Con la sentenza n. 11899, depositata il 6 maggio 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale in ambito assicurativo: la decorrenza del termine di prescrizione biennale previsto per le richieste di indennizzo da polizza infortuni.

L’occasione è offerta da un caso esemplare in cui l’assicurato, dopo aver subito un infortunio che aveva comportato postumi permanenti invalidanti, aveva avanzato la richiesta di indennizzo alla Compagnia oltre due anni dopo la stabilizzazione clinica dei postumi. La Compagnia assicurativa aveva opposto eccezione di prescrizione, ritenendo ormai scaduti i termini per proporre validamente la domanda risarcitoria.
Il caso concreto: invalidità permanente e ritardo nella richiesta
Il ricorrente aveva subito un grave infortunio nel 2014, a seguito del quale aveva riportato una lesione neurologica permanente. Solo dopo un lungo percorso di accertamenti e trattamenti riabilitativi, la situazione clinica era divenuta definitiva (stabilizzazione dei postumi) nel 2016. Tuttavia, l’assicurato aveva inoltrato la richiesta di indennizzo solo nel 2019, ritenendo che l’incertezza sulla portata del danno potesse giustificare il ritardo.
Le corti territoriali avevano accolto la tesi dell’assicuratore, e la Cassazione conferma ora quella valutazione.
Il principio giuridico affermato: la prescrizione decorre dalla stabilizzazione
La Suprema Corte ha ribadito che il termine di prescrizione biennale per il diritto all’indennizzo assicurativo inizia a decorrere dal momento in cui l’assicurato è in condizione di conoscere il danno permanente in modo stabile e obiettivo.
Tale momento è identificato con la stabilizzazione dei postumi, vale a dire quando la condizione fisica della vittima non è più suscettibile di miglioramenti o peggioramenti apprezzabili. In quel momento, infatti, l’assicurato è in grado di formulare una richiesta completa e consapevole, e quindi il diritto diventa esigibile.
Le parole della Cassazione sul punto
Il relatore (Dott. Rossetti) sul punto precedente interviene in modo molto chiaro quando sostiene:
“Il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili. Così, ad es., una deviazione del setto nasale è emendabile con un intervento di rinosettoplastica, ma ciò non toglie che una volta avvenuta la guarigione clinica essa costituisca una invalidità permanente, a nulla rilevando che possa essere corretta chirurgicamente. La tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l’infortunio sia emendabile con interventi d’elezione, dalle scelte del creditore. Una interpretazione incoerente con la ratio dell’istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza del diritto“.
Quindi, nemmeno l’emendabilità dei postumi è un criterio di giudizio spendibile nella valutazione finale degli stessi.
La buona fede non basta: serve un atto interruttivo
La Corte ha anche escluso che la condotta attendista dell’assicurato – motivata da prudenza, incertezza o attesa di perizia medico-legale – possa sospendere o interrompere la prescrizione, in assenza di atti formali quali una richiesta scritta, una diffida o una messa in mora.
È stato chiarito, infatti, che l’invio di una perizia di parte o la mera interlocuzione informale con l’assicuratore non sono sufficienti ad interrompere validamente il decorso del termine biennale.
Conclusioni
La sentenza n. 11899/2025 rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento rigoroso seguito dalla giurisprudenza in tema di polizze infortuni. In particolare:
- Il diritto all’indennizzo si prescrive in due anni;
- La prescrizione decorre dal momento in cui il danno permanente è stabilizzato;
- L’assicurato deve interrompere formalmente il termine con atti espressamente previsti dal codice civile.
La corretta gestione dei tempi e delle comunicazioni in ambito assicurativo è, dunque, parte integrante di una tutela efficace del diritto all’indennizzo assicurativo.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza:
