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Cassazione: più chiaro di così si muore ma…

Abstract

La Corte di cassazione Civile Sezione III ritorna sulla modalità di liquidazione del danno non patrimoniale con una nuova recentissima ordinanza. Le novità non sono sembrano essere così importanti in quanto vengono ribadite decisioni già prese soprattutto in riferimento alla cosiddetta “sentenza decalogo” (7513/2018 vedi). Ma questa volta le deduzioni sembrano essere chiarissime. Ma davvero queste decisioni sono corrette soprattutto sul piano clinico scientifico? E quanto influiscono sulla moltiplicazione del contenzioso?

La sentenza

La Corte di Cassazione Civile Sezione III con l’ordinanza 1573/2022 del 17/05/22 (Presidente Travaglino, relatore Dell’Utri) torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona.

Lo fa in modo chiarissimo delimitando nettamente i perimetri e i concetti da applicarsi nella fattispecie con preciso riferimento ai suoi piuttosto recenti precedenti giurisprudenziali in particolare modo alla sentenza cosiddetta “decalogo”.

In estrema sintesi i concetti basilari su cui si fonda l’ordinanza in questione sono questi:

  • In base all’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, totale autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (danno dinamico-relazionale). Sono queste le parole che usa la Suprema Corte: “Il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti pura- mente dinamico-relazionali della vita individuale“. 
  • Danno morale qualificato come “sofferenza interiore” insuscettibile di valutazione medico-legale che però, così parla la Corte, può influenzare le vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
  • Nell’ordinanza viene specificato in modo cristallino quale dovrà essere la procedura liquidativo. Lasciamo quindi parlare gli ermellini che per punti spiegano:

1) accertare l’esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni.


Qui sotto potete leggere e scaricare l’ordinanza in forma completa

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Tutto chiaro? Mah ?

Certo, più chiaro di così si muore, si potrebbe dire. Ancora una volta viene ribadita la “non correttezza” delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno a persona pur non tenendosi conto che l’ultima versionedelle stesse propone, su indicazione della stessa Cassazione, una separazione tra la componente biologica (dinamico-relazionale) e quella “morale”.

Molte domande però rimangono sul tappeto ed alcune di specifica competenza medico-legale vuoi per dato esperienziale vuoi per precisi criteri di natura clinico scientifica. Ve ne proponiamo alcune non foss’altro come elemento di meditazione:

  • Siamo proprio sicuri che l’interpretazione dell’art. 138 del CdA dia per scontato il legame tra danno dinamico relazionale (biologico) e danno morale se afferma che, oltre derivare dalla lesione all’integrità psico-fisica, quest’ultima componente, dice la Legge, è “incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”?
  • E come si fa a provare la sussistenza di un danno morale completamente slegato dal biologico? Si procede per presunzioni? Ma legate a quale criterio? Quello dell’esperienza personale o su dati antropologici, scientifici, sociologici? Si porta in udienza il danneggiato e lo si interroga e poi si valuta secondo la sensibilità del Giudice?
  • È proprio così certo che il medico-legale non possa fornire al Giudice elementi per la determinazione della componente morale del danno, vuoi per le sue competenze cliniche, vuoi perché in realtà è l’unico ad avere un quadro completo della situazione del danneggiato stante anche la presa di posizione della Società Scientifica nazionale (SIMLA) sul punto.
  • Gli specifici aspetti dinamico relazionali connessi alla menomazione conseguita (art. 138 CdA), che solo il medico-legale potrà accertare in relazione alle allegazione del danneggiato, sono “specifici” come dice la Legge o se le “conseguenze dannose – devono essere considerate – del tutto anomale ed affatto peculiari” come si esprime la Cassazione nel suo “decalogo”. Che vi sia una differenza semantica tra “specifici” e “del tutto anomali” appare evidente.

Di questi argomenti SIMLA non potrà fare a meno di interessarsi e di prendere posizione anche in relazione al completamento del documento in parte già redatto sulla sofferenza morale o psico-fisica (vedi).

Ricordiamo anche che la tematica in questione sarà oggetto di un importante dibattito nel corso del Congresso della Società Italiana in programma a Barico nella sessione dal titolo “Valutazione della sofferenza correlata e personalizzazione del danno alla persona” che si terrà giovedì 26 maggio a partire dalle 14.30 presso l’Hotel Nicolaus.

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Guarda anche: L’intervista al Prof. Zoja rilasciata per presentare proprio questa sessione congressuale

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