Abstract
Per quanto sembri ovvio l’obbligo della nomina di un collegio di consulenti nell’ambito di qualsiasi processo relativo a fatti riguardanti la responsabilità medica stante i disposti della Gelli Bianco, non è affatto sempre rispettato. Tutti i medici legali sanno quanto questa disposizione venga ignorata da parte di numerosi Giudici. La Cassazione affronta la problematica e sottolinea che tale obbligatorietà è assoluta per tutti i fatti verificatisi dopo l’approvazione della Legge 24/17.
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L’art. 15 della Legge 24/17, comma 1, ovvero quello in cui si afferma che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” in moltissime sedi giudiziarie è spesso disatteso attraverso la nomina di cosiddetti “ausiliari” che affiancano il nominato CT o perito. Spesso i Giudici adducono, a scusante di questo comportamento, ragioni di natura finanziaria relativa al costo delle prestazioni che graverebbero sulle parti. Evidentemente, su tali deduzioni non sembra concordare la Corte Costituzionale quando, come molti sanno, la stessa è intervenuta con la sentenza 102/21 dichiarando incostituzionale il comma 4 della stessa L. 27/17 in quella porzione ove non veniva concesso l’aumento del 40% degli onorari per ciascun componente del collegio peritale. E’ noto peraltro che in caso di nomina di “ausiliari”, al di là dell’interpretazione giuridica o tecnica del ruolo dello stesso che dovrebbe agire sotto lo stretto controllo del CT/perito nonché del suo rapporto con le parti nel corso delle operazioni peritali, la responsabilità civile o penale nell’elaborazione peritale, si trasferisce direttamente al nominando CT o perito con tutte le conseguenze che ciò può comportare.
La Cassazione con l’ordinanza n. 1253 del 12/05/2021 (Presidente Travaglino, relatore Sestini) ha finalmente ribadito che per tutti i processi instauratisi dopo la Legge Gelli Bianco (anno 2017) l’obbligo della nomina del Collegio è assolutamente mandatoria.
Così si esprime la Suprema Corte:
“La disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017 art 15, che stabilisce – al comma 1 – che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” e precisa – al comma 4 – che, “nei casi di cui al comma 1, l’incarico è conferito al collegio” (con ciò stabilendo l’obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare”. Peraltro, l’affermazione è corroborata da quanto si afferma successivamente ovvero che la mancata disposizione della nomina dei collegio peritale determina “nullità” della consulenza/perizia.
Qui sotto trovate l’ordinanza in forma completa.
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