La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15076/2025, depositata il 16 aprile 2025, ha confermato la responsabilità civile di un’infermiera e della ASL per la morte di una paziente affetta da asma, deceduta a cagione di un’errata valutazione al triage ed il conseguente ritardo nell’intervento medico.

I fatti
Una paziente asmatica si presentò al Pronto Soccorso di un ospedale in condizioni critiche. L’infermiera addetta al triage le attribuì un codice verde, valutando il caso come differibile. La paziente fu lasciata in attesa per circa 15 minuti prima di essere visitata da un medico. Pochi minuti dopo il triage, nonostante il trasferimento in shock room, morì per arresto cardio-respiratorio.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto i ricorsi presentati dall’infermiera e dalla ASL, confermando in via definitiva, la condanna al risarcimento per la morte della paziente.
I giudici hanno sottolineato che, pur non essendo tenuta a formulare diagnosi, l’infermiera aveva l’obbligo di annotare dettagli fondamentali come la difficoltà respiratoria, la disfonia e la disabilità motoria della paziente – tutti elementi che avrebbero imposto l’attribuzione di un codice più urgente.
La Corte ha ribadito che l’infermiere, pur non formulando diagnosi, ha una posizione di garanzia ex artt. 2 e 32 della Costituzione e deve garantire la protezione della salute del paziente, monitorandolo costantemente durante l’attesa.
Il ruolo dell’infermiere e la normativa vigente
Quantunque i fatti oggetto della sentenza in commento risalgano al 2012, quindi prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli, anche ai sensi della previdente normativa la responsabilità dell’infermiere (id est professionista sanitario) era da ritenersi aquiliana, mentre quella della struttura sanitaria era di tipo contrattuale.
Innanzitutto occorre premettere che gli infermieri sono professionisti sanitari ai sensi della legge n. 43/2006 ed il loro esercizio è attualmente regolato dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 – nota come Legge Gelli-Bianco – che ha introdotto importanti novità in tema di responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie. In particolare, la responsabilità penale personale per colpa grave è limitata ai soli casi in cui non siano rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali.
La responsabilità civile, che per gli operatori sanitari dipendenti di strutture pubbliche o private, come gli infermieri, è di natura extracontrattuale (art. 7 della legge), mentre rimane contrattuale per la struttura sanitaria.
La responsabilità extracontrattuale comporta per l’infermiere un onere probatorio più favorevole, in quanto spetta al paziente dimostrare il nesso causale tra la condotta dell’operatore e il danno subito, nonché una prescrizione più breve, pari a 5 anni, rispetto ai 10 anni della responsabilità contrattuale.
Soltanto in caso di colpa grave, la struttura sanitaria può rivalersi sul professionista. Da qui l’importanza di un esercizio professionale prudente, conforme alle linee guida e alle raccomandazioni cliniche aggiornate.
Tale legge disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, introducendo principi di sicurezza delle cure, trasparenza e tracciabilità dell’operato, ma anche prevedendo tutele in caso di adempimento corretto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.
Nell’ambito del triage, quindi, l’infermiere agisce in una funzione altamente qualificata e autonoma, valutando in prima battuta la gravità clinica dei pazienti, e assumendosi la responsabilità della gestione iniziale, come chiarito dalla giurisprudenza.
Conclusioni
Questa sentenza rappresenta un importante richiamo alla responsabilità degli infermieri nel processo di triage, sottolineando l’importanza di una valutazione accurata e del monitoraggio continuo dei pazienti, anche quelli inizialmente classificati come non urgenti.
La decisione della Cassazione evidenzia che l’infermiere ha l’obbligo di osservare attivamente i sintomi manifesti o riferiti e di considerare le segnalazioni dei familiari o dei soccorritori, al fine di garantire un intervento tempestivo e appropriato, contribuendo così alla sicurezza delle cure come previsto dalla Legge Gelli-Bianco.
