Abstract
Il nostro Socio Prof. Alessandro Bonsignore ci racconta delle sue iniziative in ambito ordinistico che hanno portato all’importante riconoscimento per gli operatori sanitari colpiti dal Covid 19 dei medesimi benefici che la Legge già concedeva alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
INDICE ARGOMENTI:
1. I due diversi aspetti del messaggio
2. Addendum
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In questo breve articolo, il nostro Socio Alessandro Bonsignore, Professore Aggregato di Medicina Legale presso l’Università di Genova, Presidente facente funzione dell’Ordine dei Medici di Genova e Presidente degli Ordini dei Medici della Liguria, ci racconta dell’iniziativa da lui sostenuta nelle sue funzioni ordinistiche, per il riconoscimento ai Colleghi vittime di Covid19, dei medesimi benefici già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
“Scorrevano via gli ultimi giorni di marzo, il numero degli operatori sanitari caduti sul campo aveva un andamento tragicamente esponenziale, i Decreti e le Disposizioni del governo si susseguivano senza sosta, iniziava ad esplodere la questione RSA. Essere alla guida degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria, una delle Regioni più colpite dall’emergenza COVID-19, imponeva la necessità di mantenere la lucidità e, allo stesso tempo, di essere propositivi nei confronti delle Istituzioni nazionali e locali.In questo contesto vi era il timore che, quando il momento maggiormente critico fosse passato, i Medici e gli Infermieri avrebbero rapidamente subito la trasformazione da eroi a colpevoli.In questo contesto, quale Presidente f.f. dell’OMCeOGE, mi sono fatto promotore di una vera e propria proposta di legge inviata – tramite canali politici – a senatori liguri di varia estrazione (Fratelli d’Italia, M5S, Forza Italia e Lega Nord).Nello specifico, in riferimento al cosiddetto DL “Cura Italia”, invitavamo le Istituzioni a ragionare diversamente da come era stato fatto sino a quel momento.
Il documento, datato 6 aprile 2020, così recitava:
“L’esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti dei Medici e degli Infermieri e, più in generale, di tutto il personale sanitario, quale che siano il datore di lavoro, la forma giuridica del rapporto di lavoro e la sua durata, si rende assolutamente necessaria per coloro che si sono ammalati, sono rimasti temporaneamente e permanentemente invalidi, o siano deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività.In relazione all’attuale pandemia da COVID-19 ed allo stato di emergenza che ne è conseguito, abbiamo assistito – nella discussione in Senato sulla conversione del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020 – alla presentazione di alcuni emendamenti del tutto inaccettabili, molti dei quali orientati persino a conferire una sorta di immunità ai possibili responsabili della spesso scellerata gestione dei dispositivi di protezione individuale e non solo. Emendamenti che, grazie agli interventi degli Ordini, sono stati – almeno in gran parte – ritirati. È pacifico, tuttavia, che ci ricorderemo di tutto. Nel fine settimana appena trascorso, intanto, il numero dei Medici e Odontoiatri deceduti è giunto ad 80, per non parlare dei numeri dei ricoverati. Una strage che ha colpito, purtroppo anche la nostra Regione, in cui il numero degli operatori contagiati sul numero totale dei COVID-19 positivi sfiora il 15%. A nostro avviso bisogna iniziare a ragionare diversamente, prevedendo l’istituzione di un fondo appositamente dedicato, statale, dal quale attingere per erogare un indennizzo che ristori i danni che consistono nella menomazione dell’integrità fisica e psichica dei soggetti colpiti, a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. In questo senso, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova: vista la Legge n. 466/1980; letti gli articoli 562, 563 e 564 della Legge n. 266/2005, e ritenuto che – in particolare – l’articolo 563 ai commi d) ed e) espressamente prevede soggetti impegnati “in operazioni di soccorso e in attività di tutela della pubblica incolumità; visto il D.P.R. n. 246/2006 “regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo; propone l’istituzione di un fondo dedicato al ristoro economico dei danni subiti dagli operatori sanitari, nessuno escluso. Gli stessi assumeranno lo status di “vittime del dovere” così come previsto dall’attuale normativa, con tutte le tutele, i benefici e le agevolazioni. Allo stesso tempo, vista la Legge n. 210/92, concernente l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, si suggerisce di estenderne i benefici ai cittadini che possano dimostrare di aver subito danni a cagione di comportamenti di tipo colposo da porsi in capo alle Strutture o al Personale in esso operante durante il periodo dell’emergenza. Gli attori della Sanità italiana meritano rispetto, proprio come i cittadini”.
I due diversi aspetti del messaggio
Tale messaggio che, pertanto, verteva su due diversi aspetti (quello del sistema indennitario anziché risarcitorio e quello del riconoscere agli operatori sanitari i benefici previsti per le vittime del dovere) è stato, contemporaneamente, divulgato a mezzo stampa e TV per far comprendere anche ai non addetti ai lavori l’importanza dei contenuti dell’iniziativa e, soprattutto, della necessità di un cambio di passo.Ad oggi, il secondo dei due suddetti traguardi è stato raggiunto, con l’applicazione delle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che – durante lo stato di emergenza – abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio.
È questo, infatti, il contenuto dell’Art. 16-bis del Decreto Rilancio approvato in via definitiva dal Senato (Estensione dei benefìci di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da Covid-19).
Ora stiamo lavorando assiduamente, insieme ad altri Ordini che hanno sposato la causa (tra tutti l’OMCeOMI), affinché anche l’idea del sistema indennitario possa diventare Legge”.
Alessandro Bonsignore
Addendum
L’art. 16 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata su GU il 18 luglio così recita:
«Art. 16-bis (Estensione dei benefici di cui all’ar- ticolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (QUI LA PUOI SCARICARE), ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli ope- ratori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da CO- VID-19). — 1. L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia consegui- ta la morte o un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19».
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