Abstract
Solo qualche giorno dopo il pronunciamento che aveva fatto tanto discutere nei giorni precedenti circa l’adozione del “sistema a punti” mutuato dalle tabelle in uso a Roma per liquidare il danno parentale da uccisione del congiunto, la Cassazione riconsidera la bontà delle tabelle di Milano per il medesimo scopo.
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Ennesima novità dalla Sezione III della Cassazione Civile. Con l’ordinanza n. 1179 del 5 maggio 2021 (Presidente Travaglino, relatore Gorgone) sembra tornare sui suoi passi. Bisogna, comunque considerare, che rispetto alla sentenza precedente, quella che era favorevole alle tabelle romane ovvero la 10579 (la puoi scaricare più sotto), pubblicata il 21 aprile 2021 ma decisa il 17 marzo 2021, quest’ultima è stata decisa il 13 ottobre 2020 e pubblicata il 5 maggio 2021. Quindi, l’ordinanza di cui ci stiamo occupando sarebbe antecedente, come decisione, alla 10579 di circa 5 mesi. Vi sono comunque due decisioni assai prossime che decidono in modo sostanzialmente diverso.
Veniamo ora alla ordinanza e ai motivi di specifico interesse di quest’ultimo.
Tra i motivi del contendere (si trattava di risarcire i parenti per un decesso da sinistro stradale), parte attrice invocava l’utilizzo delle tabelle romane per il risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto.
La risposta degli ermellini era inequivocabile e qui sotto ve la riportiamo.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “l’erronea liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Violazione dell’art. 1226 c.c. et alli”. Avendo la sentenza impugnata fatto ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da morte, piuttosto che alla tabella di Roma, il giudice a quo sarebbe incorso nella violazione di diritto denunciata, perché la tabella utilizzata a proposito della liquidazione del danno non patrimoniale da morte risulterebbe oltremodo generica, limitandosi ad indicare un ampio range di riferimento all’interno del quale il giudice di merito gode di ampio margine di discrezionalità, mentre invece la tabella di Roma consentirebbe di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto: età della vittima e del congiunto, convivenza.
Il motivo è infondato. La decisione del giudice di merito di avvalersi delle tabelle del Tribunale di Milano, indipendentemente dal fatto che una o entrambe le parti ne avessero invocato l’applicazione, è in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte che, al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura – le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) – ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale, ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. 09/06/2020, n. 10924).
Per di più, il giudice a quo ha fornito una adeguata motivazione a supporto della scelta adottata e della determinazione specifica del danno con riferimento ai soggetti cui è stato riconosciuto, contemperando in maniera equilibrata l’età della vittima e dei superstiti, l’intensità del vincolo familiare e le grandi sofferenze provate da questi ultimi; di conseguenza nulla può essergli rimproverato, tantomeno di non avere adottato le tabelle di Roma pure astrattamente applicabili, essendo dette tabelle assimilabili ai precedenti giurisprudenziali che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni, come tali non vincolanti il giudice chiamato ad esplicitare il suo potere di valutazione equitativa (Cass. 11/12/2018, n. 31958).
Ricordiamo che sul medesimo merito, la Cassazione con sentenza 10579/21 del 21/04/2021 si era pronunciata in modo completamente diverso sposando in modo assoluto il sistema a punti proposto dal Tribunale capitolino.
Questo ritorno all’antico – ovvero il riconoscimento ancora una volta della vocazione nazionale delle tabelle milanesi anche per il danno da morte – sarà salutato da una parte come tranquillizzante, dall’altro come punitivo per i danneggiati o ancora come il ritorno ad una metodologia, che, al contrario del metodo “a punti”, è certamente maggiormente rimesso alle decisione del giudicante e di conseguenza possibilmente gravato da una maggiore imprevedibilità.
Si segnala che la sentenza, al di là del giudizio riportato precedentemente, si esprime anche su un altro importante tema ovvero quello dei parametri del danno patrimoniale da lucro cessante ovviamente di relativa importanza per il mondo medico-legale ma certamente rilevante per i nostri lettori giuristi.
Qui sotto, comunque, potete scaricare la sentenza in forma completa:
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