In questo secondo articolo sul fenomeno “bullismo” (se vuoi leggere il primo CLICCA QUI), curato dal nostro Davide Santovito con Umberto Bosco e Noemi Abbruzzese, studenti del V anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, si va ad affrontare affronta la tematica proposta sotto il profilo più strettamente medico-legale.
Bullismo e Codice deontologico
Nessun medico può sottrarsi dal tutelare la salute dei minori anche in virtù di un dettato deontologico previsto dall’art. 29 che prevede: “Il medico deve contribuire a proteggere il minore…in particolare quando ritenga che l’ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all’autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso… siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.”.
L’obbligo deontologico di protezione, quindi, è accora più pressante là dove si presenti il dovere, per la tutela del minore, di dare immediato avviso all’Autorità Giudiziaria soprattutto, per l’argomento di cui ora si tratta, alla luce della Legge 70/2024.
L’intervento della Cassazione Penale
Nel corso di questa nostra breve disamina del fenomeno, la ricerca ha portato in evidenza che la Corte di Cassazione penale si è già espressa nel 2021 con la sentenza n. 163 del 5 gennaio 2021 su un caso di bullismo. Nella sentenza gli Ermellini (per quella fattispecie portata in tribunale) scrivono che gli atti di bullismo si identificano con il reato di violenza privata ex art. 610 cp, in quanto la condotta del “reo” è volta “nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico”.
Obbligo di “referto” o di “denuncia di reato”?
Sorge quindi la riflessione se, nel caso in cui il medico venisse a conoscenza di un tale fenomeno “nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” o in alternativa “nell’esercizio o a causa del servizio”, lo stesso sia obbligato a darne immediato avviso all’Autorità Giudiziaria anche in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 2 della legge 70/2024 alle disposizioni in materia di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.
C’è ancora da chiedersi se, oltre a tale obbligo, il medico non debba riferire anche al dirigente scolastico quanto da lui conosciuto, in virtù di una lettura della legge 70/2024 (vedasi l’art.1 comma e) che sostituisce l’art. 5 comma 1 della legge n. 71 del 29 maggio 2017) ispirata al principio di prevenzione di contrasto al fenomeno del bullismo, essendo sempre cogente l’art. 29 del Codice di Deontologia medica, che dovrebbe imporre una condotta attiva nella tutela del minore, rigettando una mera passività che è più distintiva di un burocrate che di una figura professionale che orienta il proprio fare secondo norme morali ed etiche che tutelano il minore.
Inoltre, è lo stesso Ministero della Salute che dal suo sito tematico sul bullismo e cyberbullismo evidenzia “Testimoni, genitori, insegnanti, amici, pediatri [e non solo diremo noi], sono tutte figure con un ruolo potenzialmente decisivo per intercettare, sostenere e interrompere una azione fisicamente e psicologicamente dolorosa. Per tale ragione è necessario realizzare azioni sinergiche di prevenzione e di intervento precoce, utilizzando la scuola come contenitore privilegiato di tali azioni.”
E la riforma Cartabia del CP?
C’è un’ultima riflessione di carattere “giuridico”. L’art 610 cp non è più semplicemente procedibile di ufficio dopo la “Riforma Cartabia”, ma lo è solo “se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità…” (tralasciamo l’art. 339 cp).
Al proposito da questo sito abbiamo avuto modo di evidenziare, cosa possa intendersi per età o infermità nell’ambito del reato di lesioni personali, citando il parere del Prof. Gianluigi Gatta: “La volontà del legislatore è di conservare la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa non è in grado di manifestare la propria volontà di procedere penalmente in ragione di una condizione di incapacità per ragioni di età (giovane o avanzata) o di infermità (cioè di una condizione patologica, non necessariamente integrante una incapacità di intendere e di volere. La ratio della disposizione richiede, in ogni caso, una vera e propria condizione di incapacità di querelare, associata all’età o all’infermità, che, in concreto e a tutela della persona offesa, renda opportuno che lo Stato proceda comunque.
