Una ulteriore circolare INAIL (la 22 del 20 maggio) chiarisce la posizione dell’Istituto rispetto agli infortuni legati a Covid19.
Da un lato ribadisce l’insussistenza di automatismi nel riconoscimento dell’infortunio.
Dall’altro nega la sussistenza di qualsiasi relazione tra riconoscimento dell’infortunio con la responsabilità del datore di lavoro.
Nella prima parte della circolare viene ribadito che l’infezione da Covid19 è sì da considerarsi “infortunio” e, pur ammessa la cosiddetta “presunzione semplice“, occorreranno sempre che siano presenti, nei casi da esaminare, “indizi gravi, precisi e concordanti” per ammetterlo.
In più viene precisato che “il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento“.
Qui sotto potete scaricare la circolare nella sua forma integrale.