Abstract
Come liquidare il danno da perdita parentale. La Cassazione aveva recentemente optato per la soluzione a punto variabile ma non aveva esattamente specificato quale era il riferimento tabellare. adesso lo fa e lo dice a chiare lettere: le Tabelle da utilizzare sono quelle di Roma.
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Aveva suscitato molto scalpore una sentenza della Sezione III Cassazione Civile dell’aprile scorso (la 10579 del 21/04/2021 di cui abbiamo già dato conto) nella quale la Suprema Corte aveva scritto a chiare lettere che la modalità con cui liquidare il danno da perdita parentale si sarebbe dovuta fondare su una tabella a punti che avrebbe dovuto prevedere “oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella“.
L’unico riferimento autorevole in ambito giurisprudenziale di questo modello liquidativo è la tabella elaborata dagli Uffici Giudiziari romani.
La Cassazione non aveva però indicato in modo chiaro questa possibile scelta.
Alla decisione della Cassazione aveva replicato con una sentenza (GUARDA QUI) il Presidente della X Sezione Civile del Tribunale di Milano Dott. Spera – punto di riferimento dell’osservatorio milanese – , che, rimandava, per la liquidazione di questo tipo di danno, ancora ai parametri meneghini valorizzando l’importanza della motivazione in assenza attuale di soluzioni “tabellari a punto” che avessero valenza nazionale in come si ritiene ancora siano le tabelle di Milano grazie ad interventi precedenti della Cassazione (per tutti la “famosa” sentenza Amatucci 12408/2011).
È di ieri il deposito in Cancelleria (vedi Cassazione.net) di una ordinanza (la numero 26300/21 Presidente Travaglino, relatore Scarano) in cui la Suprema Corte ritorna sull’argomento con termini che paiono dover mettere fine ad ogni discussione.
Si trattava di un caso riguardante un caso di asfissia intrapartum esitati in una tetraplegia valutata nella misura del 100 % per ciò che concerne il danno biologico con riconoscimento di elementi di colpa professionale da parte dei sanitari operanti presso l’Azienda Sanitaria convenuta in relazione con il suddetto stato menomativo che aveva poi portato alla morte il bambino all’età di 14 anni.
Si discuteva, quindi, oltre ad altre questioni sulla modalità di liquidare il danno, di perdita del rapporto parentale, che i Giudici della Corte Territoriale avevano stabilito sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Su tale problematica, benché la doglianza non fosse stata suscitata dalle part, così si esprimeva la Suprema Corte riprendendo una porzione della precedente sentenza dell’aprile 2021:
“Va al riguardo ulteriormente sottolineato che i giudici di merito hanno liquidato tale danno facendo applicazione delle tabelle di Milano è in difetto di doglianza alcuna mossa riguardo dalle parti sia sul punto formato invero giudicato implicito con conseguente inapplicabilità nella specie del principio affermato da Cassazione numero 10579 del 2021, ove si è affermato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita di rapporto parentale dovrà essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione dei valori medi del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma“.
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Appena sarà disponibile pubblicheremo la sentenza in modo completo.
Si potrebbe dunque dire “seguirà dibattito” ma certamente, oltre alla prosecuzione di uno scontro tra Cassazione e Osservatorio di Milano (lasciamo ai Giuristi giudicare la presa di posizione degli ermellini che intervengono nell’eseguire una precisazione di tale rilevanza non sollevata dalle parti), l’orientamento sul punto della Suprema Corte appare chiarissimo.
Questo dovrebbe comportare una possibile rivisitazione dei valori liquidabili nell’intero comparto assicurativo che si interessa del danno alla persona. Si pensi, per esemplificare, che il massimo liquidabile salvo ulteriori motivazioni del Giudice sempre possibili, per un genitore convivente di 35 anni, in un caso come quello di cui si discuteva precedentemente per le tabelle di Milano risulta pari a 331920 € mentre per le tabelle di Roma l’importo andrebbe da 485000 a 530000 € (salvo errori) nel caso vi fossero o meno altri congiunti conviventi.
Si potrebbe dire: il seguito alla prossima puntata ma ci si immagina che le riflessioni e, forse le polemiche, saranno molte e vivaci.
Qui sotto potete leggere e scaricare l’ordinanza.
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