Dalle colonne di bit di questo sito abbiamo già avuto modo di occuparci della Legge n.193/2023 “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” (VEDI), nota come la legge sull’oblio oncologico.
La regolamentazione dell’oblio oncologico
Dopo l’emanazione del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 “Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a) , e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023”, ove sono elencate le patologie oncologiche specifiche per le quali non si attende 10 anni (VEDI)() e poi dopo la pubblicazione del DECRETO del Ministero della Salute 5 luglio 2024 “Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico” abbiamo pubblicato le modalità certificative con le quali ogni cittadino può far valere il diritto stabilito dalla legge (VEDI), proseguiamo oggi a rendere noto il provvedimento dell’IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, accompagnato anche dalla relazione di presentazione.
I regolamenti IVASS
Offriamo ai nostri lettori il documento che ha lo scopo di integrare due precedenti provvedimenti IVASS: quello n. 40 del 2 agosto 2018 “Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo ix (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.” (VEDI) e quello n. 41 del 2 agosto 2018 “Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private” (VEDI).
Qui potete leggere e scaricare i due documenti ovvero la relazione di presentazione (VEDI) e il provvedimento IVASS 2026 sull’argomento (VEDI).
Due riflessioni
L’anamnesi per il medico fiduciario
La prima riguarda le eventuali visite mediche che sono effettuate dal medico fiduciario della Compagnia nel caso in cui si debba ponderare uno stato di salute con ovvie finalità assicurative. In questo caso il medico fiduciario dovrà fare particolare attenzione nella fase anamnestica e nella raccolta clinica-obiettiva dei dati e, di conseguenza, nella relativa trasmissione alla Compagnia. Penso che anche il medico della Compagnia debba informare il cittadino, potenziale assicurato, del proprio diritto all’oblio oncologico.
Chiedere è lecito, rispondere è cortesia?
La seconda, non me ne vogliano gli addetti ai lavori, ma è solo una riflessione: il provvedimento IVASS 169 del 15 gennaio 2026 al suo art. 2 comma 5 e comma 9, con i quali si integra il provvedimento n. 41 del 2018, scrive: “l’assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.”.
E’ pur vero che tali integrazioni vanno lette secondo uno spirito armonico dettato dall’intero assetto regolamentativo, ma la legge 193/2023 al comma 4 dell’art. 2 recita: “E’ fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.”.
La norma pone un divieto di richiede le visite mediche per le fattispecie che qui si discutono e ciò potrebbe significare che non è ammessa neppure la richiesta. Il fatto che il testo del regolamento riporti che l’assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche potrebbe rappresentarsi come il detto: “Chiedere è lecito, rispondere è cortesia?” o forse la Legge voleva imporre una tutela che fosse granitica?
Non possiamo che concludere che la tutela di un diritto profondamente connesso con la salute e dati sensibilissimi è oggetto di garanzia da parte di ogni medico che esercita la propria professione anche nell’alveo del diritto assicurativo.
