Ancora una volta la Cassazione (III Sezione Civile 2788/19 Presidente Travaglino, Relatore Porreca ) ribadisce la necessità della liquidazione del danno morale in piena autonomia rispetto al danno biologico tutelante, secondo l’art. 32 della Costituzione, gli aspetti di nocumento alle usuali attività quotidiane e dinamico-relazionali nonché esistenziali dell’individuo danneggiato.
L’ordinanza emessa sostiene, infatti, i seguenti principi:
“Costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella sua duplice e distinta accezione di danno emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513)“.
La presa di posizione della Cassazione non può che incidere, sia sulla liquidazione del danno, sia sull’applicabilità coerente delle tabelle milanesi.