La Cassazione Civile sez. III, con la sentenza del 17 giugno 2025, n. 16328 interviene sui criteri di liquidazione del danno in caso di perdita totale di un senso in soggetto a cui comunque sarebbe residuata un’invalidità concorrente.
Il fatto
Un paziente subisce un intervento per un meningioma orbitario destro a cui sarebbe, comunque, residuata la perdita dell’occhio omolaterale con danno biologico valutabile nella misura del 28 % quali postumi permanenti. Un errore chirurgico, interessante l’occhio sinistro, ha però comportato la perdita anche di quest’ultimo con residua completa cecità (invalidità permanente biologica del 90 %).
Il Tribunale condanna l’Azienda sanitaria al risarcimento dell’intera invalidità mentre la Corte d’Appello riduce il risarcimento applicando il criterio differenziale (90 % – 28 % = 62 % I.P.) negando qualsiasi personalizzazione.
Da qui il ricorso in Cassazione da parte attrice.
I precedenti sul tema della Suprema Corte
Secondo giurisprudenza costante (Cass. 6341/2014; 26117/2021) quando il medico aggravava una menomazione già in parte inevitabile, egli risponde solo della differenza fra l’invalidità residuata dopo l’errore e l’invalidità che sarebbe comunque residuata qualora il fatto colposo non si fosse verificato.
Il superamento del criterio differenziale davanti alla perdita totale di un senso
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del danneggiato, afferma essenzialmente i seguenti principi:
- Non ci troviamo di fronte a un mero aggravamento quantitativo (dal 28 % al 90 %), ma ad una trasfigurazione qualitativa: dall’indebolimento alla totale abolizione della funzione visiva.
- In questi casi il calcolo aritmetico della sola differenza di I.P. non coglie l’impatto esistenziale della perdita di un senso. Occorre, di conseguenza, un’adeguata personalizzazione del danno biologico e morale.
- Resta corretto sottrarre a monte la quota di menomazione comunque dovuta alla patologia (nel caso di specie la perdita dell’occhio destro), ma successivamente occorre valorizzare il salto qualitativo che incide sull’autonomia, sulla vita di relazione e sulla sfera psichica del danneggiato.
«Non si è verificata una riduzione parziale di una funzione, bensì la sua abolizione, che ha drasticamente cambiato la qualità di vita della lesa» (motivo accolto).
Principi di diritto enunciati
Esiste per la Cassazione una distinzione ontologica riguardo alla tragica evenienza del danneggiato in questione: la perdita totale di un senso non può essere risarcita come “mero danno differenziale” ma richiede un trattamento liquidatorio autonomo e superiore in cui si continua ad utilizzare la forma “differenziale” ma si deve anche ricorrere alla personalizzazione della somma risultante dal calcolo stante il cambiamento qualitativo “esistenziale” indotto dalla cecità totale.
In più la Cassazione fa riferimento anche ad un obbligo motivazionale da parte del giudice che limiti il ristoro al differenziale in quanto quest’ultimo deve spiegare perché la perdita qualitativa non giustifica una maggiorazione in un caso come quello in trattativa; altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente.
Sulla base di tali deduzioni, la sentenza d’appello veniva cassata e rinviata per una nuova quantificazione che includesse la componente di personalizzazione.
Qui potete leggere e scaricare l’intera sentenza:
In sintesi
La Cassazione chiarisce che quando l’errore medico causa la perdita totale di un senso il criterio “differenziale” è solo il punto di partenza: occorre poi valorizzare il salto qualitativo del pregiudizio, con un incremento personalizzato che rifletta l’impatto radicale sulla vita della vittima.
Due parole di commento
Ma allora ci si domanda di fronte alle continue falle che si riscontrano poi nella pratica nell’applicazione sempre e e comunque della metodica “differenziale” su preesistenze o su menomazioni iatrogene comunque residuabili, non varrebbe la pena ribadire che quello che conta, alla fine, non è tanto la metodica di calcolo ma è la reale quantificazione delle “maggiori rinunce” – con modalità che varia da caso a caso – e con un giudizio MOTIVATO che non spetta al Giudice ma al valutatore medico-legale?
E poi in che senso “personalizzazione” se quest’ultima è definita in tutt’altro modo dal Codice delle Assicurazioni e la Cassazione l’ha, peraltro, interpretata in senso alquanto restrittivo?
Alla Vostra meditazione.
