Abstract
È datata 11-1-21, la Circolare del Ministero della Salute che ha per oggetto le “indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione”. In questa scompare la dicitura che “sconsigliava” l’esecuzione delle autopsie nei soggetti Covid19.
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Si tratta, certamente, di una novità di grande rilevo per la comunità medico legale. Vengono di fatto superate le precedenti restrizioni in tema di esecuzione degli esami autoptici clinico-forensi. Nel documento si legge infatti che “Conseguentemente la presente circolare sostituisce integralmente i contenuti delle circolari del Ministero della salute emanate nei mesi precedenti (11285 del 1/4/2020, 12302 dell’8/4/2020, 15280 del 2/5/2020, 18457 del 28/5/2020).
La circolare aggiunte, inoltre: “Si rammentano altresì, per quanto applicabili, le norme contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del D.lgs. n. 81/2008”.
Qui potete leggere la circolare:
Interrogato sul punto, il Prof. Cristoforo Pomara, Ordinario di Medicina Legale dell’Università di Catania, che ci ha segnalato la notizia, ci dice:
In realtà, ora come prima dell’evento pandemico, le autopsie di soggetti affetti da malattie dovevano essere eseguite secondo un certo tipo di disciplinare: ma per l’appunto si potevano fare e si facevano tranquillamente prima, come ricorderai, di essere di fatto “vietate” o meglio “sconsigliate” che in Italia poi è lo stesso.
Da qui il moto di protesta che ho con SIMLA pienamente condiviso e apertamente apprezzato con mia lettera inviata al Presidente.
Tecnicamente secondo il disciplinare classico (ovvero le fonti citate e già in vigore) esistono da anni, nel nostro Paese, indicazioni e linee guida per l’esecuzione delle autopsie a rischio infettivo, rientrando esse nelle cosiddette “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici” contemplate e disciplinate dal testo unico in materia di sicurezza del lavoro (il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
La cosa veramente curiosa, accaduta nel caso specifico del COVID-19, è stata che, trattandosi di agente biologico classificato dalla WHO come agente biologico del gruppo 3, (“un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”) come tale e come tanti altri, che riscontriamo nelle nostre attività settorie, anche per il Covid era applicabile, ora come allora, il disciplinare di sicurezza contenuto al titolo X del testo unico in materia di sicurezza del lavoro.
Il T.U. infatti già prevedeva l’adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza tanto dell’ambiente di lavoro quanto dei lavoratori, facendo anche riferimento a tutti i dispositivi di protezione individuali meglio definiti in altre parti del testo e negli allegati.
Il medesimo D.L. all’allegato XLVII già raccomandava o, in relazione alla classificazione dell’agente biologico, addirittura faceva obbligo all’utilizzo di ambienti a pressione negativa con ricircolo diretto all’esterno e filtri HEPA in relazione al rischio dell’agente biologico. Successivamente la Conferenza Stato Regioni, nel novembre 2017 (provvedimento quanto mai tempestivo e premonitore direi) approvava le nuove “linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri e indicava esattamente una serie di procedure e addirittura tutti i DPI necessari per affrontare al meglio anche l’autopsia/riscontro diagnostico.
La novità della circolare dell’11 gennaio scorso è che, nonostante, sia stata prolungata la fase di emergenza ci viene data la possibilità di eseguire autopsie e riscontri diagnostici e nell’allegato X vengono specificate le misure di sicurezza che potrete leggere. Quindi, oggi, è scritto nero su bianco, che, una volta ritenuto di procedersi ad autopsia, si possono fare tutti i prelievi di organi e componenti biologiche cadaveriche per tutti gli esami istologici.
Abbiamo chiesto al Prof. Pomara se, a questo punto, allora le autopsie potrebbero anche essere eseguite al di fuori di ambienti classificati come BSL3.
Questa la sua risposta:
- non v’è dubbio che per le autopsie si applica il disciplinare su riassunto;
- è a altrettanto evidente che il disciplinare è relazionato ad ambienti sanitari;
- se volessimo però vederla da un punto di vista squisitamente scientifico e nel rispetto dei brocardi della migliore condotta sanitaria anche medico legale in tema di pratica autoptica, la risposta non può che essere affermativa.
Ovvero posta la indispensabilità di tutti i presidi di protezione individuale e di sanificazione degli ambienti di lavoro, le buone pratico clinico forense in tema di autopsia Covid, trovano ampio conforto nella circolare del 20 marzo 2020 della WHO che testualmente raccomanda “Perform autopsies in an adequately ventilated room, i.e. at least natural ventilation with at least 160L/s/ patient air flow or negative pressure rooms with at least 12 air changes per hour (ACH) and controlled direction of air flow when using mechanical ventilation“.
Per eseguire una autopsia in un cimitero, ovvero in un ambiente non sanitario, quindi senza rischio di ricircolo di aria in ambienti chiusi con degenti, basta garantire adeguata ventilazione (apri porte e finestre per dirla da operaio) e certamente come riporta la odierna, ultima circolare “In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico vanno adottate le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato”.