Fin dalla sua prima elaborazione, uno dei principali scopi dichiarati della Legge n. 24/2017 (“Gelli-Bianco”) è sempre stato quello di bilanciare la tutela del paziente, vittima di malpractice, con la necessità di non gravare eccessivamente sull’operato degli esercenti le professioni sanitarie e sulle strutture (per evitare il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva).
Responsabilità sanitaria e strutture di cura
L’articolo 7 stabilisce la natura della responsabilità della struttura sanitaria (pubblica o privata) e del singolo professionista e configura il “doppio binario” cui riferire le regole di accertamento della responsabilità (contrattuale per la struttura, extracontrattuale per il professionista).
Questa distinzione, cruciale in sede processuale, non impedisce al paziente di agire in giudizio per l’intero risarcimento nei confronti della struttura, la quale avrà poi la possibilità di esercitare l’azione di rivalsa (limitata al dolo o alla colpa grave) nei confronti del sanitario responsabile.
Si tratta di un concetto ormai da tempo recepito, ma che sta inevitabilmente portando a complicazioni sul piano della gestione di quelle situazioni che vedono un paziente agire nei confronti delle strutture private.
Perché, se è pacifico che un ospedale pubblico si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, e, quindi, risponde delle condotte dolose o colpose da questi eventualmente poste in essere (ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile), non è così scontato quale rapporto si venga a creare nel caso in cui un professionista sanitario operi all’interno di una struttura privata.
La sentenza
O meglio, se poteva sembrare scontato, l’ordinanza n. 8163 del 27 marzo 2025 emessa dalla III Sezione della Corte di Cassazione pone l’accento su una situazione peculiare sempre più frequente nell’ambito della sanità privata: l’ipotesi in cui la struttura sanitaria non eroghi direttamente la prestazione, ma si limiti a concedere in locazione i propri locali e, in taluni casi, le attrezzature, a professionisti o società di professionisti medici.
La controversia analizzata nella sentenza trae origine da un danno subito da un paziente a seguito di un intervento chirurgico eseguito in una Casa di Cura che aveva concesso gli spazi in locazione ad una società di medici di cui l’operatore sanitario responsabile era socio. La Corte d’Appello aveva ritenuto la Casa di Cura responsabile in solido con il medico, ritenendo che il contratto di locazione non fosse sufficiente a escludere un “interesse” della struttura alla prestazione sanitaria.
La Suprema Corte, cassando con rinvio la decisione, ha colto l’occasione per delineare con maggior precisione i confini dell’obbligo risarcitorio in presenza di un mero rapporto locatizio, stabilendo il seguente principio: “la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi”.
Quale può essere la responsabilità della struttura
La Corte sottolinea che, per imputare la responsabilità alla struttura, è necessario che il medico operi:
- Nell’adempimento di una specifica obbligazione sanitaria assunta dalla struttura nei confronti del paziente (contratto di spedalità).
- Nell’interesse e per conto della struttura, attraverso un vincolo che lo inserisca, anche in forma non subordinata (es. contratto d’opera professionale o di collaborazione), nell’organizzazione imprenditoriale della casa di cura, in modo da renderla partecipe dell’attività erogata.
Il mero contratto di locazione, anche se avente ad oggetto locali sanitari e strumentazione, non è idoneo, di per sé, a configurare un rapporto di ausiliarietà o un obbligo di prestazione sanitaria in capo alla locatrice e, in assenza di ulteriori elementi che dimostrino una compartecipazione o un’ingerenza nell’attività medica specifica, la responsabilità ricade unicamente sull’effettivo erogatore della prestazione (il medico o la società locataria).
Il rischio imprenditoriale della locatrice si limita al corretto funzionamento della struttura e delle attrezzature locate (responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. o per vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c.), ma non si estende, in linea di principio, all’errore professionale del sanitario locatario.
Nuovi scenari
L’orientamento proposto dalla Corte apre a scenari alquanto complessi.
La prova del vincolo con la struttura al di là del contratto di locazione
Da un lato, per il paziente danneggiato potrebbe profilarsi il rischio di dover provare l’esistenza di un vincolo funzionale tra la struttura e il medico, al di là del mero rapporto locatizio, pena l’impossibilità di convenire in giudizio la struttura (fatti salvi i casi di presunto difetto di autodeterminazione o di infezioni correlate all’assistenza, per i quali il profilo “organizzativo” riveste un ruolo cruciale). Ma questo, in realtà, potrebbe complicare solo l’avvio di un rito ordinario, perché negli accertamenti tecnici preventivi non vengono quasi mai affrontate, in modo approfondito, tematiche giuridiche così complesse (che vengono rimesse ad una fase successiva del giudizio).
La permanenza della tutela del danneggiato
L’impressione è che la posizione del danneggiato verrebbe comunque tutelata, lasciando alle altre parti la gestione di un problema assai complesso, che viene proposto con alcune riflessioni sintetiche:
- La struttura privata, chiamata a rispondere del danno provocato da un professionista che ha operato al suo interno, può eccepire fin da subito la copertura e chiamare lo stesso a costituirsi.
Questo, in ragione del fatto che il secondo comma dell’art. 9 della Legge 24/2017 prevede specifiche condizioni per promuovere un’eventuale azione di rivalsa: il professionista deve essere stato parte del giudizio (e qui si apre un tema altrettanto complesso di notifica ex art. 13 dello stesso disposto normativo), pena l’impossibilità di utilizzare nel giudizio le prove assunte nel primo procedimento, anche tenuto conto del fatto che la sentenza, così come l’eventuale transazione, non fanno stato in ordine ad alcun accertamento o statuizione e non sono opponibili all’esercente la professione sanitaria.
