Ci sembra doveroso, viste le notizie che circolano sul web, tentare di fornire qualche notizia, possibilmente corretta, circa gli emendamenti proposti al DL 17-3-2020 n. 18 cosiddetto “Cura Italia” sulla questione responsabilità medica e infezione da COVID-19.
Qui sotto è riportato un elenco che si spera aggiornato. Va annotato che alcuni sono stati ritirati.
Li identificheremo ognuno con il nome del Suo firmatario e elencheremo i cofirmatari
L’emendamento Marconi (PD) 1.0.4
Firmatari: Marcucci, Stefano, Mirabelli, Collina, Boldrini, Bini, Biti, Ferrari, Manca, Parrini, Rossomando, Pittella, Assuntela Messina
Tale emendamento è stato presentato in due versioni.
Ecco la prima (da noi già pubblicato)
“Art. 1-bis
(Disposizioni per la definizione e l’equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19)
1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile:
- a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
- a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;
- a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.
2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.”
Il nuovo testo dell’emendamento Marconi
E’ stato poi presentato un nuovo testo del suddetto emendamento (già da noi pubblicato ) con i medesimi firmatari
“Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19)
1. In ragione della novità ed eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è limitata ai casi in cui l’evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave.
2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza. La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale, nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
3. Per i fatti indicati nell’articolo 590-sexies del codice penale che si siano verificati durante l’emergenza epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave laddove consista nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell’ultimo periodo del comma 2.”
L’emendamento Quagliarello 1.2 (FI) RITIRATO
Firmatari: Quagliariello, Berutti, Romani
Ecco il testo (già da noi pubblicato)
Art. 1-bis.
(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)
- Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell’ambito o a causa dell’emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
- 2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall’insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali».
L’emendamento Salvini (Lega) 1.1 RITIRATO
Firmatari: Salvini, Romeo, Calderoli, Centinaio, Stefani, Borgonzoni, Candiani, Siri, Arrigoni, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Alessandrini, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantù, Casolati, Corti, De Vecchis, Ferrero, Fregolent, Fusco, Grassi, Iwobi, Lucidi, Lunesu, Marin, Marti, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saviane, Sbrana, Urraro, Vallardi, Vescovi, Zuliani
Il testo è del tutto identico a quello del Senatore Quagliarello
«Art. 1-bis.
(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)
1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell’ambito o a causa dell’emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall’insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.».
L’emendamento Ciriani 3.3 (FdI)
Firmatari: Ciriani, Calandrini
L’emendamento non si riferisce all’art. 1 come gli altri ma all’art.3
Dopo il comma 3, inserire il seguente
«3-bis) Fatte salve le ordinarie fattispecie di reato, vengono esenta- te dalle responsabilità professionali i medici e gli operatori sanitari prestanti opera nelle aziende sanitarie coinvolte nell’emergenza COVID-19. È altresì esentato dalle responsabilità amministrative e contabili il personale delle stesse aziende sanitarie impegnato nelle procedure straordinarie di carattere amministrativo (acquisti, reclutamento del personale)».
L’emendamento Boldrini Paola (PD) 1.1000/58 RITIRATO
Firmatari: Boldrini, Collina, Rojc
All’emendamento 1.1000, dopo la lettera k), inserire la seguente:
«k-bis) dopo l’articolo 16 inserire il seguente:
”Art. 16–bis.
1. Le condotte attive e omissive dei datori di lavoro, pubblici e privati, degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio sanitari impiegati nell’ambito o a causa della gestione dell’emergenza COVID-19, che abbiano cagionato danni agli stessi professionisti ed operatori, non determinano responsabilità, né personale né solidale, di ordine penale, civile e amministrativo-contabile, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non pienamente conformi ai migliori standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile in regime ospedaliero, in regime ambulatoriale e domiciliare o in altro luogo comunque autorizzato, durante la fase emergenziale, alla prestazione di attività di cura e assistenza.
2. Gli eventi dannosi causati agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari dalle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall’insufficiente o inadeguata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, possono essere imputati a titolo di responsabilità civile soltanto alla struttura sanitaria o socio-sanitaria.
3. È limitata ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile dei titolari di organi di indirizzo o di gestione che, nel corso dell’emergenza sanitaria in atto, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche normative od amministrative, abbiano adottato ordinanze, direttive, circolari, raccomandazioni, pareri, atti o provvedimenti comunque denominati, la cui concreta attuazione, da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, degli esercenti le professioni sanitarie, degli enti preposti alla gestione dell’emergenza o di altri soggetti pubblici o privati tenuti a darvi esecuzione, abbia cagionato danni a terzi.
4. La valutazione della gravità della colpa, nelle ipotesi di cui al comma 3, è operata anche in considerazione della eccezionalità e novità dell’emergenza, dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente in materia di servizio sanitario nazionale e della difficoltà di reperire tempestivamente dispositivi medici e di protezione individuale sul mercato nazionale ed internazionale”».
