Una mattina di queste sono andato a passeggiare nel centro della mia cittadina passando per la piazza che un tempo consentiva l’accesso al Po navigabile, la fontana di Nettuno e dopo essermi ristorato con buon cappuccio, ritornando sulla via di casa, pensavo al recente DDL riguardante lo scudo penale per i medici.
L’aria è fresca e la folla non è opprimente. La mente può navigare tra tutto quello che posso, al quanto limitatamente, definire il mio sapere…
Lo scarso entusiasmo per una pseudonovità
Ripenso al testo legislativo in questione, passo dopo passo, ma non riesco a trovare un reale entusiasmo. È pur vero che è uno schema di disegno di legge con delega al Governo e quindi c’è ancora un po’ di strada da fare anche se il testo è giunto già all’esame del Parlamento.
Ho sempre pensato che la Politica, nel vero significato platonico del termine, dovrebbe essere la tecnica che consente di stabilire che se una cosa va fatta è perché va fatta, per poi passare in un secondo momento al come va fatta.
Sono sincero: alla luce di tutta la ricchezza dottrinaria e giurisprudenziale che, in questi anni, ha affrontato la tematica della responsabilità professionale penale del medico, in questo nuovo DDL di nuovo non ci trovo nulla, se non forse il fatto che penalmente il professionista sanitario è punibile solo per colpa grave.
Rimane aperta la questione su cosa si intende per grave, come possa declinarsi l’aggettivazione che qualifica la colpa, se sussiste solo per l’imperizia o se sia applicabile anche alla negligenza ed imprudenza, affinché un qualsiasi professionista sanitario possa essere punito per il reato contestatogli.
Una cascata di responsabilità da accertare
Penso all’articolo del DDL “Colpa nell’attività sanitaria” che prevede, sia nell’accertamento della colpa che del suo grado, tutta una serie di attività di indagine, di fare dunque, che, almeno potenzialmente, potrebbero dare l’avvio ad una ulteriore cascata di responsabilità da valutare:
- scarsità delle risorse umane e materiali disponibili,
- eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria,
- mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia,
- concreta disponibilità di terapie adeguate,
- complessità della patologia,
- concreta difficoltà dell’attività sanitaria,
- specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare,
- presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
Tutti questi punti, molto ben specificati dal DDL, dovrebbero essere gli strumenti attraverso i quali accertare non solo la colpa, ma anche il suo grado. In altre parole, si deve ricorrere a loro per l’accertamento, lemma da intendersi nella sua definizione etimologica ad-certare, rendere certo, portare alla certezza e ciò è valevole per entrambe le due questioni.
L’effetto moltiplicativo di un nuovo “fare”
Allora, penso, passando accanto ad una vetrina che restituisce la mia immagine annebbiata, che se gli otto punti sono essenziali per l’accertamento della gravità della colpa, come sono loro stessi graduabili?
Come la mia passeggiata continua anche le mie riflessioni proseguono mi balena un altro pensiero.
Lo stesso comma specifica che nell’accertamento si tiene conto “anche…”, volendo quindi specificare che non è più sufficiente parametrarsi alle linee guida ed alle buone pratiche cliniche, ovviamente sempre salvo il caso specifico. E anche mi viene da osservare che il testo contiene una congiunzione coordinata copulativa: nonché, da intendersi come “e non solo” (Devoto-Oli, 2010), aggiungendo un’informazione a pari livello sintattico alla frase che la precede. Ciò significa che dovrà essere accertato ogni singolo punto.
E questo nuovo fare che il DDL introdurrebbe come giudicarlo: se non sono accertabili con elementi certi e probanti i singoli punti, o anche solo un punto, allora non vi sono gli elementi strutturali per ricostruire la colpa? E questo vale anche per la graduazione della colpa? E per la loro ricerca fino a quanti gradini di responsabilità si dovrà giungere? Fino al Direttore Generale di un’azienda ospedaliera o, ancora più su, fino al Responsabile dei Servizi Sanitari Regionale o, ancora, addirittura ai Governatori?
Eiusdem condicionis et professionis
Torno verso casa, questa volta la gravità è a mio vantaggio perché cammino in discesa e penso: sicuramente lo sforzo e l’impegno è stato tanto. Questo è da riconoscersi, ma se la Politica, come detto più sopra, secondo Platone è la téchne che deve indirizzare le altre tecniche e l’etica presiede l’ordine dell’agire, un tale DDL, ricco di fare, era così necessario?
Dico la verità: sono prime riflessioni e pensieri con valore di archetipi che però mi riportano ad un sapere, permettetemi, primordiale che si fonda su un unico brocardo latino che contiene in sé uno dei fondamenti principali nel giudizio sulla colpa: “Eiusdem condicionis et professionis“.
Dunque, tutto era già stato detto ma forse lo abbiamo dimenticato.
PS: Biancofiore simbolo d’amore
Poi è arrivato l’emendamento Biancofiore secondo il quale la responsabilità civile dovrebbe passare direttamente in capo i medici escludendo le aziende sanitarie. Beh, Nanni Moretti avrebbe detto: “Continuiamo così. Facciamoci del male”. Questa piccola aggiunta è opera di Franco Marozzi ma non ce la facevo a non scriverla.
