La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 316 del 07/01/2026 torna nuovamente a discutere sull’importanza del consenso informato.
Quello che lascia sufficientemente stupiti, per quanto gli eventi siano di quattro anni antecedenti alla legge 219 del 2017, che fissava il principio secondo il quale la comunicazione è tempo di cura, è Il fatto che nuovamente il consenso informato è oggetto di discussione giuridica all’interno di un procedimento civile per la richiesta del risarcimento di un danno derivante da una prestazione sanitaria
Il fatto
Una paziente fu ricoverata il 19 marzo 2013 per isterectomia totale laparoscopica, eseguita il giorno successivo. Durante lo scollamento della vescica si verificarono due lesioni vescicali (circa 0,5 cm e 1,5 cm) che furono suturate in duplice strato. Dopo la dimissione la paziente lamentò perdite urinarie e si presentò più volte in ospedale; alla rimozione del catetere la perdita divenne continua. Accertamenti successivi (2013–2015) evidenziarono l’impossibilità di valutare la capacità cistometrica e, infine, la presenza di una fistola vescico‑vaginale, che rese necessario un intervento riparativo il 22 settembre 2016. La paziente denunciò danni funzionali (incontinenza, compromissione della sessualità, impotentia generandi), da compromissione dell’autodeterminazione pregiudizi economici.
Nel processo di primo grado, il Giudice ha concluso ritenendo il consenso insufficiente, così ledendo il diritto all’autodeterminazione: il modulo prestampato e le informazioni fornite non furono adeguate a illustrare le alternative terapeutiche, i rischi specifici e le conseguenze permanenti dell’isterectomia.
L’ospedale mosse ricorso in appello e la relativa Corte ritenne che, considerati il rapporto di fiducia con il medico, la visita pre‑operatoria e le condizioni cliniche, il consenso complessivamente poteva essere interpretato come adeguato, così portando ad una riduzione del ristoro per la lesione dell’autodeterminazione rispetto alla pronuncia di primo grado.
Le conclusioni della Suprema Corte
La paziente fece quindi ricorso in Cassazione, ma qui gli Ermellini hanno ribadito il proprio, noto ed assodato, orientamento: il consenso informato richiede un’informazione dettagliata sulle alternative terapeutiche, sulla natura e sulle conseguenze dell’intervento, nonché sui rischi specifici e sugli effetti permanenti.
Un modulo prestampato può documentare la manifestazione di consenso, ma la sua genericità non è idonea a garantire l’effettività del diritto all’autodeterminazione quando non esplicita le opzioni concrete e i rischi rilevanti per il caso concreto. Nell’ordinanza emerge che il giudice d’appello non ha adeguatamente motivato perché il modulo sottoscritto e le circostanze del caso fossero sufficienti a ritenere valido il consenso, specie in presenza di conseguenze irreversibili per la funzione riproduttiva.
Il consenso informato è valido solo se l’informazione fornita al paziente è specifica, comprensibile e adeguata alle alternative terapeutiche e ai rischi concreti; il modulo prestampato è mera documentazione della volontà ma non sostituisce l’obbligo del medico di assicurare una scelta realmente informata e l’esercizio dell’autodeterminazione sanitaria.
Conclusioni
Quindi, parlare con il paziente è cura, è tempo che si dedica alla cura, ma secondo criteri di tracciabilità e trasparenza la raccomandazione è sempre la stessa: documentare l’informazione e il colloquio informativo. Forse è anche una buona pratica clinica.
