Il 19 febbraio 2026, è stato pubblicato sulla GU il DL 19 titolato: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione nel quadro della riforme legislative relative alla concessione e alla valutazione della disabilità per i cittadini italiani.
La L 22/2021 n. 227 e il DL 62/2024
Questo DL rappresenta l’ennesimo tassello per la faticosa messa in opera della Legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021 e dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024, e vigente al 30 giugno 2024, concernenti la definizione della condizione di disabilità.
Una vera e propria rivoluzione del vecchio sistema di concessione dei benefici connessi al riconoscimento dell’ invalidità civile inquadrando oggi nella nuova ottica di valutazione della “disabilità” ovvero, secondo la definizione prevista dall’articolo 1 della 227/21 di “garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione“.
Il processo per stabilire la condizione di disabilità secondo il DL 62/24
Il successivo DL 62/24 riportava le seguenti definizioni per la concessione e per la regolamentazione del processo di ottenimento della condizione di disabilità:
a) «condizione di disabilità»: una duratura compromissione
fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in
interazione con barriere di diversa natura, puo' ostacolare la piena
ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri;
b) «persona con disabilità»: persona definita dall'articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal
presente decreto;
c) «ICF»: Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilità e della salute - International Classification of
Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione
mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e
22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso
esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
marzo 1947, n. 1068;
d) «ICD»: Classificazione internazionale delle malattie -
International Classification of Diseases (ICD), adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli
articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la
costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a
New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
e) «duratura compromissione»: compromissione derivante da
qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o di
funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel
tempo o per la quale e' possibile una regressione o attenuazione solo
nel lungo periodo;
f) «profilo di funzionamento»: descrizione dello stato di salute
di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture
corporee, delle attività e della partecipazione secondo la ICF
tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata
all'età, alla condizione di salute, ai fattori personali e ai
determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il profilo di
funzionamento ai fini scolastici;
g) «WHODAS»: WHO Disability Assessment Schedule, questionario di
valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la condizione di
disabilità;
h) «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i
benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione
di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacita'
della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la
restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno»
e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e
della continuità del sostegno;
i) «piano di intervento»: documento di pianificazione e di
coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un'area di
intervento;
l) «valutazione di base»: procedimento volto ad accertare,
attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati
strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di
disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al
sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
m) «valutazione multidimensionale»: procedimento volto a
delineare con la persona con disabilità il suo profilo di
funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto
agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche
in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli
obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita;
n) «progetto di vita»: progetto individuale, personalizzato e
partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi
desideri e dalle sue aspettative e preferenze, e' diretto ad
individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni,
formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare
la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue
potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in
condizioni di pari opportunità rispetto agli altri;
o) «domini della qualità di vita»: ambiti o dimensioni rilevanti
nella vita di una persona con disabilita' valutabili con appropriati
indicatori;
p) «budget di progetto»: insieme delle risorse umane,
professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e
private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al
sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita.
L’intervento della medicina legale nell’applicazione del DL
L’art. 5 al comma 1 dello stesso DL, definiva la valutazione di base ovvero il primo passo per l’accertamento della disabilità prevedeva:
La valutazione di base è il procedimento unitario volto al
riconoscimento della condizione di disabilità definita dall'articolo
2, comma 1, lettera a), che comprende ogni accertamento
dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente e, in
particolare:
Di conseguenza l’accertamento di base risultava connesso al vecchio sistema ancora, per la massima parte, riferito alle precedenti disposizioni legislative.
In più, sempre all’art.5 al comma 3 stabiliva i criteri a cui si deve uniformare la cosiddetta valutazione di base.
Alla lettera a) si legge:
orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale
sulla base dell'ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con
particolare riferimento all'attività e alla partecipazione della
persona, in termini di capacita' dell'ICF;
E alla lettera d:
per i soli effetti della valutazione dell'invalidita' civile di cui al comma 1, lettera a), impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, elaborate sulla base delle piu' aggiornate conoscenze e acquisizioni scientifiche;
La presenza degli specialisti in medicina legale nelle commissioni per le unità di valutazione di base
All’art. 9 del DL 62/2024 si stabiliva:
L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito
dal seguente:
«Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità
attraverso la valutazione di base). - 1. Il riconoscimento della
condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato
dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.
2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si
compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente
individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale
appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono
presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale.
Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS
nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che
abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento
dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso,
almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in
medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni
equipollenti o affini.
Le disposizioni del nuovo DL 19/26
Ora con il suddetto DL (VEDI) ove si precisa chiaramente che le disposizioni esso contenute sono legate (vedi art. 2) “al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR“.
L’art. 7
Il DL 19/26, contiene, all’art. 7, comma 3, lettera a) moltissime indicazioni organizzative poco interessanti l’ambito culturale ma rivoluziona completamente la struttura dell’art. 9 del DL 62/24 circa la composizione delle Commissioni per la valutazione di base della disabilità con le seguenti disposizioni:
Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
Le commissioni sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l’INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
Due rapide considerazioni
Far parte di istituzioni come la SIMLA, soprattutto in funzioni qualificate (il sottoscritto è il Vicepresidente della Società Scientifica) richiede misura e correttezza lessicale nei confronti di altre istituzioni certamente, peraltro, di maggior grado rispetto a quella a cui io e molti di voi appartengono. In questo caso il Governo ed il Presidente della Repubblica firmatario della disposizione legislativa.
In questa ottica, comunque, non si può non rimarcare che tutto il processo di accertamento e di quantificazione della disabilità si poggia su basi che la storia e le stesse precedenti disposizioni di Legge, vedono in prima fila la medicina legale come espressione specialistica ben definita.
Ma allora una domanda sorge spontanea perché si tenta di sostituire quale Presidente della Commissione per l’accertamento base della disabilità lo specialista in Medicina Legale con figure professionali che per loro intrinseca costituzione culturale (Medicina del Lavoro) non hanno alcuna competenza nella materia in discussione o altri specialisti non formati o inesperti (un solo anno di attività).
Per non parlare delle altre specializzazioni “equipollenti o affini? Alla medicina legale o alla medicina del lavoro e quali sarebbero?
Qual’è la ratio?
Mancano medici legali: assumiamone o formiamone di più, allora.
Ma c’è fretta se no ci scade il PNRR (e questa è la ragione principale).
E le garanzie per lo Stato e per i cittadini passano in secondo piano.
Oggettivamente è come se nei reparti di cardiochirurgia si sostituissero gli specialisti del campo con chirurghi generali.
Va bene così?
È ovvio che non basta il prenderne atto. Ma quanto meno informare i cittadini è, almeno a mio parere, un dovere di tutti i medici legali e allora prepariamoci per una “call for action”.
