Con l’ordinanza del 6 ottobre 2025 della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione (Relatore Giuseppe Cricenti, Presidente Giacomo Travaglino) interviene su molti punti controversi in merito alla liquidazione del danno in caso di perdita prodotta per colpa professionale medica del feto
Il caso clinico‑giuridico in breve
Una gestante alla 41ª settimana accede al Pronto soccorso; i tracciati cardiotocografici evidenziano presto segnali allarmanti e si formula diagnosi di sofferenza fetale acuta, ma nell’intero arco notturno non si interviene, limitandosi a ripetere i CTG nonostante i ripetuti allarmi e le sollecitazioni dei familiari. La mattina seguente, sola alle 9.45, viene eseguita l’ecografia e alle 10.11 si procede al taglio cesareo. Secondo il Tribunale la neonata è deceduta dopo il parto; la Corte d’appello ha invece ritenuto che fosse stata estratta già priva di vita, con punteggi Apgar pari a zero al 1° e al 5° minuto. Tale discrasia fattuale—rilevante anche ai fini della ricostruzione causale—è rimessa al giudice del rinvio per le conseguenti determinazioni.
Nel processo di Primo grado (Trib. Benevento) viene accertata la responsabilità sanitaria per la morte della piccola e il Tribunale riconosce ai genitori il danno da perdita del rapporto parentale in misura pari ai minimi delle Tabelle di Milano dell’epoca, valorizzando la brevità della relazione e la giovane età dei coniugi; riconosce altresì un importo ai nonni ed esclude legittimazione e danno per i fratelli non ancora concepiti al momento dei fatti.
Nel giudizio di Appello (Napoli) nella Corte territoriale riduce del 50% gli importi, qualificando la vicenda del “feto nato morto” come perdita di relazione affettiva potenziale e richiamando Cass. 22859/2020; nega rilievo all’ordinanza 26301/2021, confusa con la coeva 26300/2021 che riguardava un diverso paradigma fattuale.
La Cassazione accoglie il ricorso incidentale dei congiunti, rigetta il ricorso principale delle compagnie e dichiara assorbito quello incidentale condizionato dell’azienda ospedaliera; cassa con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, con puntuale enunciazione di principi in diritto sulla morfologia del danno parentale da perdita del concepito e sulle regole di liquidazione.
La decisione della Cassazione: punti chiave
La Corte afferma che la perdita del feto per responsabilità sanitaria è morfologicamente assimilabile alla perdita del rapporto parentale. La nozione di “relazione potenziale” è accettabile solo per descrivere l’evoluzione impedita del legame genitore‑figlio; non può, invece, fungere da grimaldello per svalutare la sofferenza interiore e gli effetti dinamico‑relazionali che la perdita determina nei congiunti aventi diritto. Ne consegue che non è giustificata una riduzione “forfettaria”—ad esempio del cinquanta per cento—rispetto ai minimi tabellari in base al solo dato del mancato dispiegarsi del rapporto dopo la nascita. La quantificazione deve rifarsi alle Tabelle di Milano di cui viene ribadito il valore paranormativo, utilizzandone i parametri interni e modulandoli sul caso concreto, anche attraverso l’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c., così da cogliere la reale intensità del dolore e l’incidenza sui progetti di vita. Si riporta quindi ordine sui criteri di liquidazione del danno, messi incrisi da alcune sentenze della stessa Cassazione riaffermando altresì il valore paranormativo delle tabelle di Milano.
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Qualche rapida considerazione
Non si può che esprimere soddisfazione per questa ordinanza di Cassazione. Si tratta, infatti, di una posizione assai importante perché rivoluziona un intero segmento della responsabilità medica in cui le visioni liquidative erano assai controverse mettendo al centro, peraltro, le decisioni del giudicante filtrate però da un approccio in cui i danneggiati riescono ad avere una voce in capitolo dai quali spesso sono esclusi.
Altrettanto importante la decisione della Suprema Corte che, richiamando il valore paranormativo delle Tabelle di Milano. fa riferimento, in modo anche duro, a recenti sentenze di Cassazione piuttosto sconcertanti che avevano sconvolto un sistema perfettamente funzionante in attesa della ormai vicina applicazione della TUN che dovrebbe, finalmente, portare a criteri di liquidazione del danno a persona definitamente condivisi.
