Il nostro Socio Dott. Mastroroberto ha così brevemente commentato la recente Ordinanza del Dott. Rossetti (vedi Sentenze)
Perdonatemi un commento a caldo su un argomento che mi appassiona particolarmente da tempo. La sentenza è scritta davvero bene, come al solito nella chiarezza dello stile rossettiano e fa emergere con altrettanta chiarezza la necessità di trovare una interpretazione comune del confine fra danno biologico (la cui valutazione è indiscutibilmente di esclusivo dominio del medico legale), particolari aspetti soggettivi di questo pregiudizio che legittimano ai sensi degli art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni un ulteriore risarcimento a titolo di “personalizzazione” (nei rispetto dei quali il giudizio medico legale è di sola compatibilità nel precisare se il danno accertato è preclusivo o limitativo di quelle speciali attività svolte dal leso e che lo differenziano dalle altre persone che subiscono lo stesso pregiudizio fisico e/o psichico ed è subordinato al giurista che deve provare quali sono queste speciali attività) e danno da “sofferenza interiore” (per non chiamarlo più danno morale). In cosa esattamente consiste? Va solo presunto e liquidato con un automatismo matematico o deve essere in qualche modo “documentato”? E se si quale è la figura professionale più idonea a farlo? Da tempo i prof. Ronchi e Genovese ed il sottoscritto e con noi molti altri colleghi medico-legali, riteniamo, in estrema sintesi – e mi si perdoni la semplificazione:
- che il danno biologico è la conseguenza della lesione e della menomazione psico-fisica che rende il leso incapace di fare le cose che faceva prima del sinistro;
- che conseguentemente la “personalizzazione” del danno biologico rimane nel novero della “incapacità a fare”, anche se riferita a particolari e speciali aspetti della vita di quel soggetto;
- che il danno da sofferenza interiore, quella legata alla intensità del dolore patito, da percezione del degrado della propria persona, in taluni casi da vergogna per il proprio aspetto e per la necessità di dipendere da terzi anche per gli atti più elementari della vita NON E’ direttamente proporzionale alla durata del danno biologico temporaneo né alla entità (espressa in un valore percentuale) del danno biologico;
- che molti dei motivi che generano questa sofferenza interiore che nulla ha a che vedere col danno biologico nascono da fatti e circostanze oggettivabili, che il medico legale è in grado di cogliere sia dalla storia clinica, sia dell’esame diretto del leso, al punto da consentirgli anche una indicazione quantitativa, utile per chi deve monetizzare il danno senza ricorrere ad automatismi e perseguendo lo scopo di personalizzare il più possibile ogni componente del risarcimento del danno non patrimoniale.
Luigi Mastroroberto