SSN più equo, efficace ed efficiente, sempre al servizio della persona e nel pieno rispetto della Costituzione.
| Articolo | Riflessione in riferimento a responsabilità medica e bioetica |
| Art. 2 lettera a | Integrazione ospedale‑territorio: responsabilità condivise nei percorsi di cura; bioetica: continuità assistenziale e rispetto della dignità del paziente. |
| Art. 2 lettera b (generale) | Classificazione strutture ospedaliere: criteri e requisiti per livelli di ospedale; responsabilità medica legata a standard strutturali e competenze; bioetica: accesso equo a cure di eccellenza. |
| Art. 2 lettera b punto 1 | Ospedali di terzo livello: criteri di eccellenza e responsabilità per attività ad alto impatto; bioetica: centralità della qualità, ricerca e formazione. |
| Art. 2 lettera b punto 2 | Ospedali elettivi: requisiti e collegamenti con reti di emergenza; responsabilità su trasferimenti e continuità; bioetica: sicurezza e appropriatezza delle scelte organizzative. |
| Art. 2 lettera c | Dimensionamento unità operative: responsabilità organizzativa per adeguato staffing; bioetica: garanzia di qualità e sicurezza delle cure. |
| Art. 2 lettera d | Nuove reti tempo‑dipendenti e specialistiche: responsabilità clinica e organizzativa per tempi di risposta; bioetica: equità territoriale e appropriatezza. |
| Art. 2 lettera e | Appropriatezza offerta ospedaliera: standard minimi per ricovero; responsabilità medica basata su criteri oggettivi; bioetica: evitare sovra/ sotto‑trattamento. |
| Art. 2 lettera f | Valore giuridico delle buone pratiche: le buone pratiche assumono rilievo probatorio; responsabilità medica valutata anche rispetto a pratiche consolidate; bioetica: promozione di comportamenti eticamente corretti. |
| Art. 2 lettera g | Assistenza a non autosufficienti: standard di personale e presa in carico multidimensionale; responsabilità organizzativa; bioetica: tutela della dignità e continuità assistenziale. |
| Art. 2 lettera h | Cure palliative e malattie croniche avanzate: standard assistenziali e di equipe; responsabilità clinica su appropriatezza e continuità; bioetica: criteri per decisioni di fine vita e proporzionalità delle cure. |
| Art. 2 lettera i | Valorizzazione bioetica clinica: introduzione/implementazione di modelli organizzativi; responsabilità: obbligo di consulto etico in casi complessi; bioetica: supporto decisionale e governance etica. |
| Art. 2 lettera l | Integrazione socio‑sanitaria: criteri nazionali per integrazione interventi; responsabilità condivisa tra servizi sanitari e sociali; bioetica: tutela dei bisogni complessi e continuità di cura. |
| Art. 2 lettera m | Servizi salute mentale e dipendenze: disciplina e integrazione nel modello territoriale; responsabilità clinica e organizzativa; bioetica: tutela dei diritti e appropriatezza terapeutica. |
| Art. 2 lettera n | Sistemi informativi e interoperabilità: tracciabilità decisionale e protezione dati; responsabilità medica favorita da documentazione; bioetica: bilanciamento tra condivisione dati e riservatezza. |
| Art. 2 lettera o | Riordino medici di medicina generale e pediatri: valorizzazione ruolo MMG; responsabilità nella presa in carico territoriale; bioetica: accesso di prossimità e continuità assistenziale. |
Questa, penso, è la sfida più grande che oggi deve affrontare la nostra Disciplina, e noi come Medici della Repubblica, il cui compito rimane quello di tutela del diritto della salute di tutte le persone.
Qui sotto potete leggere e scaricare il DDL sul SSN in forma completa
