Abstract
In una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’Italia viene condannata in una vicenda venuta anche agli onori della cronaca riguardante l’abuso dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Cosa c’entra la medicina legale. ce lo dice il nostro Davide Santovito.
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Tutela dei diritti e medicina-legale
Uno dei ruoli fondamentali della disciplina della medicina legale è la tutela dei diritti degli esseri umani in ogni campo del biodiritto, soprattutto là dove condizioni di vulnerabilità della persona, vuoi per sopraggiunta età avanzata o vuoi per malattia nel corpo o nella mente, la mettono in condizioni tali da avere una restrizione dei propri diritti.
Non deve esserci alcuna paura, in queste condizioni, a denominare “medicina legale clinica” l’ambito di attività in cui la professionalità dello specialista in medicina legale è messo al servizio del vivente, in piena armonia con il codice deontologico (Art. 32, Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili -Art. 35, Consenso e dissenso informato – Art. 37, Consenso o dissenso del rappresentante legale – Art. 51, Soggetti in stato di limitata libertà personale – Art. 52, Tortura e trattamenti disumani – Art. 68, Medico operante in strutture pubbliche e private) e le norme in tema di tutela della persona assistita (valga ad esempio la legge 2019/2017).
La CEDU condanna l’Italia
Questa riflessione nasce da una “cocente” lezione che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), prima sezione del 6 luglio 2023, ha dato all’Italia nella causa Calvi e C.G. c. Italia (ricorso n. 46412/21).
La CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) è un organo giurisdizionale internazionale indipendente il cui compito è quello di giudicare in merito alle violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ad essa possono ricorrere persone fisiche e giuridiche, che pensano di essere oggetto, o di aver subito, di una violazione della Convenzione Europea.
La vicenda di cui si discute è giunta proprio all’attenzione della CEDU a seguito del ricorso di due persone fisiche e riguarda la misura dell’amministrazione di sostegno applicata sul secondo ricorrente. I ricorrenti sollevavano la violazione degli articoli 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) ed 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea.
Qui sotto potete leggere e scaricare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
La vicenda
Il caso ha anche avuto risalto mediatico attraverso una nota trasmissione televisiva (vedi) che ha portato all’onore delle cronache le vicissitudini di una persona di 90 anni (il secondo ricorrente), che ha visto per lui attivarsi l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno a causa della sua prodigalità ed indebolimento fisico e psichico e per questo è stato inserito in una residenza sanitaria assistenziale in isolamento sociale dal mondo esterno per tre anni, totalmente dipendente dal suo amministratore di sostegno in quasi tutti gli ambiti e senza limite di durata, in assenza di misure volte a permettere all’interessato di mantenere le sue relazioni sociali e a favorire il suo ritorno a casa ed in assenza di garanzie effettive per prevenire gli abusi e garantire che fossero presi in considerazione i diritti, la volontà e le preferenze dell’interessato.
L’impianto della sentenza CEDU
Iniziamo questa volta dalla fine della storia.
La CEDU accoglie le doglianze dei ricorrenti e rammenta che l’utilizzo di una misura di protezione giuridica di una persona può costituire una ingerenza nella vita privata, anche quando a tale persona perduto solo in parte della sua “capacità giuridica”. Pertanto, la Corte giudicava che la misura adottata nei confronti del secondo ricorrente costituiva una ingerenza ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, in quanto non proporzionata agli scopi perseguiti.
La violazione dei Diritti
Nella sentenza la Corte rammenta ancora che privare una persona della sua “capacità giuridica”, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali ed il margine di apprezzamento alle autorità nazionali tenderà ad essere più ristretto quando è in gioco il diritto fondamentale per il godimento effettivo di diritti intimi o essenziali della persona. Ciò implica, per la Corte, che nel diritto italiano, quando è nominato un amministratore di sostegno, la persona protetta mantiene una capacità di esercitare tutti gli atti diversi da quelli per i quali il giudice ha accordato competenza all’amministratore. Tuttavia, il beneficiario della misura non può in nessun caso essere totalmente privato della sua capacità di esercizio, né necessità oggettive di alloggio e di una assistenza sociale può portare automaticamente a imporre misure privative della libertà.
La CEDU, dopo la disamina del caso, attribuisce una particolare importanza al fatto che il secondo ricorrente, ossia l’amministrato, non è stato dichiarato incapace e non è oggetto di alcuna misura interdittiva, tuttavia si è trovato a dipendere completamente dal suo amministratore in quasi tutti gli ambiti e senza alcun limite di durata.
Il ricorso “abusivo” all’amministrazione di sostegno
Ed ecco, quella che si ritiene la “cocente” lezione di diritto o biodiritto, visto il caso in questione: “La Corte osserva con preoccupazione che, nel caso di specie, le autorità, in pratica, hanno abusato della flessibilità dell’amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana attribuisce, con limiti molto rigorosi, alla T.S.O. (paragrafo 49, supra), e che l’inquadramento legislativo di quest’ultima è stato dunque caratterizzato da un ricorso abusivo all’amministrazione di sostegno”.
