Ecco la massima
Sentenza 13770, sezione Terza del 31-05-2018
(C.c. art. 2059 )
Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane nei suoi vari aspetti inclusi quelli che attengono alla sfera sessuale) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Il giudice di merito, in relazione ad una visione complessiva della persona e sulla base di prove anche presunte, deve determinare il ristoro del pregiudizio subito senza incorrere in vuoti risarcitori riferibili, anche al mancato riconoscimento delle ripercussioni sulla vita privata, contrastanti con l’articolo 32 della Costituzione e con i principi affermati dagli articoli 3 e 7 della Carta di Nizza recepita dal Trattato di Lisbona e dall’articolo 8 della Cedu.
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