Quali saranno gli effetti che l’art. 117 del DL Rilancio Italia che prevede il blocco dei pignoramenti per le Aziende Sanitarie avrà sulle problematiche della responsabilità sanitaria?
In questo articolo che ci è stato inviato, gli autori, il Prof. Arnaldo S. Migliorini (docente di Medicina Legale presso l’Università Vita e Salute Ospedale San Raffaele Milano), il Dott. Giuseppe Deleo e Dott. Roberto C. Rossi (Consigliere e Presidente OMCeOMI – Ordine dei medici di Milano) cercano di rispondere evocando scenari davvero inquietanti.
Il blocco delle esecuzioni e dei pignoramenti ASL
Il comma 4 dell’art. 117 del D.L. cd Rilancio Italia prevede il blocco delle esecuzioni e dei pignoramenti, in corso e futuri, nei confronti delle Aziende Sanitarie, addirittura facultando le tesorerie, e quindi le Banche, a disattendere ordini di blocco da sequestro/pignoramento già ricevuti rispetto alle somme, che esse detengono, di cui sono titolari le Aziende Sanitarie.
I penalizzati: non solo cittadini e aziende ma anche i medici
In sostanza grazie all’art. 117 comma 4 le Aziende Sanitarie saranno le uniche a decidere quali fornitori privilegiare nei pagamenti, non avendo più lo spauracchio del decreto ingiuntivo del fornitore. Ed attenzione che questo varrà anche per i medici che vantassero dei diritti rispetto all’ospedale, ipotesi non certo peregrina per esempio in eventuali contenziosi per mancata tutela da rischio Covid! Ancora un torto e un danno ai Medici, oltre che ai Cittadini.
Tale norma, a parte penalizzare i diritti dei Cittadini e delle aziende fornitrici, avrà il più che probabile effetto di inibire e scoraggiare ogni imprenditore dal continuare ad avere rapporti di fornitura di merci con la Sanità pubblica stante la certezza di non poter ottenere neppure giudizialmente il pagamento dei propri crediti, cosa che finirebbe col danneggiare proprio gli operatori sanitari, tra i quali i Medici, che faticosamente stanno iniziando ad ottenere i tanto agognati dispositivi di protezione individuale, la cui mancanza è stata quanto meno una seria criticità.
Ma ciò che più ci preme ora rappresentare quale rischio davvero concretamente prevedibile è l’impatto della norma sul sistema della responsabilità sanitaria. Questo perché ogni parte lesa, nel dubbio di non vedere soddisfatto sul piano pratico il pagamento del risarcimento per una causa anche se vinta, tornerà a coinvolgere anche i Medici nelle azioni di risarcimento danni per ampliare le possibilità di soddisfare il proprio credito, vanificando così gli effetti della Legge 24/2017 (cd Gelli-Bianco). Ed anche le Strutture Sanitarie potranno fare più facilmente pressioni sul medico, l’unico veramente interessato ad evitare un contenzioso penale o civile, perché partecipi all’eventuale esborso.
Un tradimento della Gelli Bianco ?
La Gelli-Bianco infatti stava finalmente producendo importanti effetti deflattivi sulla Medicina Difensiva atteso che l’aver disposto per Legge, e non più solo per prassi dei Tribunali, che l’obbligo di risarcire i danneggiati per Malpractice è di natura contrattuale per il solo ospedale e non per il medico, ha di fatto determinato un drastico allentamento della morsa nei confronti dei sanitari ormai non più, o comunque sempre più di rado, coinvolti nelle azioni di risarcimento danni.
Tra l’altro nella Leggi Gelli-Bianco esiste un articolo, il 10, che per le Aziende Sanitarie, accanto all’obbligo di assicurarsi, prevede anche la possibilità di optare per un sistema di autogestione, la cd Autoassicurazione, prassi ormai diffusissima nella Sanità, il che si tradurrebbe, col blocco dei pignoramenti, in una automatica impossibilità per le parti lese di ottenere l’esecuzione della sentenza che disponesse condanne a loro favore con il versamento di quanto statuito a titolo di risarcimento danni, con la conseguenza della ricerca di un ventaglio di debitori più ampio: da qui l’estensione nuovamente al coinvolgimento dei Medici.
E poi viene da chiedersi: perché mai le Aziende Sanitarie dovrebbero impegnarsi nella deflazione delle controversie sapendo di non poter esser esecutate quando condannate?
Ma v’è di più: deve infatti essere chiaro che nel sistema delle Responsabilità Sanitaria non v’è la possibilità per il Magistrato della condanna diretta dell’Assicurazione a favore del danneggiato ma solo la possibilità di ordinare di rimborsare il proprio assicurato, cioè l’Azienda Sanitaria, da ogni condanna che dovesse subire. Orbene, con un blocco dei pignoramenti in atto, e con un sistema giuridico che prevede la manleva/rimborso/rivalsa da parte delle Assicurazioni a favore delle Aziende Sanitarie, solo di quanto loro abbiano già pagato ai danneggiati, per qual motivo le Assicurazioni dovrebbero farsi avanti e versare, sponte sua, le somme direttamente ai danneggiati ben sapendo invece che i loro assicurati non potranno essere esecutati e quindi di fatto il loro obbligo di manleva/rimborso non inizia mai a decorrere?
Un curioso concetto di “temporaneità”
E’ pur vero che il “blocco” è a tempo, per “soli ” 7 mesi ma, ci venga perdonato il tecnicismo: nel 2010 un altro Governo, quello di Berlusconi a cui poi è seguito quello Monti, o meglio un’altra Legislatura, disse la stessa cosa, con l’art. 51 della legge 220/2010:
51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti … (omissis) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. … (omissis).
disse cioè solo per 1 anno, ma poi si andò avanti con proroghe e modifiche varie, e si sarebbe arrivati all’infinito se nel luglio 2013 la Corte Costituzionale non vi avesse posto un freno con la sentenza n. 186 che ne sancì la definitiva Incostituzionalità schiudendo le porte, per i creditori, alla legittima soddisfazione dei loro diritti. Non dovremo quindi chiederci perché torneranno a crescere le azioni di responsabilità sanitaria contro i Medici o se i laboratori di analisi e le cliniche convenzionate, o peggio le farmacie, smetteranno di fornire beni e servizi nell’incertezza dell’incasso, non potendo permettersi il lusso di finanziare essi il Rilancio del Paese: il motivo è nelle poche righe dell’art. 117 comma 4!