Mancato consenso per errata diagnosi prenatale: quali voci di danno
La Cassazione Civile ritorna sulla “nascita indesiderata” anche se in una fattispecie indiretta.
Lo fa con un Ordinanza della III Sezione, Presidente Travaglino, Relatore Scarano, del 25-6-2019 n. 16892.
Il caso era rappresentato da l’omesso rinvenimento di una malformazione fetale nonostante l’esecuzione di numerosi accertamenti ecografici prenatali.
La Cassazione, nell’ordinanza sopra citata, ha determinato la violazione di due diritti entrambi degni di risarcimento.
Il primo riguarda l’omessa diagnosi con i danni conseguenti a tale aspetto colposo.
La seconda riguarda la “violazione” non dall’aver potuto esercitare un adeguato consenso sul prosieguo della gravidanza stante l’omessa informazione connessa alla mancata diagnosi, fatto esaminato dalle Corti di Merito.
Nel caso di specie la Cassazione, nell’ordinanza, ha esplicitato che i Giudici dell’appello dovranno riesaminare la problematica relata alla impossibilità di prepararsi “psicologicamente e, se del caso, anche materialmente all’arrivo di un figlio menomato”.
Il tema della “nascita indesiderata” nella Giurisprudenza della Suprema Corte
Per la Terza Sezione della Cassazione Civile il tema della “nascita indesiderata” è stato sempre “caldo”.
Molti si ricorderanno della celebre sentenza del 2 ottobre 2012 n. 16574 (Presidente Amatucci, Relatore Travaglino) di cui si riporta il punto 2 della massima.
“È risarcibile il danno da nascita malformata lamentato iure proprio dal neonato, allorché l’errore colpevole del medico non abbia evitato, od abbia concorso a non evitare, l’evento, diritto fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. e che consiste nella condizione diversamente abile e nel maggior disagio esistenziale, che il risarcimento concorre a lenire“.
La sentenza, assai lunga, complessa e con coltissimi riferimenti, destò grandissimi dibattiti che coinvolsero profili etici e giuridici della decisione.
Non passò molto tempo che la decisione venne ribaltata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25767 del 22 dicembre 2015, Presidente Rovelli, relatore Barnabai.
La Massima è la seguente:
“In materia di responsabilità medica per nascita indesiderata, vanno affermati i seguenti principi di diritto: a) la madre è onerata dalla prova controfattuale della volontà abortiva, ma può assolvere l’onere mediante presunzioni semplici; b) il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da “vita ingiusta”, poiché l’ordinamento ignora il “diritto a non nascere se non sano”.
Ci sembrava interessante proporre sul sito due sentenze che hanno fatto lungamente discutere su di un tema che, evidente, cova ancora sotto la cenere alla Suprema Corte.