L’emendamento Mallegni (FI) 13.2 Testo 1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l’esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell’articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l’integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».
L’emendamento Bernini (FI) 13.2 Testo 2
Firmatari: Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Vitali, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Quagliariello, Romani, Rossi, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l’evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l’integrità del paziente.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.»
L’emendamento Faraone (PD) 16.2
Firmatari: Faraone, Conzatti, Comincini, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca
Testo 1
”Art. 16-bis. (Responsabilità esercenti professioni sanitarie)
1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente, all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile:
a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere.
2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui alla lettera b) vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
3. Fermo quanto previsto dall’art. 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell’ultimo capoverso del comma precedente.
Testo 2
1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile:
a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
b) a condotte caratterizzate dalla colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;
c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.
2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire, l’organizzazione delle risorse medesime, la necessità di rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la peculiare attività di professionisti fuori sede estranei all’organizzazione, la necessità di prendere in carico pazienti di altre strutture con percorsi di cura eterogenei nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.3. Fermo quanto previsto dall’art. 590-sexies del Codice Penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 od abbiano trovato la propria causa anche nei provvedimenti ad essa connessi, ivi inclusi quelli relativi alla rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.
L’emendamento Errani (PD) 17.01.1
Firmatari: Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17–bis. (Responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie, nonché di altri soggetti operanti durante l’emergenza COVID-19)
1. Per il periodo di emergenza legato al contenimento dell’epidemia Covid-19, le attività esercitate e le prestazioni erogate, nell’ambito e ai fini del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per le rispettive competenze da Stato, regioni, istituti e agenzie pubblici, dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, dalle aziende o strutture organizzative di supporto ad esse istituite da discipline regionali, dalle istituzioni sanitarie private, accreditate o comunque appositamente ammesse per fronteggiare l’emergenza, nonché dagli esercenti le professioni sanitarie, dai direttori, dai funzionari e dei consulenti che in essi e per essi operano, stabilmente o a qualunque titolo ammessi ad operare nell’emergenza, sono considerate rese nel legittimo adempimento di un dovere, e in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità, anche ove rese con mezzi e secondo modalità non sempre conformi ai normali standard di sicurezza o alle ordinarie procedure sanitarie e amministrative, in quanto giustificate dalla necessità di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e dell’attività amministrativa di supporto ad essa. Ciò è riferito sia alle specifiche prestazioni assistenziali dirette al Covid-19, che alla complessiva attività assistenziale e amministrativa che dall’emergenza Covid-19 abbia visto reso anomalo il proprio normale funzionamento.
2. Quanto previsto al comma 1 rileva:
a) ai fini della responsabilità penale, ivi compresa quella degli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per cui la punibilità è limitata ai soli casi in cui dovesse essere accertata:
– la condotta volontariamente finalizzate alla lesione;
– la macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, sanitaria, amministrativa e tecnica;
b) ai fini della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, comprese le previsioni di cui all’articolo 1218 c.c. e di cui all’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per le quali gli estremi di antigiuridicità delle condotte sia delle persone giuridiche, che dei direttori, dei funzionari, dei consulenti e degli esercenti le professioni sanitarie sono esclusi, tranne che nelle ipotesi di danno riconducibile a:
– condotta volontariamente finalizzata a provocare un danno, contrattuale od extracontrattuale;
– condotta caratterizzata dalla macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica;
c) ai fini della responsabilità contabile, per la quale gli estremi di antigiuridicità delle condotte di direttori, funzionari, consulenti ed esercenti le professioni sanitarie, sono esclusi tranne che nelle ipotesi di danno erariale dovuto a:
a) condotta volontariamente finalizzate a provocare il danno;
b) condotte caratterizzate dalla macroscopica, intenzionale e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica.».
L’emendamento Lomuti (M5S) 13.0.1
Testo 1
Firmatari: Lomuti, Floridia, Pirro, Castellone, Endrizzi, De Lucia, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani, Santangelo, Maiorino, Marco Pellegrini, Romano, Crucioli
1. Gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento, in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di procedimenti giudiziali proposti nei loro confronti per fatti avvenuti nell’esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
2. Per i soli procedimenti giudiziali e stragiudiziali relativi ai fatti di cui al comma 1, le azioni di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo dell’esercente la professione sanitaria. Non si applica l’ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.
3. In deroga a quanto previsto all’articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
4. Sono sospesi altresì per il medesimo periodo di cui al comma 3 tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, presso le commissioni di albo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.e presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Per il medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, incluso quello relativo all’articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante il corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
Testo 2
Firmatari: Lomuti, Floridia, Pirro, Castellone, Endrizzi, De Lucia, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani, Santangelo, Maiorino, Marco Pellegrini, Romano, Gallicchio
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in merito al personale esercente le professioni sanitarie)
1. Per procedimenti giudiziali e stragiudiziali relativi ai fatti avvenuti nell’esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le azioni di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo l’esercente la professione sanitaria. Non si applica l’ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.
2. In deroga a quanto previsto all’articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.