La pronuncia di cui ci occupiamo è un’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 11 giugno 2026, n. 19057, Presidente/Relatore Rossetti, avente ad oggetto il rapporto tra indennizzo assicurativo per infortuni non mortali e risarcimento del danno dovuto dal terzo responsabile del medesimo evento lesivo.
- L’ordinanza
- I fatti di causa
- L’esito dei giudizi di merito
- Le questioni sottoposte al giudizio della Cassazione
- Le differenze tra principio indennitario e compensatio lucri cum damno
- Ancora: non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento per il medesimo danno
- Gli effetti reali della rinuncia alla surrogazione nel contratto di polizza
- Le diversità in quanto a cumulo tra assicurazione contro infortuni non mortali e assicurazione sulla vita
- Un limite importante sottolineato dalla Suprema Corte: non basta la sola condanna del terzo
- Gli accertamenti demandati al giudice di rinvio: uno spiraglio aperto?
- La decisione finale
- I principi di diritto affermati
- In conclusione
- Un commento di Lorenzo Polo
L’ordinanza
I fatti di causa
L’assicurato D. C. aveva stipulato una polizza contro gli infortuni con la società assicuratrice. A seguito di un’aggressione subita nel 2005, riportava gravissime lesioni personali, con postumi permanenti consistenti in tetraplegia.
L’assicuratore rifiutava il pagamento dell’indennizzo previsto in polizza. L’assicurato agiva quindi in giudizio chiedendo la condanna della compagnia al pagamento della somma contrattualmente dovuta, quantificata in euro 270.000 oltre accessori.
La compagnia si costituiva eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito e l’inoperatività della garanzia assicurativa.
L’esito dei giudizi di merito
Il Tribunale di Parma rigettava la domanda dell’assicurato, valorizzando il fatto che lo stesso aveva già ottenuto, in altro giudizio, la condanna del responsabile dell’aggressione e dell’AUSL al risarcimento del danno, liquidato in misura assai rilevante.
La Corte d’appello di Bologna, invece, riformava la decisione di primo grado e condannava la compagnia assicuratrice al pagamento di euro 306.688,07 oltre accessori.
Secondo la Corte territoriale, pur essendo in linea generale non consentito il cumulo tra risarcimento del terzo e indennizzo assicurativo per infortunio non mortale, nel caso concreto la polizza conteneva una clausola con cui l’assicuratore aveva rinunciato al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. Tale rinuncia, secondo la Corte d’appello, attribuiva alla prestazione assicurativa una funzione di tipo assistenziale-previdenziale, analoga a quella propria dell’assicurazione sulla vita, rendendo quindi possibile il cumulo.
Le questioni sottoposte al giudizio della Cassazione
La compagnia assicuratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo essenzialmente:
- la violazione degli artt. 1223, 1910 e 1916 c.c.;
- l’erronea applicazione del principio della compensatio lucri cum damno;
- l’erronea affermazione secondo cui la rinuncia alla surrogazione consentirebbe all’assicurato di cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento del terzo;
- il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Le differenze tra principio indennitario e compensatio lucri cum damno
La Cassazione chiarisce un passaggio centrale: il problema non deve essere impostato in termini di compensatio lucri cum damno, bensì in termini di principio indennitario.
La compensatio riguarda la posizione del danneggiante, cioè del soggetto responsabile del fatto illecito, il quale non può essere condannato a risarcire un danno già integralmente riparato da altri.
Diversa è la posizione dell’assicuratore contro i danni. Se l’assicurato ha già ottenuto dal terzo responsabile il ristoro del medesimo pregiudizio coperto dalla polizza, l’assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento non per effetto della compensatio, ma perché il pagamento trasformerebbe l’assicurazione da contratto avente funzione indennitaria a contratto avente funzione lucrativa.
In altri termini, l’assicurazione contro i danni è stipulata de damno vitando, non de lucro captando: essa serve a neutralizzare un pregiudizio, non a procurare all’assicurato un arricchimento.
Ancora: non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento per il medesimo danno
La Corte afferma che, nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, l’assicurato non può ottenere sia il risarcimento dal responsabile civile, sia l’indennizzo dall’assicuratore, quando le due somme siano riferite al medesimo fatto e al medesimo danno.
La Cassazione distingue alcune ipotesi:
- se l’assicurato ha già percepito il risarcimento dal terzo responsabile, l’indennizzo non è dovuto nei limiti in cui il danno sia stato già ristorato;
- se l’assicurato ha già percepito l’indennizzo dall’assicuratore, il risarcimento del terzo non è dovuto nei limiti del danno già coperto;
- se l’assicurato ottiene indebitamente entrambe le prestazioni, il soggetto che ha pagato senza esservi tenuto può agire per la ripetizione dell’indebito oggettivo.
Gli effetti reali della rinuncia alla surrogazione nel contratto di polizza
Uno dei punti più rilevanti della decisione riguarda la clausola con cui l’assicuratore aveva rinunciato alla surrogazione nei confronti del terzo responsabile.
La Cassazione esclude che tale clausola possa legittimare il cumulo tra indennizzo e risarcimento.
