Con la Sentenza 5820/19, pubblicata il 28 febbraio us (Presidente Amendola, Relatore Gianniti), la Cassazione (Terza Sezione Civile) seppellisce definitivamente la tesi secondo la quale la lesione non strumentalmente accertata non aveva diritto al riconoscimento dei postumi.
L’esortazione sui criteri valutativi delle “micro”
Per la Suprema Corte, i riferimenti legislativi contenuti prima della 27/12 e poi nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, in accordo, secondo i Giudici, con quanto disposto dalla Corte Costituzionale, in merito alla dizione “clinico, strumentale, obbiettivo (visivo)” applicata al riscontro della micro-lesione, avrebbero un semplice valore esortativo.
Il pensiero che avrebbe orientato il Legislatore nel redigere i diversi dispositivi, quindi, sarebbe quello di una maggiore attenzione a porre in atto una corretta criteriologia medico-legale per l’accertamento della sussistenza delle lesioni e delle menomazioni da micropermanenti.
Il medico legale come “centro decisorio”
Secondo la Cassazione, sarà proprio il medico-legale, a cui è demandato, per definizione legislativa, l’accertamento del danno biologico, a stabilire la sussistenza o meno di postumi applicando la corretta metodologia specialistica.
La Cassazione ribadisce poi, la comunque prevista possibilità di risarcire la componente “morale” del danno nei modi previsti dalla Legge ovvero attraverso l’aumento del 20 % della liquidazione.
Il compito e l’importanza del ruolo del medico legale
Con questa decisione, la più chiara ed articolata tra quelle già emesse, la Suprema Corte sposa definitivamente la tesi più allargata dell’interpretazione legislativa nell’ambito della valutazione del danno biologico da “micro-permanenti” sostenuta da una minoranza di autori (Ronchi il primo fra tutti) seppellendo definitivamente un’assioma sostenuto, sia in ambito di contenzioso, che di formazione dei medici-legali fiduciari, da parte delle Compagnie assicurative.
Finisce così la stagione della “rettificazione” della lordosi cervicale rinvenuta o meno in ambito radiologico, utilizzata come criterio di prova sia della lesione “colpo di frusta”, sia della menomazione da ricondursi a questa, come già stabilito da studi scientifici non contestabili che ritenevano del tutto ininfluente la presenza di tale reperto nella determinazione di postumi.
Si può anche esclamare “Era ora!” ma la palla rilanciata dalla Cassazione nel campo medico-legale non può che indurci, da un lato ad una riconsiderazione della nostra importanza come rilevatori e reali “giudici” del fenomeno con tutte le implicazioni tecniche ed anche etico morali che ci derivano da tale richiamo (indipendenza di giudizio, corretto rispetto della scientificità clinica necessaria per emetterlo). Dall’altra, invece, di portare il fardello della responsabilità delle nostre decisioni su cui l’influenza del committente, vuoi impresa assicuratrice, vuoi rappresentanti del danneggiato, non potrà e non dovrà mai interferire.