Abstract
La Cassazione Penale interviene ancora una volta sulle modalità con cui deve essere individuato il comportamento colposo nei casi di responsabilità professionale medica.
. . . .
La quarta sezione della Cassazione penale (n. 46662/2022) a settembre 2022 si è espressa in merito ad un caso di responsabilità medica in ambito senologico oncologico.
Il fatto, risalente a novembre 2011, riguarda una omessa diagnosi di carcinoma mammario sulla base di una erronea valutazione del quadro clinico strumentale della patologia della paziente, determinando un ritardo nella corretta diagnosi oncologica, che avrebbe determinato lesioni colpose gravi consistenti nella crescita loco regionale del perdurante tumore.
La sentenza mette in risalto tre aspetti meritevoli di attenzione e riflessione:
- La primaria rilevanza dell’addebito originario contenuto nel capo di imputazione (l’omessa diagnosi), che non è esaminato in alcun passaggio della sentenza della Corte di Appello impugnata, la quale non chiarisce in cosa sia consistito e quale doveva essere il corretto approccio del medico; gli Ermellini evidenziano invece che l’attenzione della Corte di Appello si concentrò su una serie di addebiti derivanti da fatti e condotte antecedenti e successive all’addebito originario dell’imputazione.
- La motivazione della sentenza deve individuare in maniera puntuale la regola cautelare dell’ars medica che sarebbe stata violata, precisando se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, appurando se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle stesse.
- Il nesso di causalità, nei reati colposi omissivi impropri, va provato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, secondo il criterio controfattuale fondato su un elevato grado di credibilità razionale.
.
Se tutti e tre i punti sono forti richiami di diritto, non possono certo essere sconosciuti a chi assume incarichi peritali al fine di fornire elementi tecnici in qualità di ausiliario del Giudice quale suo “occhiale” in materie che richiedono specifiche competenze.
Forse, però, la sentenza potrebbe anche lanciare un monito, proprio alle figure professionali incaricate di svolgere la funzione di “lente” del Giudice, in merito al fatto che nel processo dovrebbe essere oggetto di indagine e di risposta ai quesiti l’addebito originario dell’imputazione, evitando così ricerche improprie (ed in proprio) di addebiti mai sollevati o contestati da chi, nel processo, ne ha facoltà e dovere.
A proposito: la Cassazione (settembre 2022) oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto (sentenza in primo grado del giugno 2015), annulla la medesima anche agli effetti civili rinviando al giudice civile per competenza.
Qui sotto potete leggere e scaricare l’intera sentenza
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Leggi anche: Cassazione penale: seguire le linee guida non basta