Vi segnaliamo una sentenza della Consulta (la 98/19), non proprio recentissima invero (18 aprile 2019), ma assai interessante in cui, tra l’altro, viene trattato il tema dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
La Corte era chiamata ad esprimersi, in tema di risarcimento per danno a cose da incidente stradale nell’ambito della funzione del Fondo di Garanzia su richiesta del Giudice di Pace di Avezzano. Come è noto, il Legislatore, era da tempo intervenuto, anche su sollecitazione della Corte Europea, per riconoscere quest’ultimo ma soltanto nel caso il danneggiato avesse riportato “lesioni gravi”. Questo erano state identificate in quelle a cui fa riferimento l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni. Stiamo parlando, quindi, di lesioni che danno luogo ad un danno biologico superiore al 9 %.
Il Giudice delle Leggi, com’era prevedibile, ribadiva la “costituzionalità” delle norme proposte. Questo anche tenendo conto che, nel caso di specie, il danno biologico riportato dal danneggiato, risultava pari al 1 %.
Nella sentenza, però, compaiono anche alcune altre interessanti considerazioni.
Art. 139 e lesioni “simulabili”
La prima riguarda l’identificazione della “ratio” contenuta nell’art. 139 di differenziare le lesioni in “simulabili” (micropermanenti) o meno (“macropermanenti”). La Consulta così si esprime:
“C’è però da considerare, infine, che in epoca più recente il legislatore è intervenuto modificando la disposizione utilizzata dalla giurisprudenza per fissare la soglia del danno grave alla persona, quale presupposto per la risarcibilità anche del danno alle cose nella fattispecie in esame. Il vigente art. 139, come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Quindi, attualmente, nell’art. 139 occorre distinguere tra lesioni micropermanenti di incerta accertabilità, il cui danno non patrimoniale non è risarcibile (come danno assicurato), e lesioni micropermanenti che invece sono ritenute – dal legislatore che ha novellato la disposizione – adeguatamente comprovate e quindi tali da escludere plausibilmente il rischio che siano simulate“.
La Corte Costituzionale afferma quindi, con chiarezza, qual’è, nella sua interpretazione, il discrimine tra le “macro” e le “micro”. Nelle lesioni al di sopra del 9 % non vi sarebbe possibilità concreta di “simulazione” contrariamente a quelle al di sotto al 9%.
Nel contempo, però, fa presente che esistono anche delle “micropermanenti” che non possono essere affatto simulate. I Giudici Costituzionali fanno l’esempio della perdita di una falange di un dito.
Sulla base di queste indicazioni sollecitano, dunque, il Legislatore ad intervenire con queste parole:
Un sollecito al Legislatore
“Tale sviluppo normativo induce questa Corte ad auspicare che il legislatore regolamenti, in termini più puntuali e non eccedenti l’esigenza di prevenire possibili frodi al Fondo di garanzia, il presupposto dei «danni gravi alla persona», che segna il perimetro della risarcibilità del danno alle cose cagionato da veicolo o natante non identificato; ciò al fine di meglio attuare la finalità solidaristica sottesa all’obbligo di conformità alla richiamata normativa europea“.
Le riflessioni che, in ambito medico-legale, sollevano i detti del Giudice delle Leggi potrebbero essere molte.
Ad esempio,art un sollecito ad un discrimine “altro” tra micropermanenti ovvero tra piccole invalidità non adeguatamente diagnosticabili e, quindi, simulabili ed altre micropermanenti chiaramente evidenziabili dal punto di vista clinico con una conseguente diversa possibile risarcibilità.
Ma anche: e il ruolo del medico-legale elevato, recentemente, dalla Cassazione ad unico arbitro nell’ambito delle decisioni sulle micropermanenti indipendentemente dal fatto che siano, o meno, “simulabili”?
La Medicina Legale italiana, sul punto, potrebbe dare un contributo chiarificatore.
Qui sotto potete scaricare la sentenza della Corte Costituzionale