La Corte, riconoscendo la violazione dell’art. 8 della Convenzione, ai danni del secondo ricorrente, conclude: “che, nel caso di specie, anche se l’ingerenza perseguiva lo scopo legittimo di proteggere il benessere, in senso ampio, del secondo ricorrente, essa non era tuttavia, in riferimento alla gamma delle misure che le autorità potevano adottare, né proporzionata né adeguata alla sua situazione individuale. Pertanto, l’ingerenza non è rimasta entro i limiti del margine di apprezzamento di cui le autorità giudiziarie beneficiavano nel caso di specie”.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza della CEDU
Perché c’entra anche la medicina-legale
Se questa è in estrema sintesi la vicenda giudiziaria, ciò che deve far riflettere sul presupposto della nostra disciplina proprio in merito alla “medicina legale clinica”, ossia alla medicina legale al servizio della persona vivente (oltre quella di natura assicurativa sociale e/o privata), è il fatto che in questa triste vicenda il secondo ricorrente dell’età di 90 anni, dai dati leggibili nella sentenza, fu sottoposto dal 2017 al 2021 a ben 9 valutazioni “mediche” che la sentenza riporta, di volta in volta, essere state: perizia (quattro volte), perizia psicologica, valutazione psicologica, esperto incaricato (due volte), rapporto medico, controllo sanitario.
Le valutazioni peritali
Da tutte queste valutazioni medico/psichiatriche/psicologiche, intercalate con le vicissitudini della storia, emergono i seguenti quadri clinici:
- 2017: alcun elemento che giustificasse un trattamento psichiatrico;
- Gennaio 2018: processi cognitivi con funzioni esecutive intatti;
- Ottobre 2018: disturbo narcisistico della personalità di livello tale da influire, anche solo parzialmente, sulla capacità di prendersi cura di se stesso e di compiere determinate azioni;
- Maggio 2020: all’amministratore di sostegno è riconosciuto il potere di intrattenere rapporti con l’autorità con l’autorità socio-sanitaria ed esprimere i consensi e le autorizzazioni richiesti relativamente alle azioni necessarie alla protezione del benessere e della salute di C. G. Il giudice precisò a tal fine che, all’occorrenza, poteva essere previsto l’inserimento in una adeguata struttura di cura e ricovero, autorizzando quindi l’amministratore a prestare il consenso in nome dell’interessato;
- Giugno 2020 rapporto medico: il soggetto non soffriva di alcuna patologia psichiatrica;
- Ottobre 2020 ingresso in residenza assistenziale sanitaria;
- Ottobre 2020: perizia con richiesta di rivalutazione;
- Febbraio 2021: l’esperto dichiarava che lo stato fisico del ricorrente era migliorato, ma permanevano difficoltà di natura psicologica;
- Ottobre 2021: la perizia psichiatrica indicava un miglioramento delle condizioni fisiche attribuibili alla fisioterapia, ma leggero peggioramento della situazione relativamente agli aspetti interpretativi e persecutori esacerbati, a suo parere, dal ricovero in una residenza sanitaria assistenziale, che il ricorrente aveva percepito come coercitivo.
Ma c’era o non c’era patologia psichica?
Come si può leggere, direttamente ed in modo più dettagliato nella sentenza allegata, non vi è dubbio riguardo al fatto che le diagnosi psichiatriche, per come succintamente descritte, non delineano alcuna patologia mentale e ci si chiede (domanda retorica per lo scrivente) quanto possa influenzare un ricovero “coatto” in una residenza non voluta, né scelta da colui che vi deve andare, l’assetto psicologico, emozionale, motivazionale e recriminatorio.
Consapevoli che non si è a conoscenza degli elaborati peritali psichiatrici e/o psicologici, né si può e si vuole entrare nel merito degli stessi, non si può certamente tacere il fatto che la nostra Disciplina ha l’obbligo di tutelare, in virtù degli articoli deontologici citati ed anche più degli altri Colleghi, i diritti fondamentali della persona e l’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno deve ricadere nell’alveo delle nostre competenze e professionalità.
Qualche doverosa riflessione
Ciò spinge ad una ulteriore e doverosa riflessione: non è la clinica di per sé, o da sola, a rendere una persona capace o non capace, né la mera descrizione di una patologia a dare adeguati strumenti di valutazione al Giudice Tutelare. Il ruolo del medico legale è proprio quello di coniugare e trovare un giusto equilibrio tra il peso clinico di una patologia ed i diritti fondamentali/inviolabili della persona. Differenziare tra un segno clinico di malattia che inficia, annulla, disturba, perturba oppure è irrilevante sulle capacità volitive e cognitive della persona è una competenza del medico legale, anche in collegio con lo specialista psichiatra.
Il ruolo del medico legale clinico è proprio quello di ponderare quanto una condizione di malattia, se questa è il primum movens, possa supportare una misura di tutela giuridica della persona, ma al contempo anche quanto una eventuale restrizione del godimento di diritti personalissimi riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione Europea, quale onda di ritorno, sia in grado di ripercuotersi su quello stato di benessere della persona che l’OMS definisce salute.
La sentenza ben può essere letta come un ulteriore stimolo alla nostra Disciplina, che non può e non deve perire sull’altare dell’index-h.
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