Una non recentissima ma certamente interessante per il mondo medico-legale sentenza (3° Sezione Civile, 30/05/2024, n. 15218) ribalta alcune nostre certezze circa l’assicurabilità e, nel caso di specie, l’indennizzabilità, in ambito di polizza privata infortuni o malattia, di un soggetto affetto da malattia di Alzheimer, da sempre considerata, almeno per la stragrande maggioranza degli specialisti in medicina legale, ostativa per gli effetti precedentemente citati in quanto considerata come “sindrome organica cerebrale” secondo definizione di polizza.
Il fatto
Un assicurato conveniva in giudizio una compagnia di assicurazione che non l’aveva indennizzato, nell’ambito di una polizza invalidità permanente da malattia da lui contratta, avendo denunciato di essere affetto dalla malattia di Alzheimer.
In primo grado, il Tribunale, dopo l’effettuazione di CTU sul tema, respingeva le richieste dell’assicurato considerando, secondo la tesi dell’assicuratore, la suddetta malattia non indennizzabile stante quanto previsto da specifico articolo di polizza che la escludeva dai benefici economici in quanto “sindrome organica cerebrale”.
La Corte d’Appello ribalta le decisioni assunte in primo grado
Il paziente assicurato ricorreva in Appello e qui i Giudici ribaltavano la precedente decisione del Giudice di prime cure dopo aver richiamato i precedenti CTU a ulteriori chiarimenti sulla consulenza svolta. Secondo la Corte territoriale, la malattia risultava indennizzabile in quanto la polizza escludeva solo le sindromi di “origine psichiatrica” – cito la Suprema Corte – mentre la malattia di Alzheimer non era classificabile in un ambito “sindromico” ma doveva essere considerata come una “malattia neurologica”.
Le doglianze della Compagnia di assicurazione
A fronte di questa decisione, l’assicuratore ricorreva in Cassazione sostenendo, essenzialmente, un difetto di motivazione nella sentenza in quanto la Corte d’Appello avrebbe ignorato le esaustive e dotte conclusioni del suo Consulente di parte che aveva sostenuto, al di là di argomentazioni squisitamente medico-legali, che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità include la malattia di Alzheimer tra le sindromi organiche cerebrali all’interno del cosiddetto ICD 10 cioè nella decima versione dell’International Classification of Desease, elaborata dall’OMS.
Le decisioni della Cassazione
Gli ermellini rigettavano in modo netto il ricorso dell”assicuratore sulla base di due considerazioni estremamente interessanti per il mondo medico-legale.
Quanto conta il dire del CT di parte
Innanzitutto, la Suprema Corte sosteneva che il Giudice non è tenuto a tener conto delle considerazioni operate dal CT di parte nel motivare le sue decisioni ove condivida il giudizio dei Consulenti Tecnici dell’Ufficio.
Solo nel caso il CT di parte faccia emergere che il CTU ha omesso l’esame di un preciso fatto storico, il Giudice dovrà valutare ed esprimersi sulla decisività del fatto e sull’incidenza di questa mancanza sul complesso valutativo che è stato sottoposto all’ausiliario.
Nel caso di specie, continua la Suprema Corte, le tesi contrapposte del CTU e del CT erano inerenti a mere opinioni sull’interpretazione di una clausola di polizza. Infatti, secondo i Supremi Giudici, “alla denominazione sindromi organiche cerebrali” cui fa riferimento l’articolo del contratto per escluderle dalla copertura assicurativa non corrisponde(va) una precisa definizione scientifica“
In più, la classificazione ICD dell’OMS anche se recepita dal Ministero della Salute, non aveva alcuna valenza “normativa o paranormativa” per cui l’incasellamento della malattia di Alzheimer nella definizione di “sindrome organica cerebrale” non risultava precisamente supportata .
Ma l’Alzheimer è una malattia psichiatrica o neurologica?
La Cassazione, infine, riprendendo il giudizio del Giudice dell’Appello, fa notare come nella classificazione ICD (Sezione V Disturbi psichici e comportamentali) non è compresa la “malattia di Alzheimer” ma la “demenza senile tipo Alzheimer” mentre la malattia di Alzheimer rientra nel settore VI della medesima classificazione dedicato alle malattie del sistema nervoso.
Qui sotto potete leggere e scaricare l’intera sentenza:
Bene, per ora abbiamo raccontato la storia.
Le considerazioni da proporre in questa vicenda sono davvero tante e, allora, ne parleremo in un prossimo articolo.