Giurisprudenza Medicina Legale Civilistica

Cassazione: tabelle Milano e medico legale über alles ma…

La Cassazione: conferma le Tabelle di Milano come fonte primaria per la liquidazione del danno alla persona, per l'art. 139 conferma l'importanza della diagnosi medico-legale e si esprime ancora una volta sul problema della sofferenza.

Con lo sfumare, si spera, dell’emergenza Covid, si torna a guardare alle decisioni della Suprema Corte.

Proponiamo due interessanti recenti sentenze – ordinanze della Sezione III della Cassazione Civile.

L’Ordinanza 8468 2020

La prima (Ordinanza 23 ottobre 2019 – 5 maggio 2020 n. 8468 – Presidente Travaglino, Relatore Scarano) ribadisce che le Tabelle di Milano si sostanziano invero in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, costituendo sì un mero criterio guida e non già una normativa di diritto, ma, in caso di liquidazione di danno alla persona non patrimoniale, qualora ci si voglia discostare da queste, è attesa un’adeguata motivazione di tale decisione.

Qui sotto potete scaricare l’ordinanza in forma completa

L’Ordinanza 9865 2020

La seconda (ordinanza 9 gennaio – 26 maggio 2020, n. 9865, Presidente Armano, Relatore Olivieri) si occupa ancora dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, ribadendo, forse con ancora più nettezza di pronunce precedenti, l’adeguato significato dell’accertamento della lesione con metodica strumentale e oggettiva che non dipenderebbe dalla mera verifica “strumentale” della lesione.

Fin qui nessuna novità ma l’interesse della sentenza sta, a nostro giudizio, nella motivazione proposta dai Giudici che evidenziano una netta correlazione tra sussistenza di danno biologico e “l’accertamento medico-legale”.

Sul punto la Cassazione afferma quindi:

Questa Corte ha infatti rilevato come lo stesso art. 139, comma 2, prima parte, CPA evidenzia la diretta correlazione tra il danno biologico e “l’accertamento medico legale” (con identica previsione anche per le lesioni di non lieve entità: art. 138, comma 2, lett. a) venendo a recepire, quindi, ai fini dell’accertamento e della valutazione delle menomazioni inemendabili, tutti indistintamente i criteri di accertamento peculiari alla medicina-legale, in tal modo giustificandosi l’affidamento delle indagini tecniche, nel giudizio, all’ausiliario scelto tra coloro che posseggono quelle specifiche competenze professionali, competenze fondate appunto sulle leges artis che -in quanto accettate come espressione della migliore conoscenza scientifica e pratica di indagine disponibile- sarebbe del tutto incoerente limitare alla applicazione soltanto di alcuna di esse, che determinerebbe un risultato di minore affidabilità della indagine.

Appare dunque corretto interpretare la norma in questione nel senso che essa ha reso espliciti i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), senza porre vincoli predeterminati alla efficacia probatoria della metodologia impiegata dal medico-legale, ponendo invece in rilievo la correlazione -questa sì indispensabile- tra la corretta applicazione di detti criteri metodologici di indagine e la “obiettiva certezza scientifica” del risultato dell’accertamento (ossia la “oggettiva riscontrabilità” nel soggetto leso -secondo i parametri offerti dalla scienza specialistica- di postumi invalidanti di natura permanente): l’esame clinico strumentale non è, quindi, l’unico mezzo utilizzabile dal medico-legale, salvo che ciò si correli alla natura della patologia“.

Si potrebbe dunque affermare che è proprio la preparazione medico-legale del CTU o comunque del valutatore del danno, che autorizza quest’ultimo all’interpretazione corretta della norma. Di conseguenza, non tanto in un’ottica sindacale, ma per una difesa della nostra cultura, si potrebbe affermare che, in ambito giudiziario, ma non solo, l’unico possibile decisore in tema di valutazione di danno biologico, non potrebbe che essere lo specialista in medicina-legale.

Ancora una volta in gioco “sofferenza interiore, danno morale e personalizzazione”

Più complessa la seconda parte della sentenza ove la Corte non dichiara risarcibile il danno morale nonostante il CTU avesse riconosciuto, anche, una “sofferenza intrinseca di grado lieve” conseguita alle lesioni subite.

La Corte, non fa che ribadire la più volte stabilita differenza tra sofferenza fisica che dovrebbe essere ricompresa nella valutazione medico-legale che si attua attraverso l’applicazione dei baremes e quella, invece, che fa capo alla cosiddetta sofferenza interiore intesa come moto d’animo o manifestazione emotiva correlata possibilmente anche a lesioni di natura psico-fisica, non liquidabile, però, con modalità riconducibili ad “automatismi” legati all’entità del danno biologico ma che va comprovata “occorrendo il previo accertamento del danno e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno“.

Tutto ciò, sempre secondo la Corte, da non confondersi con il differente criterio della “personalizzazione” che ricorrerebbe soltanto nel caso in cui “il criterio tabellare di valutazione del danno biologico – destinato alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale…di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento“.

E’ evidente che su quest’ultimo terreno, le problematiche e la discussione tra la componente giuridica e quella medico-legale nell’ambito della valutazione e del risarcimento del danno non patrimoniale, ha ancora da fare molta strada per giungere ad un piano di comprensione e di condivisione di concetti che, ogni volta che vengono riproposti, pongono gli argomenti su piani di interpretazione che per la loro complessità non paiono giunti a delinearsi in modo completamente chiaro e condiviso.

Qui sotto potete scaricare l’ordinanza in forma completa

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