La rinuncia alla surrogazione costituisce, secondo la Corte, un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore. L’assicuratore, rinunciando alla surrogazione, libera preventivamente il terzo responsabile dall’azione di regresso, ma non attribuisce all’assicurato un autonomo diritto a percepire due volte il ristoro dello stesso danno.
Pertanto, la rinuncia alla surrogazione:
- estingue o impedisce l’esercizio del diritto dell’assicuratore verso il terzo;
- non comporta alcuna “retrocessione” del credito risarcitorio in favore dell’assicurato;
- non muta la causa del contratto;
- non trasforma l’assicurazione contro gli infortuni non mortali in assicurazione sulla vita;
- non consente all’assicurato di ottenere un vantaggio patrimoniale eccedente il danno subito.
Le diversità in quanto a cumulo tra assicurazione contro infortuni non mortali e assicurazione sulla vita
La Cassazione censura la Corte d’appello anche per avere assimilato l’assicurazione contro gli infortuni non mortali all’assicurazione sulla vita.
Secondo la Suprema Corte, tale equiparazione è erronea. L’assicurazione sulla vita ha ad oggetto eventi attinenti alla vita umana, quali morte, sopravvivenza, natalità o nuzialità. L’assicurazione contro gli infortuni non mortali, invece, resta soggetta alla logica dell’assicurazione contro i danni e, dunque, al principio indennitario.
Ne consegue che una clausola di rinuncia alla surrogazione non è sufficiente a mutare la natura causale del contratto.
Un limite importante sottolineato dalla Suprema Corte: non basta la sola condanna del terzo
La Corte precisa però un aspetto favorevole all’assicurato: il solo fatto che egli abbia ottenuto un titolo esecutivo contro il responsabile civile non impedisce, di per sé, la domanda di indennizzo assicurativo.
Ciò che rileva non è la mera condanna del terzo, ma l’effettiva percezione del risarcimento.
Dunque, se il terzo responsabile è stato condannato ma non ha ancora pagato, l’assicurato può ancora rivolgersi all’assicuratore, sempre fermo il divieto di cumulo effettivo.
Gli accertamenti demandati al giudice di rinvio: uno spiraglio aperto?
La Cassazione rileva che la Corte d’appello non aveva adeguatamente accertato:
- se l’assicurato avesse effettivamente incassato il risarcimento dal terzo responsabile;
- se il risarcimento eventualmente percepito coprisse lo stesso pregiudizio oggetto della polizza;
- quale fosse, in concreto, il rischio assicurato;
- se la garanzia riguardasse un danno già integralmente risarcito oppure un pregiudizio diverso.
In particolare, la polizza copriva il rischio di invalidità permanente, valutata in relazione alla diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro. Tuttavia, nel precedente giudizio risarcitorio risultava rigettata la domanda di danno patrimoniale da incapacità lavorativa. Tale circostanza impone al giudice di rinvio una nuova e puntuale interpretazione della polizza.
Tali affermazioni, effettivamente, potrebbero aprire un’alternativa alla possibilità di cumulo tra risarcimento e indennizzo. Sembrerebbe che la Cassazione abbia colto – direi finalmente – il principale difetto dei suoi precedenti dettati e finalmente si domandi se vi è una differenza tra l’indennizzo della capacità lavorativa cosiddetta ultragenerica e il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico certo ma anche morale) anche se la prospettazione è inficiata, almeno a parere del sottoscritto, dal fatto che è improprio, almeno nella storia del contributo della medicina legale al risarcimento del danno, identificare la capacità lavorativa generica con un danno patrimoniale propriamente detto.
Sarà interessante vedere cosa accadrà in Appello.
La decisione finale
La Corte di Cassazione:
- accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti indicati;
- dichiara inammissibile il secondo motivo;
- cassa la sentenza della Corte d’appello di Bologna;
- rinvia la causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione;
- demanda al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
I principi di diritto affermati
La pronuncia enuncia tre principi fondamentali:
Primo: l’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo, nei limiti del risarcimento già ottenuto dall’assicurato, quando tale risarcimento riguardi il medesimo fatto e il medesimo danno.
Secondo: la rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo responsabile è un atto abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore e non fa risorgere in capo all’assicurato il credito risarcitorio verso il terzo.
Terzo: la mera esistenza di un titolo esecutivo ottenuto dall’assicurato contro il responsabile dell’infortunio non impedisce la domanda di indennizzo assicurativo, se non risulta che il terzo abbia effettivamente pagato.
In conclusione
La decisione ribadisce con nettezza la centralità del principio indennitario nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali. L’assicurato non può conseguire un arricchimento mediante la duplicazione delle poste risarcitorie e indennitarie relative allo stesso danno. La clausola di rinuncia alla surrogazione non altera la natura del contratto, non attribuisce funzione previdenziale alla garanzia e non legittima il cumulo tra risarcimento del terzo e indennizzo assicurativo.
Qui potete leggere e scaricare l’intera sentenza
Un commento di Lorenzo Polo
La sentenza ha scatenato un vivace dibattito tra i medici legale che frequentano i nostri Google Group.
