Con il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 10 dicembre 2025, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025, è stato disposto l’aumento annuale degli importi risarcitori del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti nonché da responsabilità sanitaria, pubblica e privata.
Il provvedimento si inserisce nel percorso attuativo dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, avviato con il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni, fondata sul valore del primo punto di invalidità e su coefficienti di variazione legati all’età del soggetto leso, determinati sulla base delle tavole di mortalità ISTAT.
L’entità dell’aumento
L’aggiornamento del 2025 costituisce il primo adeguamento dei valori della TUN su base statistica ed economica, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 12/2025, mediante la modifica della tavola 1.B dell’allegato I e della tabella del danno biologico. La rivalutazione tiene conto sia del saggio degli interessi legali, fissato al 2% dal 1° gennaio 2025, sia dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (+1,7% tra aprile 2024 e aprile 2025).
In termini concreti, il valore del punto base risarcitorio passa da 2.612,40 euro a 2.656,80 euro, con un aumento dell’1,7% applicabile a tutti i risarcimenti liquidati a partire dall’11 gennaio 2026, data di entrata in vigore del decreto. L’ambito di applicazione riguarda esclusivamente le lesioni conseguenti a eventi verificatisi dopo il 5 marzo 2025, data di efficacia del DPR n. 12/2025.
Resta aperta la questione, oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, circa la possibile applicazione della TUN anche a fatti antecedenti tale data o a ipotesi di responsabilità diverse dai sinistri stradali e dagli errori sanitari. Su questo profilo è atteso il pronunciamento della Corte di cassazione, investita della questione pregiudiziale dal Tribunale di Milano ai sensi dell’articolo 363-bis c.p.c.
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