Così, ad esempio, un’età avanzata, non associata a condizioni di incapacità, non rende procedibile d’ufficio il reato; così come una condizione di infermità che non incida in concreto sulla capacità di presentare una querela”.
Se quindi pensiamo che i ragazzi/e vittime di bullismo sono già di per sé minori di età, anche minori di 14 anni, e che si trovano in condizioni psichiche e/o psicologiche tali da non aver risorse interiori per rispondere all’azione bullizzante, così ponendo in atto o attivando i meccanismi difensivi propri o della famiglia o della istituzione scolastica, ecco allora che sotto tale luce, il medico ha l’obbligo giuridico di attivarsi. La problematica conduce a sollevare i nostri, lasciatecelo dire, pensieri.
Infine, un’ultima riflessione
La problematica del bullismo investe la salute psico-fisica, che come ben sappiamo non può essere definitiva come mera assenza di malattia, ma rientra in una nozione più ampia di benessere. Se oggi, in una prospettiva olistica proiettata al futuro in cui l’essere umano fa parte di un sistema complesso, che comprende l’ambiente ed il clima, secondo la prospettiva One Health definita come “…a holistic and systems-based approach that recognizes the interconnection between the health of humans, animals, plants and the environment (un approccio olistico e basato sui sistemi che riconosce l’interconnessione tra la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente) da FAO, UNEP, WHO and WOAH e riconosciuta dal nostro ISS , medici e medici legali non si fanno carico anche di questa problematica, allora vuol dire porre la nostra Disciplina al di fuori di una fetta di mondo e di vita che si chiama futuro.
E già la letteratura lo consiglia:
In particular, we urge pediatricians and pediatric emergency physicians to screen and intervene around bullying. Furthermore, inter Ventions addressing preexisting vulnerabilities and helping the most chronically victimized and vulnerable youth are essential for progress to be made in this area.” – In particolare, esortiamo i pediatri e i medici di emergenza pediatrica a fare screening e a intervenire sul bullismo.Inoltre, le iniziative che affrontano le vulnerabilità preesistenti e aiutano i giovani più cronicamente vittimizzati e vulnerabili sono essenziali per compiere progressi in questo settore.
Waseem Nickerson, Muhammad Amanda B. Bullying: issues and challenges in prevention and intervention. Current Psychology (2024) 43:9270–9279
Bullying by peers has been mostly ignored by health professionals but should be considered as a significant risk factor and safeguarding issue.” – Il bullismo da parte dei coetanei è stato per lo più ignorato dagli operatori sanitari, ma dovrebbe essere considerato un fattore di rischio significativo e un problema di salvaguardia
Dieter Wolke, Suzet Tanya Lereya. Long-term effects of bullying. Arch Dis Child 2015; 100: 879–885:
GPs should be prepared to consider bullying as a potential contributory factor in presentations of non-specific physical and mental health complaints from children. While GPs recognise their responsibility to deal with disclosures of childhood bullying and its associated health consequences” – I medici di base dovrebbero essere pronti a considerare il bullismo come un potenziale fattore contribuente nelle presentazioni di disturbi non specifici della salute fisica e mentale dei bambini. Sebbene i medici di base riconoscano la loro responsabilità nell’affrontare le rivelazioni di bullismo infantile e le relative conseguenze sulla salute
Armitage R. Bullying in children: impact on child health. BMJ Paediatrics Open 2021;5:
ULTERIORI LETTURE CONSIGLIATE
- Lucini, B. (2022). Bullying and Cyberbullying in Italy: Perspectives from an Action Research Project, Italian Journal of Sociology of Education, 14(1), 267-291.
- Jorge C. Srabstein. Be Aware of Bullying: A Critical Public Health Responsibility. Virtual Mentor, February 2009—Vol 11; American Medical Association Journal of Ethics. February 2009, Volume 11, Number 2: 173-177.
- Lin JC and Shih Y-H (2024) Strategies for preventing school bullying—A life education perspective. Front. Psychol. 15:1429215.