Vi presentiamo un interessante e dottissimo contributo “storico” inviatoci dal prof. Giorgio Bolino (Associato di Medicina legale presso l’Università La Sapienza di Roma).
La Corte Costituzionale e gli onorari di periti e CT

A proposito della vexata quaestio degli emolumenti riservati ai Consulenti Tecnici e Periti, la Corte Costituzionale (sentenza 102/2021) ha da tempo dichiarato l’incostituzionalità della Legge 24/2017 (art. 15/4) nella parte in cui aboliva l’aumento del 40% per ciascun componente del collegio peritale, previsto invece dall’art. 53 del DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Del tutto recentemente (sentenza 16/2025) il Giudice delle leggi ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della L. 8.7.1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore (la metà!) a quello stabilito per la prima vacazione. In parole povere, ogni vacazione (che corrisponde a due ore di lavoro) verrà ora pagata € 14,68 (quindi € 7,34/ora) e non più € 8,15 (quindi € 4,08/ora).
Inutile chiedersi, su queste basi, come mai l’affidamento di Consulenze Tecniche o di Perizie trovi sempre meno professionisti disposti ad accettare incarichi onerosi, delicati e … francamente retribuiti al limite dell’oltraggioso, anche perché comprensivi di tutti gli adempimenti svolti: dal sopralluogo al dibattimento!
Arrigo Tamassia

Tuttavia, a prescindere da questi pur innegabili limiti, ve ne sono molti altri ed anche particolarmente annosi, che appaiono ben compendiati in un brillante contributo di uno dei Maestri medico-legali del passato: Arrigo TAMASSIA.
Se ne ricorda, brevemente, la figura. Arrigo TAMASSIA (Poggio Rusco, 7.1.1848 – Padova, 29.10.1917) è stato un grande medico legale italiano, allievo di Cesare Lombroso ma formatosi anche all’estero (Germania, Francia, Austria). Nel 1876 divenne docente di medicina legale all’Università di Pavia, succedendo proprio a Cesare LOMBROSO e nel 1883 venne chiamato nell’Università degli Studi di Padova.
Nel 1909 fu anche nominato senatore del Regno. I suoi contributi scientifici spaziano praticamente in tutti i campi della medicina legale, dalle asfissie, all’infanticidio, all’ematologia forense. Particolarmente importanti sono stati i suoi contributi alla psicopatologia forense che influenzarono significativamente anche l’elaborazione del ‘Codice Zanardelli’ (cfr. Atti del I e II Congresso della Associazione Italiana di Medicina Legale, Torino 1898 e Genova 1913, in BOLINO G. et al.: 100 anni della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Ed. Colosseum, Roma, 1997).
L’articolo di Tamassia su Rivista Penale (1879)
Ebbene, fra i suoi studi, nella Rivista Penale del 1879 (X/5-6), il Prof. TAMASSIA, in uno articolo di ben 20 pagine, cercò di comprendere e di far comprendere le difficoltà in cui si dibatteva il medico legale alla fine del 1800, difficoltà che – a ben leggere – non paiono molto diverse dalle attuali.

Partendo da alcuni casi che oggi definiremmo di ‘elevata esposizione mediatica’ occorsi in Inghilterra, Francia e Italia, egli evidenzia come – differentemente che in Germania – i periti venivano scelti senza accertarsi che avessero una adeguata preparazione, anche perché i più qualificati cercavano in tutti i modi di sottrarsi a queste gravose incombenze, risultando le medesime pagate in maniera del tutto inadeguata.
Anche allora: alla larga dall’attività peritale
Partendo da alcuni casi che oggi definiremmo di ‘elevata esposizione mediatica’ occorsi in Inghilterra, Francia e Italia, egli evidenzia come – differentemente che in Germania – i periti venivano scelti senza accertarsi che avessero una adeguata preparazione, anche perché i più qualificati cercavano in tutti i modi di sottrarsi a queste gravose incombenze, risultando le medesime pagate in maniera del tutto inadeguata.

Ad esempio di ciò riporta il caso del Prof. SELMI di Bologna che, dopo lunga e difficile perizia, si vide corrispondere un compenso così magro che da non coprire nemmeno le spese anticipate nella misura di lire 217 (Selmi, Sulle ptomaine…, Bologna, 1878, p. 51).
Anche all’estero non si stava meglio
Cita anche, oltralpe e oltremanica, quanto riportato nell’allora già prestigioso British Medical Journal (20.10.1877):

Vuoi una buona perizia: pagaci bene
Il Prof. TAMASSIA proponeva, quindi di elevare il livello scientifico delle perizie, anche alla luce delle esperienze vissute in Germania, elevando il livello culturale dei giurati, dei giudici e ovviamente dei periti, badando però bene che:

Il tutto sulla base della lucida considerazione che:

Un’amara profezia
Il tutto da leggere filtrandolo con la luce amara delle conclusioni, dove si dispera che qualcosa potrà in futuro cambiare giacché:

Qui sotto potete leggere e scaricare l’intero articolo del Prof. Arrigo Tamassia pubblicato su Rivista Penale nel 1879