Per quanto riguarda la rivalsa INAIL, tutto torna come prima.
Le modifiche alla rivalsa INAIL introdotte con la recente Legge di Bilancio
Avevamo dato notizia sul sito (VEDI) delle modifiche intervenute nei meccanismi di rivalsa INAIL introdotte con Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (più specificatamente all’art. 1 comma 1126). Queste avevano, come molti sapranno, indotto a ritenere che per il danneggiato sotto tutela INAIL, l’Istituto avrebbe potuto pretendere la restituzione in rivalsa fino alla copertura dell’esborso, indipendentemente dal titolo di danno (invalidità temporanea biologica, danno morale ecc…) mettendo quindi in pericolo l’integralità del risarcimento del danno.
Quanto disposto con la Legge di Bilancio sulla rivalsa INAIL viene abrogato
Con la legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata nella GU n. 151 del 29 giugno 2019; in vigore dal 30 giugno 2019), titolata «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», all’art. 3-sexies (“Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023») QUI LO PUOI SCARICARE,si legge:
«All’articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018».
Per la rivalsa INAIL, quindi, tutto torma come prima
Quindi. a distanza di soli sei mesi dall’entrata in vigore, sono state cancellate, in virtù ad un emendamento introdotto alla Camera durante la discussione della legge di conversione del d.l. n. 34/2019, le disposizioni che erano intervenute a modificare gli artt. 10 (commi 6, 7 ed 8) ed 11 (commi 1 e 3) del d.P.R. 31 giugno 1965, n. 1124, nonché il comma 2 dell’art. 142 cod. ass.
In buona sostanza, come già si è detto, le novità legislative abrogate, riportano la questione della rivalsa, della surroga e del danno differenziale in ambito INAIL, nell’identica situazione precedente al 30 dicembre 2018.
Rimangono quindi intangibili, con questa nuova normativa, i diritti del danneggiato – assicurato INAIL, al risarcimento di quei danni che non prevedono copertura da parte dell’Istituto.