Con sentenza depositata in data 11-9-2018 (22066/18), la Cassazione Sezione 6° conferma i suoi precedenti orientamenti (18773/16 e 1272/18) secondo i quali, “la sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di tipo strumentale”.
E’ evidente che la Suprema Corte. ritiene, naturalmente se conseguito attraverso “un rigoroso accertamento medico-legale”, l’interpretazione del lemma “clinico-strumentale”, previsto per Legge per la concessione dei postumi permanenti, sia quello di “clinico o strumentale” invece di “clinico e strumentale”.
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La Suprema Corte si allinea, sostanzialmente, ai dati della letteratura scientifica (cfr. quanto contenuto nelle linee guida cliniche anche su questo sito pubblicate https://www.simlaweb.it/2018/04/12/linea-guida-australiana-sul-trattamento-del-colpo-di-frusta-2014/ ) smentendo su ogni fronte gli automatismi valutativi così diffusi nel mondo medico-legale nei casi di colpo di frusta, per cui l’insussistenza di indagini radiografiche o la mancanza in essi di reperti anche indirettamente riferibili ad una possibile recennte traumatizzazione del collo (rettilineizzazione della fisiologica lordosi) siano necessari per la concessione dei postumi permanenti.
Attenzione, però, anche l’automatismo contrario (rettilineizzazione della lordosi = postumi permanenti) a questo punto viene a perdere valore, in concordanza con la letteratura che lo ritiene reperto di nessun valore nella modificazione in senso negativo della prognosi relativamente al prolungamento della fase dolorosa nei soggetti vittima di colpo di frusta. A meno che, non lo si consideri rilievo indiretto di elevato dolore nella fase iniziale post – traumatica, che, invece, è, al contrario, rilievo negativo sotto il profilo prognostico, tenendo conto, però, che le linee guida fanno sempre riferimento a scale di misurazione del dolore (VAS) per quantificare l’entità di quest’ultimo.
Più che alle sentenze di Cassazione che cercano, in modo corretto, di supplire a provvedimenti legislativi di scarsa comprensibilità giuridica e scientifica, il nostro impegno dovrebbe essere quello di approfondire lo studio di queste patologie e di aiutare Giudici e Legislatore a comprendere meglio fenomeni clinico-biologici, comeunque, sempre complessi anche nella loro risibile entità.