Abstract
Vi presentiamo alcune sentenze di merito, che contrariamente a quella ormai nota del Tribunale di Torino, non hanno riconosciuto come indennizzabile in ambito di polizza infortuni gli eventi legati ad infezione da Sars-Co-V2.
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Ha fatto molto rumore la sentenza del Tribunale di Torino che ha determinato, attraverso anche l’utilizzo di una CTU medico-legale, l’indennizzabilità di sinistri in cui colui che aveva contratto una polizza infortuni o i suoi eredi nel caso di morte aveva denunciato alla Compagnia di assicurazioni con cui aveva stipulato il contratto e che si erano visti respingere la richiesta.
In questo caso, contrariamente a quanto successo nella Corte subalpina, i Tribunali avevano respinto in modo assolutamente fermo le richieste di parte attrice. Esaminiamole in dettaglio.
La prima sentenza riguarda il Tribunale di Pesaro (RG N 436/2021 del 11-6-2021 Giudice Mari). Nella decisione del Giudice la posizione è nettissima.
Si afferma infatti:
“Nel caso di specie non può sostenersi che la contrazione del virus sia avvenuta in circostanze tali da configurare un infortunio. Non risulta che ci sia stato un fatto traumatico, violento ed esterno – nel senso inteso ai termini di polizza, corrispondente alla concezione di “infortunio” comunemente intesa – in occasione del quale il dott. Di Loreto abbia contratto il virus. Diversamente ragionando, se il fatto del contagio fosse già di per sé qualificabile come infortunio – anche in assenza di un quid pluris dato dalle circostanze traumatiche in cui si è verificata la contrazione del virus – si perverrebbe alla conclusione che la contrazione di qualunque malattia virale in qualunque circostanza, costituisca un infortunio rientrante nel rischio coperto dalla polizza-infortuni. Il che sarebbe una forzatura rispetto all’oggetto del contratto”.
Il Giudice, in più, diversifica nettamente la prestazione fornita in sede di infortunistica privata da quella invece a cui contribuisce l’INAIL:
“L’art.42 DPCM del 17.3.2020 citato dai ricorrenti (art.42 D.L. n.18/2020) non è applicabile al caso di specie, in quanto si tratta di una disposizione normativa che riguarda le assicurazioni sociali e risponde alla esigenza pubblica di fornire maggiore tutela ai cittadini e ai lavoratori da parte dello Stato in una situazione di pandemia. L’art.42 non può essere utilizzato come norma di interpretazione autentica rispetto ad un contratto di assicurazione privata, che va invece interpretato seguendo i criteri di cui all’art.1362 e seg. c.c”.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza pesarese.
La seconda sentenza riguarda invece il Tribunale di Roma (RG 5947/2021 del 30 gennaio 2022 Giudice Parziale).
Sostanzialmente le osservazioni del giudicante non paiono dissimili da quelle della sentenza precedente ma con specifiche riguardanti le clausole di polizza.
Dice infatti il Giudice:
“La malattia è considerata nella modalità attraverso la quale dall’infortunio si produce la morte, nel senso che, tenuto conto di esclusioni specifiche indicate in polizza, se dall’infortunio consegue una malattia dalla quale consegue la morte, l’evento rientra in garanzia in quanto la malattia è innescata dall’infortunio – si pensi ad una malattia infettiva contratta dal soggetto ricoverato in ospedale a seguito di in investimento che, dopo essere stato operato, deceda per una infezione nosocomiale contratta durante la degenza.In altre parole la malattia non è considerata dalla polizza equiparata all’infortunio, ma è presa in considerazione dalla stessa solo nel caso che sia causalmente conseguente all’infortunio e determini la morte come conseguenza dello stesso.D’altra parte la stessa polizza prevede dei casi di malattia – è il caso del diabete – la cui insorgenza non esclude la garanzia per eventuali infortuni subiti dall’assicurato, ma si prevede espressamente che non rientrino nella garanzia le conseguenze della malattia stessa”.
Qui potete leggere e scaricare la sentenza in questione.
L’ultima sentenza che presentiamo è invece quella emessa dal Tribunale di Pescara (RG 3082/2021 del 22-3-2022 Giudice Ria). Anche qui gli argomenti fondamentalmente non differisco grandemente dalle sentenze precedenti.
Ci piace far notare nella decisione del Giudice pescarese due spunti interessanti.
Uno di natura interpretativa che chiama in causa direttamente la medicina legale quale supporto scientifico nell’ambito dell’interpretazione del contratto assicurativo, quando afferma:
“La maggiore criticità di tale interpretazione è che essa consentirebbe tuttavia di estendere la nozione di infortunio a qualsiasi tipo di infezione, vanificando la distinzione invalsa nella pratica assicurativa. Il discrimine tra le infezioni che rientrerebbero nel concetto di infortunio e quelle che rimarrebbero escluse sulla base del suddetto ragionamento, perlomeno nell’ambito delle assicurazioni private, pare labile e arbitrario; è ben chiaro che il livello pandemico raggiunto dall’infezione Covid abbia portato a maggiori ponderazioni in ordine alla copertura delle polizze assicurative, ma tali riflessioni, pur supportate da certa letteratura scientifica, non possono ricadere sulle compagnie assicurative, quali “controparti” di rapporti privatistici formatisi sulla scorta di testi ed interpretazioni consolidati”.
Un’altra, invece, di squisitissima interpretazione medico-legale della specifica polizza che molti specialisti avevano indicato come condizione di non indennizzabilità. La sentenza afferma infatti:
“Depone a favore della permanenza della distinzione malattia-infortunio anche L’art. 2.1, punti 7, 9 e 10, delle condizioni generali relative alla garanzia infortuni… il punto 7 la estende a “asfissia di origine morbosa”; il punto 9 a avvelenamento del sangue o infezione purché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica”; il punto 10 a avvelenamento acuto o infezioni da morsi di animali o da punture d’insetti o arancini, escluse le infezioni malariche”.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in questione.
Speriamo di avervi offerto ulteriori elementi per un dibattito che riguarda fini interpretazioni medico-legali di situazioni assicurative legate alla recente pandemia ma che, non bisogna dimenticarlo, contengono una specifica determinante condizione che non può che essere quella legata all’indennizzabilità in infortunistica privata di tutte le infezioni (dalla TBC, al morbillo finanche alla “peste nera”) che, oggettivamente, ben pochi pensavano fosse degne di considerazione in ambito infortunistico privato prima dell’avvento dell’oscura nube Covid-19.
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