Ne riportiamo uno che ci è parso particolarmente indicativo, redatto dal nostro Socio Dott. Lorenzo Polo che, come molti sanno, è uno professionisti, più informati non solo sotto il profilo professionale delle questioni medico-legali sulla materia ma anche sui meccanismi che regolano il mercato di questi prodotti.

La vittima: l’assicurato
Quello della Compensatio è un tema certamente stuzzicante se non altro perché rende concreto e plastico il dubbio che nel nostro ordinamento il mercato assicurativo non abbia più bisogno né di IVASS, né degli intermediari, né dei clausolari, né tantomeno della libera determinazione del premio: basterebbe attendere la successiva sistemazione concettuale della Suprema Corte, possibilmente redatta con quella sicurezza geometrica che rende tutto ordinato, tutto coerente, tutto impeccabile, salvo naturalmente dimenticarsi di un piccolo dettaglio: l’assicurato.
La pronuncia sulla compensatio lucri cum damno ha il merito di ricordarci una verità ormai evidente: nel dubbio, il danneggiato va protetto soprattutto da sé stesso, dalla sua imprudente abitudine di pagare premi assicurativi e dalla sua ingenua pretesa che, al momento del sinistro, la polizza serva davvero a qualcosa.
Il rischio di ricevere troppo
Il ragionamento è raffinato: l’assicurato paga una garanzia, subisce un danno, chiede l’indennizzo e poi scopre che il sistema si preoccupa non del fatto che egli sia stato leso, ma del rischio — evidentemente intollerabile ma magnificato in punta di diritto — che possa ricevere troppo. La sua previdenza contrattuale viene così trasformata in una specie di colpa morale: hai pagato una polizza? Bene, ma non penserai mica di poterla usare se esiste anche un responsabile civile.
Siamo davanti a un capolavoro di geometria assicurativa. Meraviglioso: il premio resta certamente dovuto, la copertura diventa eventuale, la prestazione si dissolve, il vantaggio evapora e tutti escono più sereni. Tutti, tranne l’assicurato.
Il paradosso è evidente. Per evitare l’ipotetico arricchimento del danneggiato, si produce il concretissimo alleggerimento del danneggiante. Il responsabile civile, che non ha stipulato alcuna polizza e non ha versato un euro di premio, finisce per beneficiare della prudenza assicurativa della vittima. È una forma evoluta di solidarietà: paga l’assicurato, ringrazia il danneggiante.
La “finta” garanzia della surroga
Ancora più brillante è la sorte della rinuncia alla surroga. Nel linguaggio commerciale appare come una clausola migliorativa, rassicurante, quasi elegante. Nel momento del sinistro, però, si scopre che non serve a rafforzare la posizione dell’assicurato, non consente il cumulo, non valorizza l’autonomia della garanzia. Serve, in sostanza, a evitare che l’assicuratore agisca contro il terzo. Una clausola venduta all’assicurato ma, con mirabile efficienza, utile soprattutto agli altri.
Il problema non è il principio indennitario. Il problema è il suo uso selettivo, quasi punitivo, nei confronti dell’unico soggetto che ha subito il danno e pagato il premio. Se la polizza infortuni deve arretrare ogni volta che vi sia un ristoro civilistico, allora lo si scriva chiaramente nei contratti, lo si dica nei fascicoli informativi, lo si rifletta nei premi. Non si venda una garanzia piena per poi spiegarne l’inutilità a sinistro avvenuto, con l’aria severa di chi ha appena salvato l’ordinamento da una pericolosa speculazione del danneggiato.
La Cassazione riscrive il mercato assicurativo
La sensazione è che il giudice, più che limitarsi a interpretare il contratto, finisca per riscrivere l’equilibrio del mercato assicurativo, assumendo il ruolo di regolatore supremo della convenienza economica delle polizze. Con una sensibilità davvero commovente per la stabilità del sistema assicurativo e decisamente meno appassionata per la posizione del contraente che quel sistema lo finanzia.
Il danneggiato, in questa prospettiva, diventa una figura sospetta: se chiede il risarcimento, pretende; se chiede l’indennizzo, duplica; se ha pagato un premio, pazienza; se invoca la garanzia, bisogna contenerlo. Il danneggiante, invece, può attendere fiducioso che la polizza della vittima lavori indirettamente anche per lui. Le compagnie, dal canto loro, possono apprezzare la raffinatezza del sistema: il premio è certo, la prestazione è discutibile, l’eccezione è sempre possibile.
Un’eleganza ingiusta
Ecco perché la posizione critica di Amla è pienamente condivisibile. Non si tratta di difendere l’arricchimento del danneggiato, ma di denunciare una costruzione che, nel dichiarato intento di evitare un vantaggio indebito, finisce per produrre un vantaggio indebito di segno opposto: non a favore della vittima, ma a favore del responsabile e di un sistema assicurativo certamente non moderno.
Il vero scandalo non è che il danneggiato possa ricevere troppo. Il vero scandalo è che, nel timore che riceva troppo, gli si faccia pagare il premio, gli si riduca la garanzia e si faccia persino passare l’operazione per giustizia.
Una sentenza elegante, certo. Ma anche le ingiustizie, quando sono ben scritte, restano ingiustizie.