La difficile posizione del medico che opera in una struttura privata
- Il professionista rischia di essere chiamato a difendersi in prima persona senza alcuna tutela garantista da parte della struttura dove ha operato.
- Una difesa tecnica inizialmente condivisa come orientamento da parte dei resistenti (struttura e professionista) potrebbe, ben presto, divergere completamente con direzioni diametralmente opposte.
Basti pensare che la struttura potrebbe essere ritenuta esente da responsabilità nel caso in cui provasse di non aver erogato direttamente la prestazione. E che, a fronte del rischio di essere condannata a risarcire un danno non direttamente cagionato, può essere interessata a sostenere un giudizio per colpa grave nei confronti del professionista, con l’unico intento di rivalersi sullo stesso una volta erogato il risarcimento.
La necessità da parte della struttura di far valere l’esclusione della legittimità passiva nei confronti del danneggiato o, in ogni caso, di accentuare (secondo una specifica qualificazione) un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista per cui è chiamata a rispondere in solido, vanificherà ogni tentativo di risoluzione stragiudiziale (conciliativa o meno) della vertenza, con inevitabile ritardo nell’assolvimento degli obblighi nei confronti del danneggiato.
Per il paziente “contratti” separati
Va detto, l’ordinanza n. 8163/2025 riprende orientamenti anche datati che già da tempo prevedevano che un paziente può liberamente sottoscrivere due separati contratti: uno con il chirurgo, avente ad oggetto la specifica prestazione; l’altro con la casa di cura, avente ad oggetto la degenza e gli altri servizi dalla stessa erogati.
In proposito, si richiama quanto affermato nell’ordinanza n. 18805 del 28 agosto 2009 emessa dalla III Sezione della Corte di Cassazione: “…non si può escludere, in linea di principio ed in astratto, che le parti liberamente assumano accordi di tal genere, è indubbio che una tale, inconsueta regolamentazione richiederebbe quanto meno la prova certa e rigorosa dell’esistenza dei due separati contratti, con espressa specificazione nelle relative clausole — approvate dal paziente in piena libertà e consapevolezza — delle prestazioni incluse nell’uno e nell’altro e dei soggetti su cui gravano le conseguenti responsabilità (nei limiti in cui la legge permette l’esplicarsi dell’autonomia privata in materia), considerato che non è sempre agevole parcellizzare e separare fra loro i diversi contributi inerenti ad una prestazione sanitaria complessa quale un intervento chirurgico (quali sono le prestazioni incluse nella degenza? Solo il vitto e l’alloggio? Chi risponde delle prestazioni pre e post-operatorie? Chi è responsabile delle medicazioni e delle terapie, quanto alla prescrizione e quanto all’esecuzione e somministrazione dei medicamenti? come si valuta il concorso fra le ipotetiche negligenze?)”.
Una zona franca per le strutture
Per le strutture sanitarie private, l’ordinanza n. 8163/2025 delinea una potenziale “zona franca” di responsabilità. Tuttavia, è bene chiarirlo, questa è valida solo in caso di mera locazione, senza alcuna compartecipazione o organizzazione della prestazione.
La domanda che ci si pone è la seguente: è sufficiente la presenza di due fatture pagate dal paziente separate al professionista e alla struttura per specifiche prestazioni per dimostrare che sussistono due contratti e due fattispecie di responsabilità differenti?
Particolare attenzione va posta sul rapporto contrattuale che vincola le strutture ai professionisti – se di locazione o di collaborazione/ausiliarietà – ma potrebbe essere fatta valere su differenti prestazioni in cui l’onorario della prestazione sanitaria viene corrisposto direttamente al professionista (dal paziente o da una compagnia per il tramite di una polizza privata di copertura).
Qualche esempio
Si pensi, ad esempio, alle seguenti fattispecie:
- Un intervento chirurgico eseguito da un chirurgo in una clinica privata.
- Un intervento o un trattamento estetico eseguito da un professionista in una clinica privata.
- Un intervento di implantologia eseguito da un dentista in una clinica privata.
- Un esame diagnostico o una visita eseguiti da professionista che opera in uno studio privato.
Di certo, per i professionisti sanitari si delinea sempre più la necessità di una solida copertura assicurativa autonoma. E, al tempo stesso, si prospetta un notevole incremento del contenzioso medico-legale (e, con ogni probabilità, di comportamenti riflessi di medicina difensiva).
E le strutture pubbliche?
Risultato del tutto contrario a quanto prospettato in fase di elaborazione e promulgazione della Legge n. 24/2017.
Un commento a margine per quanto riguarda le strutture pubbliche.
Per queste, ovviamente, non valgono i discorsi appena fatti, perché nella loro configurazione è previsto che si avvalgano di soggetti terzi per erogare le prestazioni sanitarie. Al punto che si vedono ormai chiamate a rispondere dei danni provocati da professionisti che operano con rapporti d collaborazione “atipica” (ad esempio, con l’intermediazione di cooperative che sottoscrivono contratti di copertura turni), che si sono diffusi negli ulti tempi a causa delle carenze di organico.
Paradossalmente, un ente terzo che organizza, a pagamento, un servizio di copertura mediante liberi professionisti e che dovesse predisporre un rapporto economico diretto tra struttura e libero professionista, potrebbe addirittura chiedere di essere tenuto esente da un’eventuale copertura in solido di un sinistro da responsabilità professionale, in quanto non direttamente titolato a risponderne.
Non si va certo verso una semplificazione, il futuro non è per nulla roseo, ma la domanda da porsi è “chi ci rimetterà davvero”?
Qui potete leggere e scaricare l’intera ordinanza
