Abstract
Presentiamo una certamente singolare Sentenza della Suprema Corte Penale nella quale, non certamente in linea con altri pronunciamenti, gli Ermellini prendono posizione sul valore della Consulenza Tecnica eseguita per conto del Pubblico Ministero che definiscono come maggiormente credibile in sede processuale di quelle eseguite dai CT delle parti.
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La Suprema Corte di Cassazione (Sez. III Penale 18 febbraio – 29 maggio 2020, n. 16458, Presidente Ramacci, relatore Galterio) si è pronunciata sul valore processuale delle consulenze tecniche.
La vicenda in questione non ha alcuna rilevanza di natura medica o medico-legale. Riguardava la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato in una zona paesaggisticamente vincolata. Il ricorso della difesa, dopo la sconfitta in primo grado e in appello, riguardava il fatto che i Giudici avevano, secondo la loro tesi, supinamente accettato le conclusioni della Consulenza del PM predisposta nel corso della controversia giudiziaria.
Al di là delle ulteriori considerazioni sulla specifica vicenda processuale, il passaggio di interesse relativo al valore della CT del PM, corroborato anche da altra Sentenza non massimata la n. 42937 del 24-9-2004) è quello qui sotto riportato,:
Come condivisibilmente affermato da un precedente arresto di questa Corte non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall’organo dell’accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell’indagato, come stabilito dall’art. 358 c.p.p.: “se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni” (Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014, non massimata). È del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell’organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un’attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell’art. 359 c.p.p., rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell’ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio.
QUI SOTTO POTETE LEGGERE E SFOGLIARE LA SENTENZA IN FORMA INTEGRALE:
Questa sentenza consente di ripensare alle diverse posizioni processuali anche in relazione a polemiche, non solo di natura giuridica, ma anche politica sul diverso “peso” delle parti nell’ambito del processo penale italiano e nella sua forma semi-accusatoria.
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