Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione della III sezione civile (del 11/06/2025, n. 15594), torna sui requisiti da osservare per la disamina tecnica d’ufficio nei procedimenti civili che hanno ad oggetto la responsabilità professionale medica a pena di nullità della CTU stessa.
Lo schema della vicenda processuale
| Ricorso | I familiari chiedono risarcimento per presunta malpractice medica in un caso di morte post ricovero, in seguito ad un intervento di chirurgia toracica (empiema pleurico) | |
| Tribunale | Rigetta la domanda: non vi è nesso causale dimostrato; la CTU è considerata valida, il CTU è specialista in neurochirurgia | |
| Corte d’Appello | Conferma: rigetta l’appello, considera valida la consulenza effettuata da un solo medico | |
| Motivi di ricorso in Cassazione | 1. CTU svolta da consulente non competente nella disciplina (chirurgia toracica); 2. Mancato rispetto dell’art. 15 L. 24/2017; 3. Nullità derivante dalla consulenza non collegiale | |
| Decisione Cassazione | Accoglie primo e terzo motivo: CTU non valida perché non conforme alla legge Gelli-Bianco | |
| Principi di diritto affermati | 1. Obbligatorietà di collegio peritale nei giudizi post-entrata in vigore della L. 24/2017; 2. La violazione comporta nullità della sentenza | |
| Effetti finali | La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione |
La timeline della vicenda processuale:
| Set 2013 | Primo ricovero della paziente presso Clinica Medica 2 |
| Dic 2013 | Decesso per complicanze di empiema pleurico |
| Giu 2018 | Avvio causa civile da parte dei familiari per presunta malpractice sanitaria, nomina CTU specialista in neurochirurgia |
| 2019 | Tribunale rigetta le domande: consulenza non evidenzia colpa medica |
| Giu 2022 | Corte d’Appello conferma il rigetto: CTU ritenuta valida, senza necessità di rinnovo |
| Mag 2025 | Udienza in Cassazione |
| Giu 2025 | Sentenza di Cassazione: annullamento per nullità istruttoria della CTU |
La descisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione stabilisce che nei giudizi di responsabilità sanitaria avviati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco), è obbligatoria la nomina di un collegio peritale, composto da:
- uno specialista in medicina legale
- e uno o più specialisti clinici competenti nella disciplina oggetto del procedimento
La mancata nomina di un collegio peritale determina la nullità della consulenza tecnica e di conseguenza la nullità della sentenza di merito, anche se la consulenza è stata eseguita in fase preventiva (ex art. 696-bis c.p.c.) prima dell’entrata in vigore della legge.
Nella sentenza, gli Ermellini richiamano precedenti pronunce su cui si erano già espressi, una sentenza della Corte Costituzione ed una risoluzione del CSM:
| Sentenza | Data | Principio richiamato |
| Cass. n. 32143 | 10/12/2019 | L’art. 15 L. 24/2017 è vincolante per la nomina del collegio peritale in responsabilità sanitaria |
| Cass. n. 12593 | 12/05/2021 | Obbligatorietà della consulenza collegiale: la violazione comporta nullità |
| Cass. n. 11804 | 05/05/2025 | Il procedimento ex art. 696-bis e il giudizio di merito sono distinti, non unitari |
| Corte Cost. n. 102 | 20/05/2021 | L’obbligo di collegialità ha funzione garantista ed è costituzionalmente fondato |
| Risoluzione C.S.M. | 25/10/2017 | La consulenza collegiale garantisce il raccordo tra sapere giuridico e tecnico |
La massima
“L’art. 15 della legge n. 24 dell’8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la “Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”, è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell’incarico – ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l’ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice del merito – rimane l’obbligo per quest’ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall’art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l’affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima”;
“Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all’art. 15 legge n. 24 dell’8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile“.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza
C’è da chiedersi nella tematica qui discussa: se al momento dell’accettazione dell’incarico il nominando CTU non fa presente che il caso richiede un Collegio, incorre nella violazione dell’art. 62 C.D.M?
Ed ha l’obbligo di astenersi da assumere l’incarico?
A voi la risposta.
