Poniamo alla Vostra attenzione una recente sentenza della Sezione Terza del TAR della Lombardia (02396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01673/2019 REG.RIC. del 12-11-2019) che concede l’accesso agli atti anche per i documenti medico-legali (ad es. verbali CVS).
L’importanza della decisione
In essa i Giudici Amministrativi, hanno preso una decisione che potrebbe avere pesanti effetti sulla gestione del contenzioso in ambito di responsabilità medica.
Ha trovato, infatti, accoglimento da parte degli aventi diritto – nel caso di specie figli di soggetto deceduto in ospedale – la richiesta all’ente ospedaliero, anche se già si era entrati nella fase del contenzioso, di entrare in possesso della documentazione relativa alla gestione medico-legale e assicurativa della pratica che li riguardava.
Le motivazioni
Uno dei principi sollevati dalla sentenza è che per quanto riguarda la documentazione di carattere medico, troverebbe applicazione il principio della trasparenza sancito dall’art. 4 della legge n. 24 del 2017 il quale, al primo comma, stabilisce che
Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
e, al secondo comma, prevede esplicitamente che
La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente…
Il secondo principio è invece legato a criteri molto più generali connessi al diritto alla salute (art. 32 Costituzione) e al diritto alla difesa (art. 24 Costituzione).
Secondo il TAR lombardo, infine, non troverebbe applicazione nella fattispecie quanto previsto dall’art. 1, comma 539, lett. a), della legge n. 208 del 2015, in forza del quale
i verbali e gli atti conseguenti
all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o
utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari
Secondo i Giudici i documenti citati nella suddetta Legge si riferiscono all’attività di risk management e cioè – secondo loro – all’attività generale di raccolta delle informazioni effettuata allo scopo di prevenire l’evoluzione del contenzioso e di valutarne gli impatti legali ed assicurativi.
Qui sotto potete scaricare l’intera sentenza
Le possibili ripercussioni
Molti sarebbero i temi in discussione in questo ambito connessi, soprattutto, se la pratica dell’accesso a questo tipo di atti divenisse diffuso.
Si pensi solo alle questioni etiche (trasparenza assoluta nei confronti del paziente eventualmente danneggiato) che potrebbero scontrarsi con gli interessi dell’Azienda Ospedalier.
Ovvio che le questioni in ambito di Sanità pubblica si farebbero davvero spinose.
Lasciamo il tutto alle Vostre meditazioni e deduzioni